Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
La revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, prevista dall'art. 276, comma primo-ter, cod. proc. pen. per l'inosservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, impone al giudice di verificare l'effettiva lesività e le caratteristiche strutturali della condotta dell'indagato, che deve in concreto essere qualificata come una effettiva trasgressione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 28606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28606 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 06/06/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1216
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 562/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IV, n. a Montefiore Conca il 09/05/1956;
avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna in data 21/10/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/11/2011 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di AL IV avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Bologna in data 28/09/2011 ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.
2. Ha proposto ricorso tramite il proprio difensore l'imputato; con un primo motivo deduce, in sintesi, che la previsione di cui all'art.276 c.p.p., comma 1 ter, che contempla la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la misura della custodia in carcere, andrebbe interpretata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, e in conformità invece anzitutto alla pronuncia della Corte cost. n. 40 del 2002, nel senso di consentire comunque al giudice di apprezzare se il fatto violativo della misura più lieve presenti caratteri di effettiva lesività ritenuti comunque necessari dalla norma;
e ciò anche tenendo conto delle successive pronunce della Consulta in tema di art. 275 c.p.p., comma 3, tutte ispirate all'esigenza di ripudiare automatismi o presunzioni. Aggiunge, a conforto della modesta lesività del fatto (il AL non era stato rinvenuto in casa la domenica perché impegnato al lavoro nonostante l'autorizzazione a fuoriuscire dall'abitazione non facesse riferimento a tale giorno), che lo stesso gip, chiamato a giudicare il reato di evasione, aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura stante la mancanza di elementi indicativi di pericolosità.
Con un secondo motivo censura il fatto che l'aggravamento sia stato disposto nonostante il AL seguisse un programma di recupero per tossicodipendenti, in tal modo essendosi violato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, che consentirebbe la custodia cautelare in carcere solo in caso di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. È principio di costante affermazione, nella giurisprudenza della Corte, quello per cui la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (ex plurimis, Sez. 5, n. 1821 del 29/09/2011, Algieri, Rv. 251715; Sez. 5, n. 42017 del 22/09/2009, Della Rocca, Rv. 245381; Sez. 6, n. 5690 del 19/12/2007, Mastrovito, Rv. 238734);
nè una tale interpretazione pare presentare aspetti di frizione con principi costituzionali, ed in particolare con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., come sostenuto dal ricorrente, che, per tali ragioni, ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter. Va infatti ricordato che la stessa Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 40 del 2002, che tale disposto normativo integra, non irragionevolmente, un caso di presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, quando la misura si riveli insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto essenziale. Ha poi aggiunto che, una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca, come effettuato nella stessa sentenza n. 40, la valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione. Una simile affermazione, peraltro, non vale a contraddire la lettera della legge che impone al giudice di disporre l'aggravamento quando abbia verificato una vera e propria "trasgressione", mentre vale, piuttosto, a sottolineare come sia onere del giudice verificare le caratteristiche strutturali della condotta dell'indagato e la sua idoneità ad essere qualificata come effettiva "trasgressione" nei termini di cui alla norma. Ed allora, venendo alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che la motivazione del provvedimento gravato dia conto di una condotta esattamente integratrice di una "trasgressione" nei termini di cui si è detto, trasgressione consapevolmente voluta e, per di più, protratta, alle prescrizioni inerenti la misura;
infatti, nonostante la Corte d'Appello di Bologna avesse, con ordinanza del 26/08/2011, rigettato la richiesta del prevenuto in ordine al mutamento dei giorni e degli orari in cui egli era autorizzato ad assentarsi dall'abitazione per ragioni di lavoro, AL, dopo che allo stesso già in una prima occasione, in quanto non rinvenuto in casa nella giornata di domenica 11/09/2011, era stato fatto rilevare che in detto giorno non era prevista alcuna autorizzazione a recarsi al lavoro, ebbe nuovamente, nella domenica successiva, ad assentarsi dall'abitazione asserendo ancora una volta, contrariamente al vero, di essere in possesso dell'autorizzazione.
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va ricordato infatti che la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, la cui ratto è quella di consentire e facilitare il recupero del tossicodipendente attraverso programmi terapeutici mirati, e non già quella di dotare il tossicodipendente di una sorta di libertà in comportamenti illeciti, insindacabile e non soggetta alle generali sanzioni, opera su un piano separato ed aggiuntivo, e non concorrente e speciale, rispetto a quello previsto in via generale dall'art. 276 c.p.p., comma 1 ter (Sez. 2, n. 20105 del 11/02/2003, Tomasino, Rv. 224688). In altri termini, al tossicodipendente si applica la normativa generale ed in più si dettano disposizioni di favore, che possono condurre a concedere gli arresti domiciliari per una situazione specifica nell'ambito di programmi di recupero;
nel contempo si prevede un'ipotesi ulteriore di ripristino della custodia cautelare in carcere, correlata a violazioni di quella situazione specifica, propria di chi, pur non avendo frustrato le limitazioni inerenti agli arresti domiciliari, si è tuttavia reso inadempiente alla definizione o alla corretta esecuzione del percorso di recupero. In questo quadro normativo, la disposizione generale, ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, cit. è applicabile quindi anche al tossicodipendente ammesso allo svolgimento di un programma terapeutico di recupero, il quale abbia trasgredito le prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora (Sez. 6, n. 15099 del 08/03/2011, Di Fonso, Rv. 249882).
5. Il ricorso è pertanto inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, In favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012