Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza. (La Corte nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che avevano individuato l'inizio di decorrenza del termine di prescrizione del diritto del compratore alla risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, nella scadenza del termine con cui il medesimo aveva diffidato il venditore all'adempimento delle obbligazioni a termine incerto derivanti dal contratto).
Commentario • 1
- 1. Azione risarcimento danno, occupazione usurpativa, atto di acquisizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11640 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA REGIONALE CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEO GALILEI 45, presso l'Avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, difeso dall'avvocato NICOLÒ D'ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO SE, CE SE in qualità di erede di UN AN, UN MA, UN IA in qualità di eredi di UN SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, difesi dall'avvocato STEFANO ALOISI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 548/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 16/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Nicolò D'ALESSANDRO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ALOISI Stefano, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.2.1987 PP EL, in proprio e nella qualità di procuratore speciale di PP ed NT UN conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di AT, l'Amministrazione provinciale di quella Città.
Esponevano gli attori di essere proprietari di vari terreni ricadenti nell'area di zona industriale del Comune di Misterbianco, contrada Nunziatella e che, a seguito di accordi amichevoli intervenuti con l'Amministrazione Provinciale di AT, nel 1975 avevano ceduto a quest'ultima alcuni dei suddetti terreni necessari per l'esecuzione del progetto n. 5152, avente ad oggetto i lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce di raccordo tra la SS. 114, l'autostrada Palermo - AT e la circonvallazione di AT (Tangenziale ovest). In particolare, a tal fine, avevano stipulato con la Provincia di AT tre distinti atti pubblici di vendita, tutti a ministero del notaio AE UR da AT, mediante i quali veniva trasferita la proprietà di alcuni immobili per il prezzo pattuito di L.
4.000 al mq.
Dei prezzi concordati, l'Amministrazione Provinciale aveva pagato agli attori solamente il settanta per cento, obbligandosi a corrispondere il restante trenta per cento allorché fossero state note le superfici definitive ed a procedere, a tale momento, alla stipula di ulteriore atto per il trasferimento delle eventuali maggiori superfici occupate, previa misurazione da eseguirsi in contraddittorio tra le parti.
Gli attori avevano atteso a lungo da parte della Provincia di AT l'adempimento delle obbligazioni assunte a seguito delle pattuizioni intercorse.
L'Amministrazione non aveva dato concreti segni di adempimento, ma, essendo stata eseguita nei frattempo l'opera pubblica che interessava i terreni di cui trattasi, a seguito di accertamenti effettuati da tecnici di fiducia degli attori, costoro avevano dovuto constatare come le superfici effettivamente occupate ed utilizzate dall'Amministrazione convenuta avevano una estensione di gran lunga maggiore rispetto a quella ceduta, stante anche la materiale apprensione di due particene di terreno (20 e 46) non rientranti nelle pattuizioni intercorse ed occupate abusivamente e l'ulteriore sottrazione di mq. 900 di terreno, della particella 50, destinato alla costruzione di un'opera d'arte avente la funzione di fosse di scolo per la raccolta di acque piovane, per un totale quindi di mq.
15195 a fronte dei mq. 7112 per i quali era stato pagato il corrispettivo.
Chiedevano gli attori che venisse dichiarata la risoluzione, per grave inadempimento da parte dell'Amministrazione Provinciale, dei tre contratti di vendita per AR AE UR intervenuti tra le parti in data 7.5.1975 e 17.5.75. La convenuta, infatti, non aveva adempiuto le proprie obbligazioni contrattualmente assunte omettendo:
di corrispondere il residuo prezzo dei terreni venduti per le superfici indicate nei suddetti atti (pari al 30% dell'importo stabilito); di procedere alla misurazione delle superfici effettivamente occupate in contraddittorio con i venditori;
di pagare il corrispettivo per le superfici eccedenti l'indicazione della estensione contenuta in seno agli atti di vendita non appena conosciute le superfici definitive;
di stipulare gli atti di trasferimento di queste ultime.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c. ed in conseguenza dell'inadempimento, la convenuta andava condannata al risarcimento dei danni subiti dagli attori, corrispondenti al valore dei beni illegittimamente appresi dall'Amministrazione Provinciale di AT nella loro effettiva estensione, comprendendo anche quelli non contemplati in seno agli atti pubblici di vendita e destinati alla costruzione dell'opera pubblica, e come tali ormai non restituibili, per un importo di L. 379.875.000 (mq. 15195 x L. 25.000), pari al valore di mercato degli stessi all'epoca dell'occupazione, da rivalutarsi al momento della emananda sentenza, nonché al risarcimento dei danni subiti per la mancata fruttificazione, corrispondente agli interessi sulle somme liquidande rivalutate.
