Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
La sentenza con la quale il Giudice di pace dichiara la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione giusta il disposto dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28. Pertanto, detta sentenza può dare luogo solo a conflitto ove il Tribunale, individuato dal Giudice di pace come competente, ritenesse di non dover condividere la tesi sostenuta dallo stesso Giudice di pace. Né, diversamente, potrebbe sostenersi la ricorribilità per cassazione della sentenza in questione sul rilievo che si tratterebbe di provvedimento "abnorme", non essendo invocabile la relativa nozione, in forza della quale deve definirsi abnorme (solo) l'atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2004, n. 46559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46559 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 05/10/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1268
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 002247/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di ROMA;
nei confronti di:
1) LI EA, N. IL 14/11/1951;
avverso SENTENZA del 14/10/2002 GIUDICE DI PACE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI M. che ha concluso per l'inammissibilità del reato.
Udito il difensore Avv. E. Falcolini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 14/10/2002, nel procedimento a carico di DE RE, dichiarava la propria incompetenza per materia e disponeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 64, secondo comma, seconda parte, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale di Roma.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace per quanto di competenza. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento inoppugnabile ai sensi dell'art. 568 del codice di rito, il quale al primo comma dispone, infatti, che sono sempre soggette ad impugnazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze "...salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28": e non v'è dubbio che, nel caso in esame, la sentenza di incompetenza del Giudice di pace ben potrebbe dar luogo a conflitto ove il Tribunale, individuato dal Giudice di pace come competente, ritenesse di non dover condividere la tesi sostenuta dallo stesso Giudice di pace. D'altra parte l'art. 2 del D.L.vo 274/2000 non esclude l'applicabilità delle norme sui conflitti nel procedimento dinanzi al Giudice di pace. Nè, infine, la sentenza di incompetenza del Giudice di pace, oggetto del ricorso, presenta profili di abnormità. Ed invero, come più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, l'atto abnorme è quello che, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori dell'ordinamento e determina la stasi del procedimento: orbene, è di tutta evidenza che nella concreta fattispecie non può certo definirsi singolare - e nemmeno causa di una stasi del procedimento - l'impugnato provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004