Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione può essere trasmessa a mezzo del servizio postale, non essendo tassativamente prevista alcuna ragione di inammissibilità, purchè ne siano certe la provenienza e la tempestività, quest'ultima valutata con riferimento al momento della ricezione del plico postale e non a quello della data della spedizione.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2011, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 06/10/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1191
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 45193/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA MA, n. a Aidone (Enna) il 14/01/1974;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 14/5/2010 (n. 14/2010);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Luigi Riello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 14/5/2010, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da CA MA (a mezzo del procuratore speciale e difensore Avv. MA La Matina), perché inviata a mezzo posta e, quindi, non depositata in cancelleria come previsto dall'art. 645 c.p.p., comma 1 richiamato dall'art. 315. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore dello CA lamentando la violazione di legge. Ha osservato il ricorrente che la disposizione dell'art. 645, richiamata dalla Corte di merito, non prevede la inammissibilità della domanda proposta a mezzo posta;
inoltre la recente giurisprudenza risulta orientata nel favorire la trasmissione degli atti difensivi mediante raccomandata.
3. Con memoria depositata il 23/2/2011 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Va premesso che l'art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, rinvia alle disposizioni disciplinanti la riparazione dell'errore giudiziario (artt. 643 e 647), in quanto applicabili. Il richiamo, quindi, deve ritenersi riferito anche all'art. 645 il quale detta disposizioni relativamente alla proposizione della domanda. Prevede detta norma che "La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza".
La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate a lungo in ordine alla legittimazione per la proposizione della domanda;
al contenuto della procura speciale;
alla possibilità che ad effettuare il deposito sia una persona diversa dalla parte legittimata alla richiesta, giungendo oramai a consolidati orientamenti interpretativi.
Uno scarso dibattito, invece, si è avuto in relazione al dubbio interpretativo se la sanzione della inammissibilità sia riferita solo allo spirare del termine dei due anni previsti per la proposizione della domanda, ovvero anche con riferimento alle modalità della sua presentazione, in particolare ove la diposizione prevede che la domanda sia presentata "nella cancelleria della corte di appello", così escludendo forme diverse di presentazione. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è orientata affermando che "Nel caso dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, non è previsto che questa possa essere trasmessa a mezzo del servizio postale" (Cass. Cass. 4, ord. 11962 del 22-3-2007 (cc. 7-11-2006) rv. 236275; conf., Cass. Cass. IV, sent. 2243 del 28-10-97 (cc. 24-9-97) rv. 208786). Tali decisioni fanno leva sulla circostanza che l'utilizzo del mezzo postale è previsto solo per le impugnazioni (art. 583) e per la querela (art. 337), mentre gli artt. 315 e 645 non prevedono ulteriori e diversi mezzi di presentazione, diversi dal deposito in cancelleria.
In altra sentenza, sebbene non riferita allo specifico tema, ma con riguardo alla tempestività bella presentazione di un atto di parte, si è affermato che, il concetto di "presentazione", è nozione diversa dalla "spedizione", tanto da far ritenere che la nozione di presentazione rifiuti lo strumento della trasmissione a distanza (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2100 del 05/05/2000 Cc. (dep. 25/09/2000), Rv. 218341).
4.2. Ciò detto, va rilevato che in tali pronunce non viene affrontata esplicitamente la tematica della applicabilità della sanzione della inammissibilità alla presentazione di una domanda di riparazione effettuata senza il deposito in cancelleria, ma a mezzo del servizio postale, a fronte di un a disposizione, l'art. 645, che nella sua sintassi riconnette tale sanzione esplicitamente al termine per proporre la domanda, ma non alle modalità di presentazione ("La domanda ... è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni ... ed è presentata nella cancelleria della corte di appello ...").
4.3. L'inammissibilità è una forma di patologia degli atti processuali (di parte), richiamata nell'art. 606, lett. c), laddove è data la possibilità di proporre ricorso per cassazione per l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità ed inammissibilità. Quando la inammissibilità è ricollegata alla scadenza di un termine, la sanzione è la decadenza;
quando, invece, è riconducibile ad altre cause, la patologia e la sanzione hanno la stessa denominazione: inammissibilità. In tema di decadenza, il codice di rito esplicitamente, all'art. 173, prevede l'operatività del principio di tassatività ("i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge"). Ci si deve chiedere, allora, se tale principio valga in relazione alle altre cause di inammissibilità. Questa Corte ha affrontato il problema in una isolata pronuncia, stabilendo che "Il principio di tassatività trova applicazione non solo in materia di nullità, ma anche in materia di inammissibilità, con la conseguenza che detta causa di invalidità può essere ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentono" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4354 del 17/10/1994 Cc. (dep. 09/11/1994), Rv. 199705).
