Sentenza 13 settembre 2018
Massime • 1
In tema di accertamento della pericolosità generica, non costituisce motivo ostativo all'applicazione della misura di sicurezza personale il fatto che il proposto presenti una patologia psichiatrica di tipo "borderline", qualora non risulti sussistere alcuna correlazione tra il quadro psichiatrico e la pericolosità del predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale, desumendo la pericolosità del proposto dalle numerose pendenze giudiziarie e dalle plurime azioni di ira incontrollate commesse nei confronti della ex convivente e dei condomini, condotte che non erano dipendenti dal disturbo "borderline" manifestatosi molti anni prima degli episodi violenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2018, n. 12524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12524 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2018 |
Testo completo
12524-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Angelo Capozzi -Presidente - Sent. n. sez. 1963 Maurizio Gianesini -CC 13/09/2018 Mirella Agliastro -Relatore - R.G.N. 11943/2018 Laura Scalia Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI NO, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 28/11/201 della Corte di appello di Roma Sezione Misure di prevenzione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli del 16/7/2018 che chiedeva l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con atto in data 29/12/2017, NI NO per il tramite del suo difensore proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma Sezione Misure di Prevenzione del 28/11/2017 che confermava il decreto emesso dal Tribunale di Roma che aveva applicato al predetto la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due senza obbligo di soggiorno. Deduceva i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione delle norme penali e processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale, nonché in ordine ai criteri di quantificazione della sua durata, per non avere tenuto conto della personalità borderline del proposto e delle patologie di cui lo stesso era portatore;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 25, 111 e 117 Cost. in riferimento all'art. 7 CEDU circa l'assenza dei presupposti tassativamente indicati al fine del giudizio di pericolosità sociale.
2. In data 19/7/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha illustrato analiticamente le circostanze e gli elementi dimostrativi della pericolosità sociale del ricorrente.
4. La dedotta carenza di motivazione del decreto impugnato, per non avere tenuto conto della personalità borderline del proposto, risulta priva di qualsivoglia pregio, palesemente infondata in fatto ed in diritto e la Corte non era tenuta a fornire una risposta specifica, più di quanto non abbia fatto il Tribunale Misure di Prevenzione (p. 9 provv.), poiché non è emersa alcuna - correlazione tra le condotte poste in essere dal ricorrente ed il quadro patologico (manifestatosi molti anni prima degli episodi violenti attuati dal ricorrente).
5. Ricostruendo il profilo di pericolosità del proposto, come delineata dai giudici di merito, si trae che in data 8/5/2017 il Tribunale di Roma aveva applicato la sorveglianza speciale per anni due nei confronti del ricorrente, senza obbligo di soggiorno, fondando le ragioni del provvedimento sul fatto che costui aveva manifestato condotte pericolose per l'altrui incolumità e allarmanti sotto il profilo della sicurezza pubblica. Risultava che il NI nel 2012 era stato denunciato per violenza e minacce a pubblico ufficiale, nel 2013 per invasione di edifici, nel 2014 per minacce ad un condòmino mediante coltello del tipo mannaia, minacciandolo di morte. Inoltre cane del proposto aveva aggredito un soggetto con ferite alla mano. Nel 2015 veniva arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia. In questa occasione aveva preteso dalla compagna denaro per comprare stupefacente ed al rifiuto brandiva un coltello da cucina tipo mannaia, minacciando di ucciderla. Inoltre aveva cosparso il pavimento del letto di acetone, appiccando il fuoco;
ottenuta una banconota da euro 50,00 richiudeva la donna all'interno dell'appartamento e usciva. Al ritorno, al rifiuto di avere in consegna altro denaro, si muniva di un trapano nel tentativo di tagliare 2 la porta e non riuscendovi appiccava il fuoco alla stessa. Dopo che la convivente chiamava il servizio 113 e dopo la convalida dell'arresto, veniva applicato al proposto l'allontanamento dalla casa familiare, ma sei mesi dopo il predetto si recava dall'ex convivente e dava fuoco al portoncino di ingresso dell'appartamento, dopo avere versato liquido infiammabile.
6. La condotta del proposto veniva inquadrata nello schema della lettera c) degli articoli 1 e 4 del d.lvo 6/9/2011 n. 159, quale soggetto predisposto ad azioni di ira incontrollate con risposte fortemente aggressive a qualsiasi sollecitazione, soprattutto nei confronti della ex convivente, ma anche nei confronti di altri condòmini. Plurimi episodi hanno visto l'uso del fuoco, sia dentro l'appartamento, sia appiccando il fuoco alla porta di ingresso e così mettendo in pericolo l'altrui incolumità. Si tratta di plurime condotte pericolose per la collettività e la reiterazione delle stesse concretizza il concetto di "dedizione al reato" e l'idoneità delle stesse ad attentare alle regole dell'ordinata vita associata in quanto recanti grave allarme sociale.
