Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11640
CASS
Sentenza 29 luglio 2003

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Massime1

In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza. (La Corte nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che avevano individuato l'inizio di decorrenza del termine di prescrizione del diritto del compratore alla risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, nella scadenza del termine con cui il medesimo aveva diffidato il venditore all'adempimento delle obbligazioni a termine incerto derivanti dal contratto).

Commentario1

  • 1Azione risarcimento danno, occupazione usurpativa, atto di acquisizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11640
Data del deposito : 29 luglio 2003

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