Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11456
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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A seguito di presentazione di istanza di condono (nella specie, "tombale")ai fini IRPEF, i valori di reddito determinati per la commisurazione della somma da versare per l'applicazione del beneficio non sono rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il condono, infatti, diretto com'è soltanto alla determinazione di valori virtuali cui rapportare il pagamento delle imposte, non comporta alcun accertamento che possa dispiegare effetti al di fuori del suo ambito specifico, perché la sanatoria vale ad evitare le conseguenze di una situazione di illegittimità, e le sanzioni ad essa connesse, ma non ne annulla i presupposti logici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11456
    Data del deposito : 1 agosto 2002

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