In ogni caso chiedevano che venisse dichiarata l'annullabilità dei contratti di vendita per AR UR intervenuti tra le parti sotto il duplice profilo della sussistenza dei vizi del consenso dell'errore e del dolo.
In subordine chiedevano la condanna della convenuta al pagamento del residuo del prezzo di vendita (30%) nonché dell'indennizzo dovuto per l'occupazione illegittima delle superfici di terreno eccedenti lo stacco, ceduto con rivalutazione ed interessi ed, in via ulteriormente gradata, l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione Provinciale deduceva che in sede di rilevamento delle superfici definitive, effettuato dopo i lavori di recinzione della strada, era risultato che il terreno effettivamente occupato per rendere possibile la realizzazione dell'opera era solo per 3.295 mq. di quantità superiore a quella preventivata nei contratti preliminari di vendita, sicché la convenuta Amministrazione, in esecuzione delle clausole contrattuali stabilite negli atti preliminari di vendita del 7 e 17.5.1975, aveva subito proceduto alla liquidazione della residua indennità spettante agli attori UN e EL e nel contempo, con atti deliberativi nn. 2188, 2189 e 2190 del 31.7.1986, aveva autorizzato il Presidente dell'Amministrazione medesima a stipulare, con i predetti attori UN e EL, l'atto aggiuntivo di vendita delle maggiori superfici di terreno occupate.
Dette deliberazioni, unitamente all'invito di prendere contatti con il notaio UR, erano state, giusta lettera racc. n. 45600 e 45601 del 6.10.1986, regolarmente comunicate agli attori i quali però non avevano risposto all'invito.
Tutto ciò premesso, l'Amministrazione Provinciale chiedeva che venissero rigettate le domande attrici di risoluzione per inadempimento, di annullamento per presunti vizi del consenso, di rescissione per lesione con riferimento ai contratti di vendita 7.5 e 17.5.1975 e tutte le altre fatte valere dagli attori, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, tenuto conto anche che era maturata la prescrizione di tali azioni;
in subordine deduceva che, ove fosse stata ritenuta l'occupazione illegittima del terreno di proprietà degli attori, l'azione risarcitoria spettante a questi ultimi sarebbe stata in ogni caso prescritta, poiché l'irreversibile trasformazione del fondo (da cui sarebbe decorso il termine prescrizionale) era avvenuto intorno all'anno 1977. Con sentenza non definitiva 20.10 - 28.12.1995 il Tribunale di AT rigettava le domande attrici e, con separata ordinanza in pari data, disponeva la prosecuzione del giudizio al fine di procedere ad accertamenti tecnici relativi al tratto di terreno esteso mq. 997, ed in particolare per appurare se ivi fosse stato realizzato o meno dalla A.P. un canale per la raccolta delle acque piovane.
Avverso detta sentenza proponevano appello PP EL, PP HI quale erede di NT UN, IA UN e IA UN quali eredi di PP UN, convenendo in giudizio dinanzi alla Corte di appello di AT la A.P.
Costituendosi in giudizio la A.P. contestava quanto ex adverso dedotto perché infondato, chiedendo rigettarsi l'appello proposto. Con sentenza 1.2 - 16.8.1999, la Corte etnea accoglieva l'appello, regolando le spese.
Osservava la Corte che i tre contratti stipulati tra le parti con atti pubblici in notaio UR il 7.5.1975 ed il 17.5.1975 contengono - ciascuno - solamente una vendita perfetta di terreno da parte di PP UN, NT UN e PP EL in favore dell'Amministrazione Provinciale e non pure un coesistente preliminare di vendita tra le stesse parti, avente per oggetto le superfici eccedenti l'estensione di mq. 10.160, che la A.P. avesse ritenuto poi di utilizzare in più per la realizzazione dell'opera pubblica.
Nessun contratto preliminare di vendita era stato concluso tra le parti con i suddetti negozi, con i quali - invece - le parti avevano inteso procedere ad una cessione volontaria mediante una vendita vera e propria, perfetta e definitiva, avente per oggetto il trasferimento di uno stacco di terreno, esteso complessivamente mq. 10.160 (sommando le superfici contemplate nei tre atti), alla A.P. per il prezzo unitario di L.
4.000 al metro quadrato.
A sostengo di tale tesi si osservava tra l'altro essere assolutamente incompatibile con un regolamento contrattuale in termini di preliminare di vendita (coesistente con la vendita perfetta di mq.
