Sentenza 5 maggio 2000
Massime • 1
Quando le norme processuali consentono che un determinato atto possa essere spedito per mezzo del servizio postale all'ufficio giudiziario cui è destinato, ove sia stabilito un termine di decadenza per la presentazione dell'atto stesso e non sussistano specifiche norme, deve aversi riguardo alla data di ricezione e non a quella di spedizione (fattispecie in tema di spedizione a mezzo posta di domanda di sospensione della esecuzione della pena e di affidamento in prova al servizio sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2000, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 05/05/2000
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 2100
3. Dott. TITO GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 33529/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da UN RH,
avverso l'ordinanza 28 giugno 1999 del Tribunale di Novara. Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE ROBERTO.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario IANNELLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva
1. UN RH ricorre per cassazione contro l'ordinanza 28 giugno 1999 con la quale il Tribunale di Novara, in esito alla procedura camerale prevista dall'art. 666, commi 3 e 4 c.p.p., rigettava l'incidente di esecuzione avverso l'ordine di carcerazione emesso il 10 marzo 1999 dal procuratore della repubblica presso lo stesso tribunale previa revoca del decreto di sospensione adottato il 15 giugno 1998, per l'espiazione della pena di anni uno, mesi sette e giorni 26 di reclusione, costituente il residuo della maggior pena inflitta da quel giudice con sentenza 5 marzo 1996.
Lamenta il tribunale, nel ritenere legittima la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione per tardiva presentazione della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, aveva erroneamente fatto riferimento alla data in cui la raccomandata, contenente l'istanza, era pervenuta alla procura della Repubblica di Novara, mentre si sarebbe dovuto tener conto della data di spedizione della raccomandata stessa al fine di stabilire se era stato osservato il termine fissato dall'art. 656, comma 5, c.p.p., nel testo novellato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte nelle ampie ed argomentate requisitorie scritte ha domandato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Ha rilevato il Procuratore Generale che l'art. 656, commi 5 e 6, c.p.p., non precisavano che la presentazione della richiesta debba avvenire attraverso la consegna personale;
con la conseguenza che, in assenza di un precetto di tal genere, è consentito di avvalersi del servizio postale, tanto più che dalla presentazione della richiesta derivano effetti sulla libertà personale. Se ciò è vero, prosegue il requirente, ai fini di verificare la tempestività della richiesta deve aversi riguardo alla data della spedizione e non alla data della ricezione. E ciò secondo un principio generale ricavabile dal sistema.
3. Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che, secondo un principio da ritenere generale nel sistema processuale, la nozione di "presentazione", come e reso palese dal confronto fra l'art. 582 e l'art. 583 c.p.p., è nozione diversa dalla "spedizione", tanto da far ritenere che la nozione di presentazione rifiuti lo strumento della trasmissione a distanza (cfr. Sez. VI^, 1^ ottobre 1996, FERRETTI). Il tutto, comunque in un quadro in cui anche a consentire la possibilità di spedizione della richiesta, il regime non può divergere da quello della presentazione;
con la conseguenza che, al fine di verificare la tempestività, non ci potrà riferire se non alla data di ricezione della richiesta stessa.
Senza contare che la sospensione dell'esecuzione della pena - situazione di per sè assolutamente provvisoria in vista delle seriazioni procedimentali previste dall'art. 656 c.p.p. - resterebbe assoggettata alle imprevedibili dilazioni derivanti dagli eventuali ritardi del servizio postale, con intuibili riverberi quanto alla certezza dello status libertatis.
4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000