Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 64344 D R.G. 9693/1999 Udienza del 20.6.2002 Oggetto: imposta di successionė REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE hou 5906 SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente0 2 54 9 03 Dott. Bruno Saccu Dott. Mario Cicala Consiglie Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION CIVILE SENTENZA N. 64344 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- contro لم RU LL, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'avv. Giovanna Angela Dettori Masala e dall'avv. Stefano Pellegrini, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina 19, presso lo studio dell'avv. Dettori Masala, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 35, n. 35/35/1998, del 24.2/24.3.1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
2839 1 Udito l'avvocato dello Stato Criscuoli per l'Amministrazione finanziaria e l'avv. Dettori per la contribuente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo In data 17/8/1980 decedeva in Roma CA RU, lasciando quali eredi la figlia legittima di prime nozze LL RU e la moglie di seconde nozze IA AR, ai quali veniva devoluto ex lege l'intero patrimonio del defunto. Le due coeredi presentavano, in data 17 febbraio 1981, una prima dichiarazione di successione e successivamente, in data 16 marzo 1981, una dichiarazione di rettifica della precedente con la quale veniva ridotto il valore globale dell'asse ereditario rispetto a quello originariamente dichiarato. Le due coeredi LL RU e IA AR effettuavano quindi il versamento dell'imposta principale di successione, liquidata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 41 d.p.r. n.637/1972, e successivamente, in data 20 luglio 1983, provvedevano con atto pubblico a dividere tra loro l'eredità. In data 10 dicembre 1990 veniva notificato a LL RU, con riferimento alla successione del padre, un ulteriore avviso di liquidazione di L. 10.011.400 a titolo di imposta principale. Tale ulteriore liquidazione dell'imposta principale si fondava su una nuova dichiarazione integrativa per la successione di CA RU presentata in data 20/12/1988 da MA AR, sorella ed erede di IA AR nel frattempo deceduta, con la quale la dichiarante eccepiva l'esistenza di crediti per complessive lire 41.000.000, nonchè di proventi per lire 9.000.000 non riportati nelle due dichiarazioni presentate dalle coeredi LL RU e IA AR per la successione di CA AR. LL RU, nell'impugnare l'ultimo avviso di liquidazione, eccepiva la violazione dell'art. 36 primo comma, d.p.r. n.637/1972, per essere stata presentata la dichiarazione da persona totalmente estranea alla successione di RU CA, 2 nonchè la tardività di tale dichiarazione e della conseguente liquidazione da parte dell'Ufficio; in via subordinata l'erroneità dei conteggi effettuati dall'Ufficio del registro in sede di riliquidazione dell'imposta principale, per non aver preso in considerazione la dichiarazione di rettifica presentata il 16.3.1981. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 389/38/1997, accoglieva entrambe le domande formulate in via principale dalla contribuente, disponendo l'annullamento dell'atto impugnato perché fondato su una dichiarazione integrativa, oltre che tardiva, presentata "da persona estranea al rapporto successorio" in violazione dell'art. 36 d.p.r. n.637/1972. Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello da parte dell'Ufficio. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado sul rilievo che l'ultima dichiarazione integrativa di successione era stata presentata da persona non legittimata. Il giudice di appello evidenziava che l'Ufficio aveva indicato erroneamente la data della morte di CA RU nel 17.8.1990 anziché nel 17.8.1980 e riteneva infondato, in merito alla successione di CA RU, il riferimento dell'Ufficio ad un diritto di "rappresentazione” di MA AR, erede della sorella IA nel frattempo deceduta. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione della legge (artt. 33, 36, 37, 39 e 50 d.p.r. 637/1972 e per quanto possa occorrere, 456, 459 e 750 c.p.c.), nonché l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce l'Amministrazione ricorrente che MA AR, unica erede della sorella IA AR deceduta il 27.8.1986, era subentrata "in tutti i diritti e doveri spettanti alla de cuius, e quindi anche nei doveri verso il fisco in relazione alla precedente successione"; di guisa che essa era legittimata a presentare la dichiarazione integrativa di successione di CA RU, "essendo divenuti gli obblighi di presentazione della dichiarazione di IA AR suoi propri 3 obblighi”. La dichiarazione medesima non era poi tardiva in quanto "non sussistono limiti di tempo oltre i quali la dichiarazione non sia più valida.....”. Resiste con controricorso LL RU insistendo nella mancanza di legittimazione di MA AR per la presentazione dell'ultima dichiarazione integrativa relativa alla successione di CA RU, dichiarazione da considerarsi inoltre "inutilmente resa" perché tardiva. In caso di cassazione della sentenza impugnata, deduce l'insussistenza delle condizioni per la pronunzia nel merito ex art. 384 c.p.c., rimanendo da esaminare la doglianza della controricorrente relativa all'erroneità dei conteggi effettuati dall'Ufficio in sede di riliquidazione dell'imposta principale. Motivi della decisione Il ricorso é infondato. A norma dell'art. 36 1° comma del d.p.r. 637/1972 la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi e dalle altre persone ivi indicate. Ora, MA AR non rientra in nessuna delle categorie di persone obbligate alla dichiarazione previste nella norma citata. In particolare, essa non risulta essere divenuta erede di CA RU neppure a seguito del decesso di IA AR, moglie in seconde nozze del medesimo. Erroneo é ilil riferimento dell'Ufficio, peraltro non più coltivato dall'Avvocatura generale dello Stato nei suoi scritti difensivi, all'istituto della rappresentazione, per il duplice motivo che IA AR non era premorta ad CA AR ( deceduti rispettivamente il secondo il 17.8.1980 e la prima il 27.8.1986) e MA AR non era discendente di IA AR ma la sorella. Né, d'altra parte, a seguito della morte di IA AR, vi é stata trasmissione alla sorella MA AR del diritto di accettare l'eredità di CA RU, come sembra ritenere l'Amministrazione finanziaria laddove afferma che la seconda, unica erede della prima, era subentrata in tutti i diritti e doveri della medesima, di guisa che essa era legittimata a presentare la dichiarazione integrativa 4 di successione di CA RU. Invero, essendo incontroverso che IA AR prima di morire aveva accettato l'eredità del marito CA, nessuna trasmissione del diritto di accettazione vi è stata da IA AR ad MA AR (cfr. art. 479 c.c.). Quest'ultima, a seguito della morte della sorella, é divenuta erede della medesima e non del cognato CA AR, e quindi non aveva alcuna legittimazione a presentare la dichiarazione integrativa con riferimento Y V L alla successione di quest'ultimo. E V Ogni altra questione resta assorbita. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processualé, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario. Roma, 20.6.2002 Il Presidente, Il Consigliere est. асч Uni's IL CANCELLIERE C Amalric Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2003 Oggi. 24 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casanoчась 5