Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2000, n. 6580
CASS
Sentenza 15 febbraio 2000

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In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora,in sede di legittimità, si rilevi che una clausola dell'accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non può essere annullata solamente "in parte qua", ma deve esserlo integralmente, in quanto l'accordo della parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice (fattispecie in tema di invalidità della clausola che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.

In tema di patteggiamento, la divergenza tra volontà e dichiarazione non può essere dedotta come motivo di impugnazione poiché al negozio processuale concluso dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non si applica la disciplina dell'errore dei negozi di diritto sostanziale, bensì il regime delle nullità degli atti processuali il quale non prevede detta divergenza come causa di nullità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2000, n. 6580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6580
Data del deposito : 15 febbraio 2000

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