Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 1
Le questioni non ricomprese nel "thema decidendum" del giudizio d'appello - coincidente con le questioni effettivamente devolute con i motivi d'impugnazione o, se di queste siano l'antecedente logico, con quelle rilevabili d'ufficio, su cui non sia intervenuta pronuncia in primo grado - non sono rilevabili d'ufficio in sede di legittimità e, in quanto introducono un nuovo tema di contestazione, non possono neppure essere dedotte dalla parte quandanche non implichino nuovi accertamenti di fatto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva la mancanza di un presupposto soggettivo del fallimento a seguito della sentenza n. 319 del 2000 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 147 legge Fall. ove prevedeva il fallimento dei soci illimitatamente responsabili anche dopo decorso un anno dalla perdita della responsabilità illimitata -, ritenendo che la questione, dedotta in appello, del compimento di atti di gestione da parte del socio accomandante fosse del tutto indipendente da quella della perdita da oltre un anno della qualità di socio, così qualificando nuova quest'ultima questione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI AR TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato CAMICI G., rappresentato e difeso dagli avvocati LENSI PAOLO e CONTÈ FRANCO MARIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AL GI nella qualità di CURTORE del FALLIMENTO CI - AR TE, in estensione di quello della società "IL MERCATINO TOSCANO di NOTTOLI CINZIA & C. Sas", nonché del socio accomandatario NOTTOLI CINZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 44, presso l'avvocato CARLA MARIA GENTILI, rappresentato e difesi dall'avvocato EMILIO PELOSI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
B & A Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 17/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata l'08/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Contè, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Pelosi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso AR TE TO deduce violazione degli artt. 147, 1^ comma e 10 l. fall., lamentando che il suo fallimento era stato dichiarato senza tenere conto del fatto che era receduto dalla società da più di un anno;
in proposito ricordava che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 1999, n. 66, il termine di un anno, previsto dall'art., 10 l. fall., deve applicarsi, non solo all'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività ma anche al socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia comunicato il suo recesso.
Il ricorso è inammissibile.
La questione che viene proposta all'esame della Corte concerne la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità la mancanza di un presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento quando tale presupposto, nella specie il fatto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone non sia receduto da oltre un anno, sia venuto ad assumere rilievo a seguito di una sentenza della Corte costituzionale (nella specie la sentenza n. 319 del 21 luglio 2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 147 l. fall. nella parte in cui prevede che il fallimento di soci a responsabilità illimitata possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata). Occorre premettere che nella specie la questione non rileva sotto il profilo della inammissibilità di motivi che richiedano ulteriori accertamenti di fatto, in quanto nella sentenza di primo grado l'esistenza di un recesso viene espressamente affermata e la relativa data viene collocata nell'agosto del 1992 e, quindi, oltre un anno prima della dichiarazione del fallimento in estensione. La questione deve essere esaminata e decisa alla stregua dei principi che regolano la rilevabilità (e quindi la deducibilità per la prima volta) in sede di legittimità di questioni nuove, relative a punti della decisione che non hanno formato oggetto di impugnazione in sede di appello e sui quali, quindi, il giudice dell'impugnazione non si è pronunziato.
In proposito, malgrado l'officiosità che informa il giudizio di primo grado sulla opposizione alla dichiarazione di fallimento, si deve subito osservare che il principio in forza del quale il giudice, senza alcun condizionamento relativo all'assolvimento dell'onere probatorio, può dedurre da ogni atto acquisito la prova della sussistenza o meno dei presupposti di detta dichiarazione, non implica una deroga ai principi fissati per l'appello dall'art 342 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in sede di gravame avverso la pronuncia del tribunale che abbia indagato su tali requisiti, il riesame del giudice di secondo grado resta consentito nei limiti in cui sia stato chiesto con specifici motivi d'impugnazione (Cass. 21 ottobre 1980, n. 5366). Pertanto, nella materia fallimentare non subisce deroghe il principio secondo cui l'ambito del giudizio di appello e la conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunziarsi è determinato dalle questioni effettivamente devolute con gli specifici motivi di impugnazione, oltre quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscono l'antecedente logico ed in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure (Cass. 30 dicembre 1997, n. 13117). Nello stesso senso, in relazione al giudizio di cassazione, questa Corte si è recentemente espressa (Cass. 19 maggio 2000, n. 6541), pronunziandosi sulla questione degli effetti della sentenza n. 66 del 1999 della Corte costituzionale, che, in tema di limiti temporali al fallimento del socio receduto, ha preceduto, nella forma della sentenza interpretativa di rigetto, la sentenza n. 319/2000. In particolare, in una fattispecie nella quale, a differenza del caso in esame, l'applicazione dello ius superveniens non era stato invocato neppure con il ricorso per cassazione, ma solo nella memoria ex art. 378 c.p.c., si è affermato che "i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione, soprattutto quello che impone che la funzione giurisdizionale di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse, impediscono di rilevare d'ufficio, a seguito di segnalazione mediante memoria difensiva ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., regole di giudizio determinate dallo ius superveniens (norme retroattive e sentenze della Corte Costituzionale) nel caso concernano un profilo della disposizione applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità".
Pertanto, si deve escludere la rilevabilità d'ufficio, tanto nel giudizio di appello che nel giudizio di cassazione, di questioni non riconducibili, almeno come antecedente logico del decisum impugnato, ai motivi di impugnazione. Alla non rilevabilità d'ufficio si accompagna l'inammissibilità del motivo di ricorso che sollevi la questione per la prima volta in sede di legittimità. Orbene, nella specie la questione devoluta al giudice di appello concerneva l'esistenza delle condizioni per la responsabilità illimitata del socio accomandante. Si deve escludere che di tale questione sia antecedente logico quella della perdita da oltre un anno della qualità personale cui era collegata la responsabilità illimitata. Invero, l'assunzione di responsabilità illimitata, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., da parte del socio accomandante che compie atti di gestione è questione logicamente indipendente da quella relativa al momento in cui il socio è receduto dalla società; anche se, naturalmente, entrambe le questioni sono rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento. In altre parole, la questione relativa al compimento di atti di gestione da parte del socio accomandatario ha una sua totale autonomia logica rispetto a quella del momento in cui è venuta meno la qualità di socio e non ne presuppone affatto la soluzione, anche se ai fini della dichiarazione di fallimento non è sufficiente il solo compimento di atti di gestione, ma occorre anche, per effetto della ricordata sentenza n. 319/2000 della Corte costituzionale, che la qualità di socio illimitatamente responsabile non sia venuta a cessare da oltre un anno.
Pertanto, il motivo di appello, relativo, come si è detto, soltanto alla assunzione di responsabilità illimitata, non comportava la devoluzione al giudice di appello anche della questione relativa al requisito temporale della cessazione da non oltre un anno della qualità di socio;
la relativa questione, pertanto, non poteva essere rilevata d'ufficio da quel giudice. In questa sede, la questione non solo non può essere rilevata d'ufficio, ma, in quanto introduce un nuovo tema di contestazione, non può essere neppure dedotta dalla parte (v. ex pluribus e da ultimo Cass. 5 maggio 2000, n. 5677) anche se non implica nuovi accertamenti di fatto. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001