10.160) la mancata identificazione (sia come superficie, sia come confinazione) del terreno oggetto del preteso contratto preliminare, mancanza che inevitabilmente avrebbe determinato la nullità - ex art. 1418 c.c. - dell'ipotetico contratto preliminare per assoluta indeterminatezza dell'oggetto.
Ancora, il termine utilizzato "aggiuntivo" oltre a quello "definitivo", era incompatibile con il risultato interpretativo conseguito dal primo giudice (coesistenza di vendita perfetta e contratto preliminare di vendita), perché, se le parti avessero inteso di obbligarsi a stipulare il futuro contratto di vendita, si sarebbero limitate a prevedere l'atto "definitivo" e sarebbe stato del tutto superfluo il termine "aggiuntivo"; questo, invece, ha un senso solo se collegato strettamente all'atto che tale espressione contiene, ancorata, sul piano del riferimento temporale, alla ulteriore previsione che tale atto sarebbe stato stipulato "allorquando sarebbero state rese note le superfici definitive";
orbene, tali espressioni andavano interpretate nel senso che le parti, alla data della stipula degli atti pubblici predetti, non erano ancora in possesso dei tipi di frazionamento relativi a ciascuna delle tre vendite, che presupponevano la misurazione definitiva della estensione effettiva della superficie occupata relativa a ciascuna delle tre porzioni limitrofe di terreno oggetto dei tre atti, sicché a quella data non potevano essere suggellati i termini definitivi delle tre cessioni volontarie;
erano pure ipotizzabili delle variazioni della estensione finale delle superfici effettivamente occupate all'interno di ciascuna delle tre cessioni;
da ciò la necessità di rinviare ad epoca successiva la stipula di atti cd. "aggiuntivi definitivi".
Doveva poi rilevarsi che la cessione volontaria suindicata andava dichiarata risoluta per inadempimento imputabile alla A.P., concretatosi nella mancata misurazione in contraddittorio della superficie effettivamente occupata, con la conseguente omessa stipula dell'atto aggiuntivo definitivo, e nella mancata corresponsione del residuo prezzo di vendita (pari al 30% dell'importo stabilito), anche dopo la notificazione dell'atto stragiudiziale del 4.3.1986, con cui (alla distanza di quasi undici anni della stipula della cessione volontaria) venne fissato alla A.P. il termine di giorni trenta per adempiere alle proprie obbligazioni.
Erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che era avvenuta la definitiva misurazione del terreno in contraddittorio tra le parti e che la A.P. aveva dimostrato di essersi diligentemente attivata. Trattavasi certamente di inadempimento grave, avendo determinato il mancato conseguimento da parte dei cedenti di quasi un terzo del prezzo di vendita;
ne' tale gravita poteva essere sminuita con il rilievo del primo giudice che i venditori durante il tempo trascorso non avevano sollecitato la A.P. ne' si erano attivati presso quest'ultima per conoscere lo stato del procedimento. Andava, di contro, osservato che i cedenti nessun obbligo avevano di sollecitare la A.P. o, comunque, di attivarsi presso quest'ultima, posto che la misurazione definitiva doveva essere eseguita su iniziativa della ripartizione tecnica provinciale (sia pure in contraddittorio con i venditori) secondo le previsioni dell'atto di cessione, ed in ordine alla iniziativa suddetta nessun onere di attivazione poteva gravare sui venditori, tenuto conto che la controparte era costituita dalla P.A. obbligata al rispetto di norme procedimentali.
I venditori, in ogni caso, avevano inutilmente notificato alla A.P. atto stragiudiziale contenente una diffida ad adempiere, rimasta vana perché l'emissione delle delibere in data 31.7.1986 (per i motivi già esposti) non integrava l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovuta dalla A.P.
Gli atti di cessione stipulati tra le parti il 7.5. e 17.5.1975 andavano quindi dichiarati risoluti per inadempimento della A.P. Una volta affermata l'esperibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento, sussisteva senza dubbio il limite della eventuale già avvenuta destinazione pubblica dell'immobile, che preclude al giudice di condannare la P.A. alla restituzione.
