Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di oblazione speciale ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., qualora siano state contestate più violazioni in continuazione, il limite massimo dell'ammenda al quale far riferimento per il calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione (pari alla metà di esso) corrisponde al triplo della pena pecuniaria massima prevista per il reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2005, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PA - Presidente - del 02/12/2005
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1838
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 34183/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ANCONA;
avverso la sentenza pronunciata in data 16 gennaio 2003 dal Giudice di Pace di SANT'ELPIDIO a MARE nel procedimento
contro
:
OL PA;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 16 gennaio 2003, il Giudice di Pace di SANT'ELPIDIO a MARE dichiarava non doversi procedere nei confronti di PA OL, imputato delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 e 6, commesse in MONTEGRANARO
il 13 ottobre 2002, per essere i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, estinti per intervenuta oblazione a seguito del pagamento della somma di Euro 1549,37, al netto delle spese del procedimento.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di ANCONA, chiedendo l'annullamento della sentenza e denunciando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Rileva, in particolare, che la somma anzidetta non trova alcuna spiegazione razionale, atteso che le contravvenzioni in questione contemplano la pena dell'ammenda da Euro 774,00 ad Euro 2.582,00 in alternativa a sanzioni di natura detentiva. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 162 bis c.p., il giudice, una volta ritenuta la continuazione tra le contravvenzioni contestate, doveva, individuata in Euro 1.291,00 la metà del massimo dell'ammenda, applicare la pena prevista per il reato continuato nel suo tetto massimo, triplicando detta somma e portandola così ad Euro 3.873,00 per poi ridurla della metà (Euro 1.936,00). MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1^, 25 novembre 2004, p.m. in c. Loro, RV 230156; in senso conforme, sia pure con riferimento all'oblazione prevista dall'art. 162 c.p., Cass. 3^, 3 dicembre 1999, Palese, RV 216517), in tema di oblazione speciale ai sensi dell'art. 162 bis c.p., qualora siano state contestate più violazioni in continuazione, il limite massimo dell'ammenda al quale far riferimento per il calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione (pari alla metà di esso) corrisponde al triplo della pena pecuniaria massima previsto per il reato. L'articolo 162 bis c.p. dispone, invero, al primo comma, che, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (come è appunto il caso delle contravvenzioni in esame), il contravventore è ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Orbene, in relazione alle contravvenzioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, citato art. 186, la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge è pari ad Euro 1291,00. Tuttavia, essendo stato contestato e ritenuto in sentenza un reato continuato -, la determinazione della pena pecuniaria massima, ai fini dell'oblazione, implicava di aumentare del triplo la metà del massimo dell'ammenda stabilita per la singola contravvenzione (quindi 3873,00 Euro corrispondenti a 1291,00 x 3) e di dividere, per pervenire alla metà del massimo, la somma risultante per due (3873,00:2 uguale 1936,00 Euro).
Dalla sentenza impugnata risulta, invece, che il OL ha pagato la somma di Euro 1549,37, al netto delle spese del procedimento, e quindi un somma inferiore a quella dovuta.
4. La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio al Tribunale di FERMO per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di FERMO. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006