Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
La legge n. 482 del 1968, in materia di assunzioni obbligatorie, ha una sua specialità soltanto per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro e la estinzione dello stesso, allorché si verifichino alcuni ben individuati eventi consistenti nella totale perdita della capacità lavorativa e nella pericolosità sopravvenuta di permanenza del lavoratore invalido nel contesto produttivo. All'infuori di tale particolare tutela - che comporta anche la giusta collocazione del lavoratore nel predetto contesto - il lavoratore protetto è del tutto equiparato agli altri lavoratori: dovendosi individuare in tale equiparazione il fine precipuo della legge in questione. Ne consegue che per il lavoratore protetto valgono tutte le regole che incidono sullo svolgimento del rapporto di lavoro e quindi anche una legge che, come la legge n. 270 del 1988 (recante, fra l'altro, agevolazioni dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore inidoneo), determina la estinzione del rapporto stesso per vicende (la sopravvenuta inidoneità rispetto alle mansioni di provenienza) diverse da quelle che la legge n. 482 cit. riserva all'ambito del collocamento obbligatorio. (In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva, a sua volta, confermato la sentenza di primo grado la quale aveva respinto la domanda di un lavoratore, assunto ai sensi della legge n. 482 del 1968 dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto e inserito nel piano di esodo previsto dalla legge n. 270 del 1988, diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di esonero dal lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5902 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI N.54, presso lo studio dell'avvocato DANTE DE MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO POLLICORO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.M.A.T. TARANTO - già AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO, oggi, AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO N.9, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DE FEIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.863/95 del Tribunale di TARANTO, depositata il 9/5/95, R.G.N. 3001/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. AL TT, assunto presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, ai sensi della l.n. 482/68, è stato dalla stessa inserito nel piano di esodo previsto dalla l.n. 270/88 perché divenuto inidoneo alle mansioni di provenienza ed adibito ad altre inferiori alle stesse-e quindi esonerato.
Egli ha fatto quindi ricorso al Pretore di Taranto chiedendo che fosse annullato il provvedimento di esonero, potendo lo stesso avvenire solo per le ipotesi previste dalla l.n. 482/68 e con le procedure dalla stessa previste.
Il Pretore ha rigettato la domanda e l'appello proposto dal sign. OT è stato rigettato dal Tribunale di Taranto con sentenza del 9.5.95. Esso, premesso che l'appellante era stato dichiarato inidoneo sia alle mansioni di provenienza che a quelle successivamente acquisite, ha ritenuto che:
- la dichiarazione di inidoneità era stata tempestiva rispetto alla data del 30.6.86, essendo stata adottata nel maggio dello stesso anno dalla commissione medica collegiale;
- l'art. 10 della l.n. 482/68 non esclude che al rapporto di lavoro sorto con i soggetti protetti si applichi la normale disciplina dei licenziamenti individuali;
- il peggioramento dello stato d'invalidità del dipendente non comporta il suo diritto a mansioni compatibili con le diverse condizioni di salute e costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro;
- la normativa sul collocamento obbligatorio e quella sul prepensionamento degli autoferrotranvieri divenuti inidonei alle mansioni di provenienza operano su piani diversi e la fattispecie era regolata dalla l.n. 270/88;
- il giudizio di inidoneità deve esser condotto non in riferimento alle qualifiche previste nell'art. 13 della l. 482/68 bensì in base al criterio indicato nella l. 270/88, atteso che l'appellante era stato da ultimo adibito a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla prima qualifica e per le quali la retribuzione percepita non era più giustificata;
- la sua inclusione nell'elenco degli esodandi era stata legittimamente deliberata giacché il relativo provvedimento, inizialmente adottato da organo incompetente (Direttore di esercizio), era stato successivamente approvato - in sanatoria- dalla Giunta Municipale (in luogo della Commissione amministratrice all'epoca non operante), con effetti ex tunc.
Il sign. OT chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi;
l'AMAT resiste con controricorso;
il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.n. 270 del 12 luglio 1988 anche in relazione agli art. 10 e 20 della l.n. 482 del 2 aprile 1968. Egli censura la statuizione di tempestività della dichiarazione di inidoneità.
Sostiene che la stessa non può consistere nel giudizio sanitario espresso l'8.5.86 dalla Commissione medica dell'USL - peraltro non legittimata ai sensi dell'art. 20 della l.n. 482/68 - essendo esso solo propedeutico a quella che deve avvenire da parte del datore di lavoro, considerata anche la discrezionalità dell'inclusione nell'elenco degli esodabili dei dipendenti per i quali viene emesso il parere sanitario di inidoneità.
Con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione della l.n. 482/68 ed in particolare dell'art. 10 3 comma ed art. 20 della legge stessa;
omessa e contraddittoria motivazione.
Egli sostiene che per gli invalidi assunti per il collocamento obbligatorio il giudizio di inidoneità-riservato all'organo previsto dall'art. 20 della l.n. 482/68 - rilevante ai fini dell'inclusione nel piano d'esodo previsto dalla l.n. 270/88 - deve coincidere con quello previsto dal predetto art. 20.
In ogni caso, il conferimento, da ultimo, delle mansioni di usciere compatibili con l'aggravamento della sua patologia aveva comportato la novazione del rapporto e la conseguente preclusione del suo inserimento nell'elenco degli esodabili.