Andava poi notato che nel caso in esame (in cui la irreversibile trasformazione del terreno ceduto era avvenuta nel 1979, secondo gli accertamenti del CTU) le richieste degli appellanti (conseguenti alla declaratoria di risoluzione della cessione volontaria) erano in sintonia con i principi al riguardo vigenti, posto che la materiale impossibilità della specifica reintegrazione della posizione giuridica anteriore alla cessione ha indotto gli appellanti a chiedere la reintegrazione patrimoniale per equivalente pecuniario in base al principio "pretiun succedit in locum rei", secondo una regola valida peraltro per la generalità delle azioni di risoluzioni per inadempimento. Trattasi, evidentemente, di azione rivolta a far valere la responsabilità contrattuale della parte (la A.P.) inadempiente il che consente di ritenere la fondatezza del motivo di impugnazione relativo con cui gli appellanti hanno denunciato la erroneità della statuizione del primo giudice relativa alla dichiarazione di avvenuta prescrizione delle azioni esperite nel presente giudizio. Ed, invero, detta azione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente - in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c. - dalla data in cui si è verificata l'inadempienza, e quindi - nella fattispecie in esame - dal giorno in cui è spirato inutilmente il termine fissato dalla A.P. con la diffida ad adempiere notificatale il 4.3.1986 con l'atto stragiudiziale prodotto in atti (3.4.1986).
L'azione de qua proposta con atto di citazione notificato il 9.2.1987 non era perciò prescritta.
L'azione risarcitoria proposta, invece, con riferimento alla occupazione "senza titolo" della superficie (mq. 3. 464) eccedente il tratto di terreno ceduto volontariamente, andava collocata nell'ambito della responsabilità aquiliana, soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Trattasi di illecito permanente, concretatosi nella trasgressione del dovere giuridico di porre fine alla creata situazione di antigiuridicità, onde la prescrizione non corre se non con la cessazione della permanenza;
ora, nel caso in esame, il dovere di far cessare l'antigiuridicità mediante la restituzione del bene (con relativa cessazione della permanenza) è venuto meno nel momento dell'atto abdicativo implicito nella proposizione dell'azione di risarcimento danno e quindi, in sostanza, contestualmente alla notificazione della citazione introduttiva, restando così radicalmente esclusa la possibilità che la prescrizione abbia potuto verificarsi. Avverso tale sentenza, la Provincia Regionale di AT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
resistono con controricorso PP EL, PP HI e IA e IA UN, nella loro qualità di eredi di PP ed NT UN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce l'Amministrazione ricorrente a motivi di impugnazione:
1) La violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 e ss. e. civ. per avere la corte d'appello, con riferimento all'azione di risoluzione per inadempimento, e sul presupposto che l'inadempimento della P.A. sia da imputare al comportamento della stessa che, in quasi undici anni non ha provveduto alla misurazione in contraddittorio delle aree occupate e alla susseguente stipula degli accordi aggiuntivi erroneamente affermato che il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dei 30 gg. concessi nella diffida ad adempiere notificata il 4.3.86; mentre, decorrendo la prescrizione dal momento dell'inadempimento e quindi dal momento a partire dal quale l'Amministrazione avrebbe potuto adempiere agli obblighi assunti, l'azione di risoluzione era già prescritta, sia alla data di presentazione della diffida (4.3.86), che alla data della domanda giudiziale, potendo l'amministrazione adempiere fin dalla stipula del contratto di cessione (1975) sorgendo in quel momento, in capo ad essa, l'obbligo di facere, senza che abbia alcun rilievo, ai fini del computo, della prescrizione, il momento della trasformazione irreversibile del fondo rilevante in caso di responsabilità extracontrattuale per l'ipotesi di accessione invertita.
