Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
In caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, l'art. 276, comma primo-ter, cod. proc. pen., rende obbligatoria la revoca degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata l'avvenuta trasgressione, possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.(Fattispecie nella quale il ricorrente si era allontanato per circa un'ora e mezza dal luogo degli arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2007, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
5690 /0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 19/12/2007
SENTENZA
N. 22.981 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DI VIRGINIO ADOLFO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1.Dott.OLIVA BRUNO
N. 028898/2007 11 2.Dott.DOGLIOTTI MASSIMO
28899/2007 11 3.Dott.CONTI GIOVANNI
п 4. Dott. CARCANO DOMENICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 15/08/1968 1) AS FRANCESCO
avverso ORDINANZA del 20/07/2007
di ANCONA TRIB. LIBERTA'
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Luigi Ciampoli CARCANO DOMENICO
per l'inammissibilità del ricorse
Q
i difensor Avv.
Ritenuto che
il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Ancona ha accolto l'appello del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Urbino contro il provvedimento del
* giudice per le indagini preliminari che ha respinto la richiesta di ripristino della custodia cautelare in carcere ex art. 276 comma 1 ter c.p.p., per l'allontanamento di AN RO dal luogo degli arresti domiciliari;
che, ad avviso del Tribunale, l'art. 276, comma 1 ter c.p.p. prevede una deroga alla disciplina del primo comma dello steso articolo e impone il ripristino della custodia in carcere in caso di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, precludendo ogni valutazione sulla gravità della violazione commessa;
che l'allontanamento di Mastrovito dal luogo degli arresti domiciliari è ali ego се durato circa un'ora e mezza e sul quale RO ha fornito una spiegazione pretestuosa, che non consente di escludere l'effettiva lesività
della condotta, come dedotto dalla difesa;
che il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art.276, comma 1, ter c.p.p., in quanto la Corte costituzionale, con ordinanza n. 40 del 6 marzo 2002, ha individuato l'ambito delle valutazioni rimesse al giudice, precisando che anche nell'ipotesi prevista dall'art.276 comma 1 ter, c.p.p. vi è un potere di accertamento in concreto della sussistenza delle esigenze cautelari;
che la norma de qua impone in ogni caso di verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata abbia i caratteri dell'effettiva lesività tali da far ritenere integrata la violazione per la quale la norma impone la sostituzione della misura;
che il giudice per le indagini preliminare ha compiuto tale valutazione, accertando le ragioni dell'allontanamento le quali pur biasimevoli non erano illecite e considerando il comportamento complessivamente corretto di
RO; che una diversa interpretazione è lesiva, ad avviso del ricorrente, dei principi costituzionali affermati dal Giudice delle leggi;
che il ricorrente deduce infine la violazione di legge in relazione all'art. 597 c.p.p., in quanto la valutazione della condotta di RO non è stata oggetto di censura da parte del Pubblico ministero che ha posto soltanto la questione di diritto relativa all'automatico ripristino della custodia in carcere;
che, pertanto, il giudice d'appello non avrebbe potuto esprimere apprezzamenti circa l'effettiva lesività della condotta non oggetto di quanto devoluto al suo esame;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato che questa Corte si è più volte espressa nel senso, condiviso dal Collegio, secondo cui in caso di trasgressione alle prescrizioni 2 concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti, l'art. 276 comma primo ter c. p. p. rende obbligatoria la revoca degli arresti domiciliari e il ripristino. della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari, in quanto tale norma, lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure custodiali, integra un'ipotesi di presunzione di inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si sia rivelata insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto essenziale (Sez. VI, 13 novembre 2003, dep. 19 gennaio 2004, n.942; Sez.V, 17 novembre 2004, dep. 9 dicembre 2004, n. 47643; Sez.VI, 17 gennaio 2005, dep. 9 marzo
2 ая 2005, n. 9245); che la Corte costituzionale, chiamata a esprimersi sulla conformità della norma de qua a Costituzione, si è espressa nel senso che non appare dalla propria irragionevole ritenere che il volontario allontanamento abitazione costituisca pertanto l'indice di una radicale insofferenza dalle prescrizioni da parte della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale da incidere sulla valutazione circa l'adeguatezza di questa specifica misura cautelare, cui é connaturato un maggior grado di affidamento nel comportamento di chi vi e' assoggettato, rispetto a ogni altra misura (sentenza n. 406 del 1997; ord.n. 332 del 1995; ord. n.40 del
2002),
che il Giudice delle leggi ha posto in rilievo - senza però affermare il carattere di interpretazione costituzionalmente imposta e condizionare a ciò lo scrutinio negativo di costituzionalità - "...che, peraltro, una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca tale valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non é escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, « t possa >> essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la «violazione» che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione..."; che nella concreta fattispecie, il giudice d'appello si è, una volta devoluta alla propria cognizione la sussistenza delle condizioni per il ripristino della custodia in carcere, legittimamente espresso sul profilo della concreta lesività, mettendo in evidenza la gravità della violazione e la pretestuosità della giustificazione;
che il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato e il ricorrente, a norma dell'art.616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28.
reg.esec.c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007
ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente
Adolfo Di Virginio Domenico Carcand
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi - 5 FEB 2009
IL CANCELLEDE 01 SUFER
Lidia Scalla
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