7. La Corte di appello ha confermato la misura applicata, rilevando che sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, nella specie, le condotte antisociali del NI, alla stregua dell'esame complessivo della sua personalità, si devono inquadrare nella categoria criminologica prevista dall'art. 4 comma 1 lett. c) che richiama l'art. 1 comma 1 del Codice Antimafia. Gli elementi dimostrativi della pericolosità sociale del ricorrente si traggono dalle pendenze giudiziarie del ricorrente per i reati di resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale, maltrattamenti aggravati, violazione delle prescrizioni impostegli con la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare;
inoltre egli annovera precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale, rissa, violazione del T.U. stupefacenti, indicatori di pericolosità soggettiva e di attualità della pericolosità sociale tali da costituire fondamento alla misura di prevenzione applicata. Il ricorrente deduce la mancanza di pericolosità sociale e di attualità della medesima, anche con riferimento alla sussistenza di un'accertata patologia psichiatrica di tipo borderline che sarebbe causa degli atteggiamenti aggressivi dello stesso. Ma, come già rilevato, non risulta una correlazione tra le condotte poste in essere ed il quadro psichiatrico che avrebbe attinto il ricorrente.
8. In questa sede non può che ribadirsi che il concetto di pericolosità sociale (come fissato dall'art. 203 cod. pen.) va riferito alla condizione della persona che ha commesso un fatto-reato o un quasi-reato e si trova in condizioni per cui è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La prognosi di pericolosità sociale rilevante agli effetti della legge deve necessariamente verificare l'esistenza delle condizioni che consentono di 3 affermare un persistente pericolo di commissione in futuro di altri reati, esaminando la personalità del soggetto e le eventuali problematiche psichiche di cui lo stesso è portatore, ma deve anche tenere conto dei fatti già commessi dal reo, le condotte antisociali o pericolose e gli altri parametri stabiliti dalla legge per valutare l'effettivo pericolo di recidiva. In tale prospettiva, il Tribunale e la Corte d'appello hanno adeguatamente compiuto la valutazione stabilita dall'art. 203 cod. proc. pen. Alla stregua dell'esaustivo quadro delle emergenze probatorie in atti sopra dettagliatamente descritte compiutamente analizzate dai giudici di - merito, la prognosi di pericolosità sociale e dunque l'effettivo pericolo di recidiva è stato ritenuto persistente ed attuale nei confronti del ricorrente, sulla base dei parametri stabiliti dall'art. 203 e 133 cod. pen., e risulta dallo stesso ricorso che il NI è stato assunto in cura dal giugno 2016 presso il Centro di Salute Mentale di Roma ASL RM2, successivamente ai fatti presi in considerazione per l'applicazione della misura di prevenzione personale.
9. In conclusione, non è emerso che le condizioni mentali dell'imputato ed in particolare il disturbo di personalità c.d. borderline abbia inciso sulla capacità criminale del soggetto. Ne consegue che il relativo motivo deve essere dichiarato inammissibile. 10. Con riferimento al secondo motivo relativo all'incidenza della sentenza CEDU nel procedimento De OM c/Italia, si censura, sul piano della violazione di legge, l'assenza di presupposti tassativamente indicati a fini del giudizio di pericolosità sociale. Secondo il ricorrente, nemmeno la legge n. 159/2011 c.d. Codice Antimafia conterrebbe previsioni sufficientemente dettagliate sul tipo di condotta da considerare espressione di pericolosità sociale e pertanto le condotte contestate al NI sono riconducibili a modi inumani e cattiva educazione, piuttosto che essere sintomatiche di reale e attuale pericolosità sociale. Anche La Corte di legittimità ha già ritenuto infondata la questione della compatibilità delle norme che disciplinano la misura di prevenzione personale con le norme della Costituzione, alla stregua della pronuncia Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017 (dep. 09/01/2018) Bosco Rv. 271996), cui questo Collegio ritiene di dare adesione . Seguendo il percorso tracciato da questa Corte in diversi arresti, addirittura antecedenti rispetto alla citata pronunzia della Corte Edu (ex plurimis, Sez. 1, n. 31209 del 24.3.2015, Scagliarini Rv.264321; Sez. 2 n. 26235 del 4.6.2015, Friolo Rv.264386), il giudizio di prevenzione, con riferimento, all'attribuzione alla persona del proposto della condizione di «pericolosità», lungi dall'essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile, richiede una 4 complessa operazione preliminare di 'inquadramento' del soggetto in virtù dell'apprezzamento di fatti in una delle categorie criminologiche 'tipizzanti' di - rango legislativo, e ciò sia sul fronte della c.d. pericolosità generica sia di quella qualificata: nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di «fatti>> idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie specifiche» di pericolosità espressamente tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e 7 all'art. 4 dell'attuale D.Lvo. n.159 del 2011. Tale inquadramento consente, ove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 38471 del 13.10,2010, Rv. 248797) di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso 'congiunta' a misura patrimoniale. Ciò rende non condivisibile anche alla luce delle più recenti linee interpretative interne il giudizio negativo espresso dalla Corte Edu - nel caso De OM in punto di 'qualità della legge', nel senso che le disposizioni di riferimento, qui limitate ai casi di "dedizione abituale a traffici delittuosi" (lettera a) art. co.1), e/o al vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di attività delittuose i '(lettera b)" contengono spunti tassativizzanti che consentono di ritenerle disposizioni idonee ad orientare le condotte dei consociati in modo congruo (con rispetto del canone logico-giuridico della prevedibilità, richiamato nella decisione della Corte Edu). Anche il secondo motivo è dunque manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 11. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/09/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Agliastro Angelo Capozzi Afliash DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 IL 20 MAR 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A Z E I T O R N dott.ssa M. Govanna Tedeschi O C