Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2018, n. 12524
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Sentenza 13 settembre 2018

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In tema di accertamento della pericolosità generica, non costituisce motivo ostativo all'applicazione della misura di sicurezza personale il fatto che il proposto presenti una patologia psichiatrica di tipo "borderline", qualora non risulti sussistere alcuna correlazione tra il quadro psichiatrico e la pericolosità del predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale, desumendo la pericolosità del proposto dalle numerose pendenze giudiziarie e dalle plurime azioni di ira incontrollate commesse nei confronti della ex convivente e dei condomini, condotte che non erano dipendenti dal disturbo "borderline" manifestatosi molti anni prima degli episodi violenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2018, n. 12524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12524
    Data del deposito : 13 settembre 2018

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