Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5902
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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La legge n. 482 del 1968, in materia di assunzioni obbligatorie, ha una sua specialità soltanto per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro e la estinzione dello stesso, allorché si verifichino alcuni ben individuati eventi consistenti nella totale perdita della capacità lavorativa e nella pericolosità sopravvenuta di permanenza del lavoratore invalido nel contesto produttivo. All'infuori di tale particolare tutela - che comporta anche la giusta collocazione del lavoratore nel predetto contesto - il lavoratore protetto è del tutto equiparato agli altri lavoratori: dovendosi individuare in tale equiparazione il fine precipuo della legge in questione. Ne consegue che per il lavoratore protetto valgono tutte le regole che incidono sullo svolgimento del rapporto di lavoro e quindi anche una legge che, come la legge n. 270 del 1988 (recante, fra l'altro, agevolazioni dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore inidoneo), determina la estinzione del rapporto stesso per vicende (la sopravvenuta inidoneità rispetto alle mansioni di provenienza) diverse da quelle che la legge n. 482 cit. riserva all'ambito del collocamento obbligatorio. (In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva, a sua volta, confermato la sentenza di primo grado la quale aveva respinto la domanda di un lavoratore, assunto ai sensi della legge n. 482 del 1968 dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto e inserito nel piano di esodo previsto dalla legge n. 270 del 1988, diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di esonero dal lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5902
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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