2) La contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo, per avere la corte d'appello, partendo dal presupposto che l'Amministrazione avrebbe concluso con i resistenti un contratto di compravendita dall'oggetto perfettamente individuato, contraddittoriamente dichiarato risolto il contratto per l'inadempimento di una obbligazione (la mancata misurazione in contraddittorio della superficie di terreno effettivamente occupata per la costruzione della strada) non funzionale all'adempimento del contratto di compravendita, ma solo, eventualmente alla stipula dell'atto aggiuntivo, illogicamente ritenendo che sebbene nel contratto del 1975 tutto fosse chiaramente determinato (prezzo e superficie), le parti contestualmente si impegnavano, non si capisce a che titolo, a stipulare atti aggiuntivi definitivi ad effetti reali, previa acquisizione dei frazionamenti per la esatta determinazione della superficie di terreno ceduta;
invece di ritenere, come risultava più chiaramente dagli accordi del '75, che le parti avevano inteso stipulare o dei preliminari di vendita aventi ad oggetto uno lo stacco di terreno gia' asservito all'opera pubblica e l'altro la maggiore superficie individuata successivamente con misurazione definitiva ad un prezzo già fissato, oppure un accordo normativo nel quale venivano fissati i termini per regolare i futuri rapporti (cioè i criteri per l'individuazione della maggiore superficie, le modalità di pagamento del prezzo); pervenendo ad affermare, contro la realtà, un comportamento inadempiente della P.A., che aveva provveduto, eseguiti i lavori di recinzione della strada, con delibera 3794 del 3.11.82 a misurare la superficie occupata in contraddittorio con le parti venditrici e con delibere 2188, 2189, 2190 del 31.7.86 ad approvare gli atti tecnici definitivi di misurazione ed alla quantificazione del prezzo complessivo, disponendo per la stipula dell'atto aggiuntivo ed alla liquidazione del credito residuale;
mentre le partì venditrici, nei dieci anni dalla stipula dei contratti, non avevano mai richiesto notizie in merito, non avevano adempiuto l'obbligo di sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, citando in giudizio la P.A. con domande complesse ed infondate. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo non sussiste la violazione dell'art. 2935 c. civ. Se, infatti, ai sensi di tale norma la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, tale momento, ai fini dell'esercizio del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento, si identifica non con quello in cui un qualunque inadempimento si veri fichi, ma con quello in cui si realizzi un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse di controparte. L'art. 1455 c. civ., infatti, esclude la possibilità di pronunciare la risoluzione per inadempimento se esso non è importante.
Nella presente fattispecie, nella quale le obbligazioni assunte dalla P.A. con i contratti di cessione dei terreni stipulati nel 1975 (e cioè la misurazione in contraddittorio delle aree occupate la stipula degli accordi aggiuntivi, il pagamento del 30% del prezzo delle aree cedute) non avevano un termine o meglio avevano un termine incerto perché corrispondente a quello in cui si fosse stati in grado di misurare con precisione ed in contraddittorio l'area in concreto utilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica, il problema della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di risoluzione viene a coincidere con quello in cui il ritardo nell'adempimento di quelle obbligazioni a termine incerto, ma non immediatamente eseguibili (perché, condizionate all'accertamento della misura dell'area di cui si è detto sopra) eccede ogni limite di tolleranza.
La corte d'appello, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede e correttamente motivato (nessun vizio di motivazione è stato, peraltro, dedotto), ha individuato il momento in cui il ritardo è diventato intollerabile in quello in cui sono scaduti i trenta giorni concessi per l'adempimento con la diffida del 4.3.86, intimata dopo circa undici anni dalla stipula degli atti di cessione del 1975, come dalla stessa corte evidenziato.
Quindi è da quel momento (3.4.86) che l'inadempimento delle obbligazioni su enunciate è diventato grave e da quel momento decorre il dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di risoluzione, esercitata, perciò, tempestivamente dagli attori.
Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.
È infondato, con riferimento al vizio di motivazione dedotto, in quanto la corte di appello ha ritenuto imputabile alla P.A. non solo l'inadempimento dell'obbligazione dalla stessa assunta, di misurare in contraddittorio la superficie di terreno effettivamente utilizzata per la costruzione della strada;
ma anche quella collegata alla stipula degli atti aggiuntivi e, soprattutto, quella relativa al pagamento del residuo 30% del prezzo delle aree cedute, rimasto inevaso anche dopo la notifica dell'atto di diffida del 4.3.86.
È stato, quindi, tenuto presente il comportamento complessivo della P.A., inadempiente anche in ordine alle obbligazioni principali dei contratti stipulati (pagamento del prezzo).
Il motivo di ricorso è invece inammissibile nella parte in cui con esso attraverso la deduzione di un vizio di motivazione si pretende da questa corte una diversa valutazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed in particolare della volontà delle parti che la corte d'appello ha ritenuto espressa negli atti di cessione stipulati nel 1975 indicando, in maniera esauriente e corretta le ragioni per le quali tali atti devono essere intesi come contratti definitivi e non preliminari di vendita, specificando come l'acquisizione dei frazionamenti dovesse servire all'esatta determinazione della superficie di terreno ceduta, sempre, però nel rispetto del limite massimo costituito dalla superficie complessiva venduta, pari a mq. 10.160 in ordine al cui trasferimento di proprietà il consenso delle parti si era già definitivamente manifestato con gli atti del '75.
Inammissibile e' ancora il motivo in esame nella parte in cui si qualifica come adempiente il comportamento tenuto dalla P.A., comportamento valutato in senso opposto dalla corte d'appello con motivazione esauriente e corretta.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Segue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti, spese che liquida in euro 318,50 oltre euro 2200,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003