Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2000, n. 2100
CASS
Sentenza 5 maggio 2000

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Quando le norme processuali consentono che un determinato atto possa essere spedito per mezzo del servizio postale all'ufficio giudiziario cui è destinato, ove sia stabilito un termine di decadenza per la presentazione dell'atto stesso e non sussistano specifiche norme, deve aversi riguardo alla data di ricezione e non a quella di spedizione (fattispecie in tema di spedizione a mezzo posta di domanda di sospensione della esecuzione della pena e di affidamento in prova al servizio sociale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2000, n. 2100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2100
    Data del deposito : 5 maggio 2000

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