Sentenza 27 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LA, ZZ FA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE NISCO, difesi dall'avvocato EUGENIO OROPALLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
VE NN, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA CAVOUR 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DEL RE, difesa dall'avvocato ANTONIO APREA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ZZ TO, ZZ IS;
- intimate -
avverso la sentenza n. 2360/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato NARDONE Lorenzo con delega dell'Avvocato OROPALLO Eugenio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 settembre 1994 NN VE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata FE ZZ. Esponeva di essere proprietaria di un appartamento posto nell'edificio sito nel Comune di Boscoreale, via G. De Falco, n. 123, al primo piano, e che sottostante ad esso in quello rialzato si trova altro di proprietà di FE ZZ. Questi, nell'arco di una settimana, profittando della sua assenza, aveva costruito un vano abusivo, ricavato in parte dal marciapiede che circonda, dalla parte interna, l'edificio, per realizzare un servizio igienico, e con il quale fra l'altro aveva occupato pure lo spazio in verticale al pozzetto di ispezione alla fogna condominiale. Inoltre aveva fra l'altro violato le prescritte distanze di tre metri dalle sue vedute. Quindi chiedeva che egli venisse condannato a demolire tale manufatto, e a risarcire i danni arrecati, e da liquidare in separata sede.
Il convenuto si costituiva con comparsa di risposta, eccependo di avere costruito solo un bagnetto per le accresciute esigenze familiari, senza avere occupato spazi condominiali. Piuttosto diversi condomini avevano costruito delle verandine ai loro balconi con alluminio anodizzato, alterando anche l'aspetto architettonico del fabbricato, e tra loro in particolare la stessa VE, che aveva realizzato tali manufatti sia nei balconi interni, che aggettano sul suo giardinetto, che sull'ampia balconata, che prospetta sulla via pubblica, deturpando in modo rilevante l'euritmia e l'aspetto architettonico dell'edificio, e alterandone la volumetria. Chiedeva quindi il rigetto della domanda "ex adverso" avanzata, e proponeva riconvenzionale, con la quale instava per la condanna di controparte alla demolizione di queste verande.
Nelle more del giudizio ZZ decedeva, e il processo veniva interrotto. VE lo riassumeva, convenendo in giudizio gli eredi, e cioè ME IV, e LE, NN ed AN ZZ. Di questi si costituivano solamente i primi due, mentre le altre rimanevano contumaci. Essi si riportavano alle richieste e deduzioni del loro dante causa. Nel corso del processo veniva disposta consulenza tecnica di ufficio, e venivano prodotti documenti, planimetrie e fotogrammi.
Con sentenza del 9 aprile 1999 il Tribunale, in accoglimento delle domande dell'attrice, condannava i convenuti in solido a demolire il manufatto, a risarcire il danno, da liquidarsi in separata sede, e a rimborsare i due terzi delle spese di causa in favore di controparte, sul presupposto che il vano servizio costruito dal dante causa era stato realizzato non su area di esclusiva proprietà di lui, bensì su parte del marciapiede adiacente al muro perimetrale dell'edificio, e che è pertinenza di esso, mentre invece rigettava la domanda riconvenzionale, in quanto ritenuta priva di fondamento. Avverso questa sentenza i convenuti costituiti proponevano appello, e la Corte di merito di Napoli, con decisione del 27 settembre 2000, ha rigettato il gravame, osservando che il vano costruito da IR insisteva su spazio condominiale. Inoltre ha condannato VE a rimuovere le verande realizzate, in quanto lesive dell'aspetto architettonico dell'edificio, e ha compensato per intero le spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza IV e LE IR hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi.
VE resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno illustrato le doglianze con una memoria, presentata fuori termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi vengono esaminati contestualmente, stolte l'evidente loro connessione. Con essi i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 1117 cc., con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di appello, nel fare proprie le considerazioni e conclusioni del primo giudice, sostanzialmente ha erroneamente ritenuto che l'area occupata da ZZ nel costruire il vano bagno fosse relativa al marciapiede. Invece, per come del resto era stato accertato e riferito dal CTU nei due elaborati, il vano in questione era stato costruito in parte sul ballatoio del balcone dell'allora convenuto, e in parte su spazio di sua esclusiva proprietà. Inoltre dalla stessa planimetria allegata al rogito notarile suindicato risulta che lo spazio di terreno acquistato in esclusiva proprietà dal dante causa dei ricorrenti confina per una parte con il muro perimetrale dell'edificio, ed esattamente nella zona interessata dal manufatto in questione.
Tali censure sono infondate.
Ed invero la Corte distrettuale ha messo in evidenza quanto segue:
a) il CTU aveva accertato con esattezza che il manufatto costruito dal dante causa dei ricorrenti aveva incorporato il marciapiedi di proprietà condominiale, per la larghezza di m. 2,30 e la lunghezza di m. 3,60; b)l'area sovrastante veniva occupata per l'altezza di m. 3,35; c) la proprietà di tale superficie è resa manifesta non solo dalla sua destinazione d'uso, ma dallo stesso atto pubblico di acquisto da parte di IR in data 2 marzo 1968 da potere della GESCAL;
d) da esso infatti risulta all'evidenza che l'appartamento acquistato confina per tre lati con i muri perimetrali, da un lato con il vano scala e l'interno 8, e dalla parte superiore con l'interno 9; d) lo spazio poi ampio mq. 370 circa è ben delimitato nella planimetria e del tutto distinto dal marciapiede, tanto che un ulteriore supplemento di consulenza è stato ritenuto del tutto superfluo.
Orbene, questa Corte osserva che la motivazione della sentenza si presenta abbastanza articolata, e che in particolare la Corte parteno pea ha esplicitato le fonti di prova, in virtù delle quali ha ritenuto destituito di fondamento il preteso diritto degli appellanti.
Nè è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito. Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità' la valutazione del giudice di merito, relativa alla mancata assoluzione dell'onere di provare l'intento discriminatorio del licenziamento da parte del lavoratore licenziato, in quanto il ricorrente non denunciava un vizio di ragionamento o di motivazione del giudice di merito, ma contrapponeva alla valutazione del giudice una propria, diversa valutazione degli elementi di fatto)" (V. SEZ. L SENT. 00 322 DEL 13/01/2003). Nè è configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l'"iter" logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito invero la giurisprudenza insegna che il vizio di omessa o insufficiente (o contraddittoria) motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste lo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. SEZ. U SENT. 0 5802 DEL 11/06/1998). Su tali punti dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo logicamente e (giuridicamente) corretto.
Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge relativamente alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di questo grado in favore della resistente, e che liquida in complessivi euro novanta/00 per esborsi, ed euro seicento/00 per onorari, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004