Tale orientamento interpretativo va ribadito, in quanto consente di conferire certezza alle parti circa le conseguenze della inosservanza delle norme processuali, esigenza questa tanto più sentita quando la inammissibilità non è correlata al rispetto di un termine, ma all'osservanza di adempimenti formali.
4.4. Stabilito, pertanto, che anche con riferimento alla inammissibilità vige il principio di tassatività, vi è da chiedersi, tornando al tema della decisione, se sia consentito presentare una domanda di riparazione a mezzo del servizio postale. Come già sopra detto, a tale possibilità non è di ostacolo il disposto dell'art. 645, in quanto in tale norma la sanzione è ricollegabile in via immediata solo alla scadenza del termine biennale.
Nè alcuna preclusione si rinviene nell'art. 121, ove è previsto che in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. Infatti tale norma non prevede alcuna sanzione per l'utilizzo di una diversa modalità di presentazione. Nell'interpretare la disposizione, con riferimento all'istanza di restituzione nel termine (art. 175), la stessa giurisprudenza di questa Corte non ha ritenuto inammissibile la domanda proposta per mezzo del servizio postale, limitandosi a stabilire però che, in tal caso, la tempestività va valutata con riguardo alla data di ricezione e non a quella di invio (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 35339 del 13/06/2007 Cc. (dep. 21/09/2007), Rv. 237759; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25185 del 17/02/2009 Cc. (dep. 17/06/2009), Rv. 243808). Ad avallare tale interpretazione vi è anche un obiter della sentenza delle Sezioni Unite n. 27 del 1994 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in tema di modalità di presentazione della domanda di riparazione, pur non facendo espresso riferimento al mezzo postale, ma solo all'attività materiale del deposito, ha affermato che mentre "la mancanza di legittimazione alla domanda comporta di per sè l'inammissibilità, uguale affermazione non può farsi per l'inosservanza di prescrizioni come quelle concernenti la materiale presentazione in cancelleria, che in tanto possono ritenersi assistite dalla sanzione dell'inammissibilità solo in quanto la legge espressamente lo Stabilisca" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27 del 14/12/1994 Cc. (dep. 09/01/1995) Rv. 199496), ribadendo quindi, nella specifica materia, l'operatività del principio di tassatività. Consegue da quanto detto che da nessuna norma può desumersi che l'utilizzo del mezzo postale per la presentazione della domanda di riparazione determini la inammissibilità della stessa e che pertanto tale mezzo deve ritenersi legittimo.
4.5. Tale soluzione si pone nell'alveo di una tendenza interpretativa avallata dalla stessa Corte Costituzionale, sebbene con riferimento ad altre fattispecie. In particolare è stato dichiarato illegittimo la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione (sent. 98 del 2004). La decisione è stata adottata al fine di rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale, unitamente all'esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati da un preminente interesse pubblico. Ancora, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente (sent. 278 del 2008).
4.6. Pertanto, ribadito che l'utilizzo del mezzo postale, per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, è legittimo e non determina l'inammissibilità, va comunque precisato che comporta comunque delle differenze in ordina alla modalità di presentazione attraverso il deposito in cancelleria. In primo luogo, la tempestività della presentazione dovrà essere riferita al momento della ricezione del plico postale e non dalla data di spedizione (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2100 del 05/05/2000 Cc. (dep. 25/09/2000), Rv. 218341; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25185 del 17/02/2009 Cc (dep. 17/06/2009), Rv. 243808). Inoltre, le modalità dell'utilizzo del mezzo postale, devono in ogni caso garantire la certezza della provenienza del documento. Nel caso di specie, la certezza della provenienza dell'atto è attestata dall'autenticazione della firma nell'istanza. Si impone per quanto detto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, la quale si uniformerà al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012