Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 3
In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora,in sede di legittimità, si rilevi che una clausola dell'accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non può essere annullata solamente "in parte qua", ma deve esserlo integralmente, in quanto l'accordo della parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice (fattispecie in tema di invalidità della clausola che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
In tema di patteggiamento, la divergenza tra volontà e dichiarazione non può essere dedotta come motivo di impugnazione poiché al negozio processuale concluso dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non si applica la disciplina dell'errore dei negozi di diritto sostanziale, bensì il regime delle nullità degli atti processuali il quale non prevede detta divergenza come causa di nullità.
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- 1. Patteggiamento sempre senza statuizioni risarcitorie (Cass. 16624/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 ottobre 2024
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'art. 164 c.p. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto …
Leggi di più… - 2. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2000, n. 6580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6580 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 15/2/2000
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 304
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 33633/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RR NT
AVVERSO
la sentenza del Pretore di Aosta del 27 gennaio 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 27 gennaio 1999 il Pretore di Aosta, su richiesta delle parti, applicava a AN NT, imputato del reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2, cod.pen., la pena di mesi sei di reclusione e lire 200.000 di multa, concedendo la sospensione condizionale subordinata al pagamento di lire diecimilioni in favore della moglie separata entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.
Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia:
1. la nullità del consenso all'applicazione della pena, perché viziato da errore, non avendo egli compreso ne' la natura ne' l'oggetto del negozio concluso con il pubblico ministero;
2. l'illegittimità della clausola apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, assumendo: a) che l'anzidetto beneficio non può essere sottoposto a condizioni;
b) che la condizione de qua, essendo costituita dal pagamento di una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, non poteva essere disposta in difetto della richiesta della parte civile;
3. mancanza di motivazione, perché non è stata spiegata la ragione per cui la pena della reclusione è stata determinata in misura prossima al massimo edittale.
P.
2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato, poiché, a sostegno dell'asserito errore che avrebbe inficiato la manifestazione della volontà dell'imputato nel chiedere l'applicazione della pena, non è stato addotto alcun concreto elemento di prova. Non solo, ma la pretesa divergenza tra volontà e dichiarazione non può essere dedotta come motivo d'impugnazione, poiché al negozio processuale concluso dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. non si applica la normativa che regola la rilevanza dell'errore nei negozi di diritto sostanziale, ma il regime della nullità degli atti processuali, che non prevede la cennata divergenza come causa di nullità (v. Sez. VI, 25.11.1993, Arvieri, CED 197.720). P.2.2 È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Nel giudizio previsto dall'art. 444 cod.proc.pen. il legislatore ha inteso privilegiare la speditezza e rapidità del procedimento rispetto alla tutela del diritto della persona danneggiata dal reato al ristoro dei danni subiti, stabilendo che "se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda". La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pertanto, non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione della provvisionale. Conseguentemente deve ritenersi illegittima, perché estranea al thema decidendum, anche la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile (v. Sez. II, 17.6.1992, Ferrarini, CED 191.286; Sez. VI, 21.12.1992, D'Angelo, CED 193.60 3). Nel caso concreto, la somma al cui pagamento è stata subordinata la sospensione condizionale della pena, rappresentando il parziale risarcimento del danno cagionato alla persona offesa dal reato, costituisce all'evidenza una provvisionale, liquidata in violazione non solo del già illustrato divieto di cui al secondo comma, ultima parte, dell'art. 444 cod.proc.pen., ma anche del principio della domanda, dato che nel presente procedimento non v'è stata costituzione di parte civile.
Pertanto l'illegittima subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al pagamento della ridetta somma di denaro comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Tale annullamento non può essere circoscritto alla condizione illegittimamente apposta, poiché, qualora in sede di legittimità si rilevi che una clausola dell'accordo concluso dalle parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod.proc.pen. non può essere annullata soltanto sul relativo punto, ma deve esserlo interamente, in quanto l'accordo delle parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice (Sez. I, 22.3.1993, CED 193.73 9). Gli atti vanno pertanto restituiti al giudice a quo, avanti al quale le parti potranno proporre una nuova richiesta di applicazione della pena - priva, ovviamente, della disposizione censurata - oppure accedere al giudizio ordinario.
P. Q. M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Aosta per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000