Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
A seguito di presentazione di istanza di condono (nella specie, "tombale")ai fini IRPEF, i valori di reddito determinati per la commisurazione della somma da versare per l'applicazione del beneficio non sono rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il condono, infatti, diretto com'è soltanto alla determinazione di valori virtuali cui rapportare il pagamento delle imposte, non comporta alcun accertamento che possa dispiegare effetti al di fuori del suo ambito specifico, perché la sanatoria vale ad evitare le conseguenze di una situazione di illegittimità, e le sanzioni ad essa connesse, ma non ne annulla i presupposti logici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11456 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Presidente -
Dott. STEFANO MONACI - rel. Consigliere -
Dott. EUGENIO AMARI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
Dott. NINO FICO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN NU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 272, presso lo studio dell'avvocato MASSAFRA FERDINANDO, che lo difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
UFF IVA ROMA II, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 80/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ufficio IVA II di Roma ha notificato due avvisi di rettifica parziali, relativi agli anni 1989 e 1990, alla contribuente ES NZ.
Quest'ultima proponeva ricorso in via giurisdizionale sostenendo di avere presentato istanza di condono contro due analoghi accertamenti che le erano stati notificati ai fini dell'IRPEF.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso. Con sentenza in data 27 marzo/22 maggio 1998 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava questa decisione, e respingeva l'appello della contribuente argomentando che gli accertamenti effettuati ai fini dell'IRPEF erano diversi rispetto a - quelli effettuati ai fini dell'IVA, che, comunque, gli accertamenti in questione non erano stati impugnati ed erano divenuti definitivi, e che non era stata fornita nessuna prova convincente dell'illegittimità del provvedimento di rettifica del reddito.
2. Con atto notificato (anche) al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato in data 15 luglio 1998, propone ricorso per cassazione la contribuente ES NZ elettivamente domiciliata - come da procura in calce all'atto stesso presso lo studio del difensore Avv. Ferdinando Massafra, in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 272.
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, con ogni statuizione di conseguenza, ed espone due motivi di impugnazione.
Con il primo eccepisce la violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato. Precisa a questo proposito di non avere mai sostenuto nei propri scritti difensivi che dovesse sussistere identità tra le basi imponibili di ciascuna delle due imposte IRPEF ed IVA. Aveva sostenuto, piuttosto, che uno degli elementi cui doveva farsi riferimento ai fini dell'accertamento dell'IVA era costituito dalla base imponibile accertata ai fini dell'IRPEF, e che perciò l'Ufficio IVA non poteva modificare l'accertamento cui fosse giunto l'Ufficio incaricato di determinare il reddito dei contribuenti ai fini dell'IRPEF.
La commissione Regionale aveva travisato perciò le argomentazioni difensive della contribuente.
La ricorrente argomentava ancora che doveva ritenersi del tutto irrilevante che si fosse pervenuti all'accertamento di un determinato reddito della contribuente nell'ambito del condono "tombale", da lei effettuato dalla contribuente ai fini IRPEF, oppure al di fuori di esso.
3. Con il secondo motivo la ES lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia errato là dove ha ritenuto di censurare l'argomentazione della contribuente stessa, secondo cui non avrebbe più potuto essere posta in discussione come parametro da utilizzare ai fini della determinazione dell'IVA la base imponibile determinata, ai fini dell'IRPEF, attraverso il condono tombale.
4. L'Amministrazione Finanziaria si è costituita, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, con controricorso notificato alla ricorrente presso il domicilio eletto il 6 ottobre 1998, chiedendo che il ricorso avversario venisse dichiarato inammissibile, o, in subordine, che venisse respinto perché infondato, con l'adozione delle statuizioni di conseguenza.
La controricorrente sostiene che il ricorso presentato dalla contribuente non sarebbe ammissibile per l'assoluta genericità delle formule usate;
anzi le censure usate, in particolare quelle del secondo motivo di impugnazione, sarebbero talmente generiche da non consentire una difesa.
In subordine argomenta che il condono ha carattere agevolativo, e che perciò, anche quando sana una situazione di fatto, non ne annulla i presupposti.
La difesa della ricorrente ha presentato difensiva di replica alle argomentazioni dell'Amministrazione resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso della contribuente ES NZ è infondato, e non può essere accolto.
Considerazioni di razionalità di esposizione inducono ad esaminare preliminarmente il secondo motivo di impugnazione che costituisce, in realtà, l'argomento centrale del ricorso.
Per gli anni in contestazione, 1989 e 1990, la signora ES ha presentato istanza di condono ai fini dell'IRPEF (ma non ai fini dell'IVA).
In questo modo sono stati determinati i valori cui commisurare l'entità dell'imposta IRPEF da versare ai fini del condono. La ricorrente sostiene che i valori di reddito IRPEF così determinati dovrebbero valere anche ai fini dei calcoli necessari per la determinazione finale dell'IVA.
Questa argomentazione non può essere condivisa.
Il condono non ha, ne' può avere, effetti che vadano al di fuori del proprio campo specifico;
vale, in realtà, soltanto al fine di determinare valori virtuali su cui commisurare il pagamento delle imposte, ma non comporta nessun accertamento che possa dispiegare i propri effetti al di fuori di quest'ambito.
In realtà, la sanatoria vale ad evitare le conseguenze di una situazione di illegittimità, e le sanzioni ad essa connesse, ma non ne annulla i presupposti logici.
2. Il primo motivo di impugnazione, sulla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, rimane assorbito dalla reiezione del primo motivo.
Va rilevato, comunque, che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato si riferisce all'oggetto sostanziale delle richieste proposte in giudizio, e non alle argomentazioni difensive sviluppate a sostegno di queste richieste.
Secondo la ricorrente la Commissione Regionale avrebbe travisato le proprie difese;
indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno, l'errata interpretazione così lamentata si riferisce, già in prospettazione, a mere argomentazioni difensive, e non alle domande proposte, il cui contenuto sostanziale, del resto evidente, non è mai stato oggetto di dubbi o contestazioni.
3. Conclusivamente, dunque, il ricorso della contribuente va respinto, con piena conferma della pronunzia impugnata, e con condanna della ricorrente - in base al principio della soccombenza - a rifondere, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, le spese della presente fase di legittimità, che si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, e condanna la ricorrente a rifondere, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi mille Euro, di cui 900 Euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002