Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
L'impugnazione avverso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare adottato ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. deve essere qualificata come appello e non già come istanza di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2012, n. 18062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18062 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/04/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 491
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 10018/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.R. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 11/2012 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA, del 26/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con declaratoria di inefficacia della misura.
udito il difensore avv. De Vincentis G..
RITENUTO IN FATTO
A.R. , tramite il difensore avv. G. De Vincentis, ricorre avverso l'ordinanza in data 26-1-2012 con la quale il Tribunale del Riesame di L'Aquila aveva confermato il provvedimento del 4-1-2012 del Gip del Tribunale di Chieti, di aggravamento della misura in atto nei confronti di A. e sostituzione con quella dell'obbligo di dimora con obbligo di presentazione alla PG.
Nei confronti del predetto, indagato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. in danno di C.A. , già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla p.o., era stato disposto l'aggravamento della misura in quanto il 22.12.2011 si era avvicinato all'abitazione della donna, aveva ripetutamente suonato per farsi aprire e la stessa e l'attuale fidanzato ne avevano riconosciuto la voce attraverso il citofono.
Con il primo motivo si reiterava, sotto la censura di erronea applicazione dell'art. 309 c.p.p., la questione, già affrontata del tribunale, della qualificabilità dell'impugnazione avverso l'ordinanza di aggravamento della misura, secondo il ricorrente avente natura di riesame, con conseguente inefficacia della misura per mancato rispetto dei termini per la decisione, secondo il tribunale invece di appello.
Con il secondo motivo il vizio di violazione di legge era dedotto con riferimento alla non certezza della trasgressione, in quanto A. , il quale aveva documentato di essere stato quel giorno affetto da una patologia ai denti, non era stato visto, ma soltanto gli era stata attribuita la voce della persona che aveva suonato al citofono. Comunque si censurava la sproporzione della nuova misura in quanto te esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte con il divieto di dimora in (omesso) , luogo di residenza della p.o., senza incidere sulle esigenze di studio dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. La questione della qualificazione del gravame proposto avverso il provvedimento di aggravamento della misura, che, secondo il ricorrente, integra richiesta di riesame, secondo il tribunale, invece, appello, va risolta in quest'ultimo senso.
2.1 La tesi sostenuta dal difensore dell'indagato fa leva, da un lato, sul dato testuale secondo cui la richiesta di riesame è proponibile avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva - e tale sarebbe anche quella di sostituzione di altra precedente misura -, mentre l'appello è proponibile fuori di tali casi, dall'altro sull'esigenza di non incidere sul diritto di difesa, privando l'indagato di un mezzo di impugnazione pieno, a favore di uno a carattere devolutivo.
2.2 Entrambi gli argomenti trascurano però di considerare che la duplice misura applicata all'A. a seguito di trasgressione alla precedente, non è una misura nuova e autonoma, integrando ad un tempo sostituzione ad aggravamento di quella pregressa, in relazione alla quale il predetto è già stato titolare della facoltà di proporre richiesta di riesame, onde l'appellabilità del successivo provvedimento non è lesiva dei suoi diritti di difesa. Senza contare, poi, che la Corte costituzionale ha in numerosissime occasioni riaffermato il principio secondo cui la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità di espletamento, che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, purché si tratti di scelte discrezionali non irragionevoli.
2.3 Apporta ulteriore conforto alla tesi condivisa nel provvedimento impugnato, l'orientamento della giurisprudenza di questa corte nel senso dell'impugnabilità mediante richiesta di riesame, dell'ordinanza emessa a seguito di caducazione di precedente misura per omessa effettuazione nei termini dell'interrogatorio di garanzia (Cass. 12398/2001), dal momento che, in tal caso, come in quello dell'inosservanza dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, la violazione di legge che inquina il precedente provvedimento, comporta la novità ed autonomia del successivo. Il che non accade nell'ipotesi di cui all'art. 276 c.p.p., in cui il precedente provvedimento precedente ha piena validità ed efficacia, solo essendo sostituito da quello di aggravamento della misura per effetto della trasgressione alle prescrizioni imposte.
2.4 Decisiva conferma dell'esattezza della tesi condivisa nel provvedimento impugnato, si trae infine dall'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tale ultimo caso, non è richiesta l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia (Cass. Sez. U. 4932/2008, Rv. 242028), il che ulteriormente corrobora la conclusione che non si tratta di applicazione di misura cautelare, ma di sostituzione di altra precedente.
Del resto, a differenza da quanto sostenuto nel ricorso, il fatto nuovo, ovvero l'inosservanza delle prescrizioni, è stato valutato ai soli fini della trasgressione legittimante il provvedimento di cui all'art. 276 c.p.p., non come oggetto di ulteriore contestazione nei confronti dell'indagato.
La corretta qualificazione come appello del gravame già proposto, esclude quindi la caducazione ex art. 309 c.p.p., comma 10, del provvedimento di aggravamento della misura.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Invero la questione sull'avvenuta trasgressione, involge accertamenti in fatto già effettuati dal tribunale le cui conclusioni risultano congruamente motivate, quella della proporzione della misura applicata rispetto alle esigenze cautelari da salvaguardare, non rileva nelle ipotesi previste dall'art. 276 c.p.p., nelle quali, oltre a prescindersi dai due più significativi elementi che costituiscono i presupposti fondamentali per l'applicazione di ogni misura cautelare (la gravità indiziaria e l'esistenza delle esigenze cautelari), neppure viene in considerazione la proporzione, già valutata in sede di prima applicazione della misura (Cass. Sez. U.4932/2008, Rv. 242028). Ciò che caratterizza l'istituto dell'aggravamento è infatti il collegamento ad una valutazione sull'adeguatezza attuale della misura cautelare in concreto applicata, valutazione lasciata dalla norma, nella gran parte dei casi, tra i quali il presente, al giudice di merito, che nella specie l'ha concretamente effettuata, dandone conto in motivazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012