Inoltre, il giudizio di inidoneità avrebbe dovuto esser condotto in riferimento ai criteri contenuti nella nota d'avviamento al lavoro e non alla qualifica di manovale, la quale non corrispondeva alle indicazioni espresse dall'Ufficio di collocamento con mansioni incompatibili con lo stato di salute.
Comunque, le mansioni di usciere sono non solo equivalenti ex art.13 della l.n. 482/68 a quelle di manovale, ma corrispondenti ad una delle qualifiche d'assunzione ivi previste.
Premesso che il terzo motivo non è stato indicato, con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l.n. 270/68, omessa motivazione.
Egli sostiene la non riconducibilità al piano d'esodo previsto dall'art. 3 della l.n. 270/88 dei due ordini di servizio emanati dal direttore d'esercizio dell'AMAT e contenenti l'elenco degli esodabili.
Il piano d'esodo era, comunque, illegittimo per l'incompetenza del direttore di esercizio ad emanarlo;
mentre la deliberazione in sanatoria, adottata il 13.12.91 dalla Giunta Municipale (in luogo della Commissione amministratrice dell'AMAT) solo dopo il suo licenziamento, comunicato il 5.11.91 al fine di superare l'eccezione di incompetenza, sollevata dopo nel giudizio di primo grado, era illegittima per eccesso di potere.
Con il quinto motivo denuncia omessa motivazione relativamente alla questione concernente l'assenza della dovuta deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Commissione amministratrice dell'AMAT, unico organo competente a deliberare il suo licenziamento, atto autonomo rispetto al piano d'esodo. I motivi che devono, per la loro interconnessione, essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
V'è, rispetto alle altre questioni sollevate dal ricorrente, una questione preliminare costituita dal rapporto intercorrente fra la l.n. 482/68 e la l.n. 270/80- per la ipotesi che l'esonero previsto da tale ultima legge riguardi un lavoratore assunto ai sensi della l.n. 482/68. Secondo il ricorrente la disciplina prevista da tale ultima legge è esclusiva - per qualsiasi vicenda attenga al rapporto di lavoro dei soggetti assunti obbligatoriamente -e quindi anche per l'estinzione dello stesso- di ogni altra regolamentazione.
Tale assunto è erroneo.
Come è noto la legge n. 482/68 ha una sua specialità solo per quanto riguarda la costituzione del rapporto del lavoro e la estinzione dello stesso allorché si verifichino alcuni ben individuati eventi consistenti nella totale perdita della capacità lavorativa e nella pericolosità sopravvenuta, di permanenza del lavoratore invalido nel contesto produttivo.
All'infuori di tale particolare tutela, che comporta anche la giusta collocazione del lavoratore nel predetto contesto, egli è del tutto equiparato agli altri lavoratori: dovendosi nella omologazione ai normali lavoratori individuarsi il fine precipuo della legge in questione.
Di conseguenza, valgono per lui tutte le regole che incidano sullo svolgimento del rapporto di lavoro - e quindi anche una legge che, come la n. 270/88, determina la estinzione del rapporto stesso per vicende (la sopravvenuta inidoneità rispetto alle mansioni di provenienza) diverse da quelle che la legge riserva all'ambito del collocamento obbligatorio.
In ordine all'effetto estintivo previsto da tale legge ed al suo rapporto con gli altri eventi estintivi dello speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, questa Corte si è espressa con decisione n. 10757/97 del 3 novembre. Essa ha ritenuto che la procedura prevista dall'art. 3 della legge in questione, che ha come primo atto la dichiarazione di inidoneità alle mansioni di provenienza emessa entro il 20.6.86 è tutta interna allo speciale rapporto degli autoferrotranvieri sicché è fuor di luogo il richiamo alla disciplina della legge, in generale, sulla estinzione del rapporto di lavoro.
Essa aggiunge alle ipotesi di esonero previste dall'art. 27 r.d. 48/31 dell'8 gennaio all. A una ulteriore che è quella della predetta inidoneità.
Essendo sussistenti gli elementi per poter far luogo a tale particolare esonero, sono infondate tutte le doglianze che attengono alla mancata osservanza di regole proprie della l.n. 482/68, che, come si è detto, non esclude ne' interferisce con la disciplina l.n. 270/82. Il ricorrente, però denuncia la illegittimità del suo esonero perché la dichiarazione di inidoneità non sarebbe stata adottata dal datore di lavoro, bensì dal collegio medico dell'USL.
Tale doglianza è infondata giacché la forma di esonero in questione riveste per le aziende di autotrasporti in concessione carattere obbligatorio, essendo la legge in questione diretta a esonerare lavoratori per i quali, per la loro inidoneità, non esisteva più proporzione fra la prestazione resa e la retribuzione percepita. In tale contesto, l'elemento caratterizzante la fattispecie è costituito proprio dalla dichiarazione proveniente dagli organi sanitari.
Così come è infondata la denuncia del ricorrente concernente, l'intervento in sanatoria della Giunta Municipale, sostituitasi alla Commissione di amministrazione non funzionante, in relazione al piano d'esodo adottato in sua vece dal direttore amministrativo. Egli infatti, essendovi stato l'intervento di un organo collegiale, non ha alcuna ragione di dolersi;
ed infatti egli non denuncia in relazione a ciò alcun pregiudizio.
Il ricorso va quindi rigettato.
Il ricorrente va condannato per il principio della soccombenza al rimborso delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di legittimità, che si riliquidano in lire 15.000 oltre a lire 4.000.000 per onorario di avvocato.