Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 2
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria ed è perciò irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli art. 1051, 1052, 1055 cod. civ. , che regolano detto istituto.
L'"actio negatoria servitutis" è un'azione di accertamento diretta soltanto a far dichiarare l'inesistenza del diritto nei confronti di chi lo afferma e, pertanto, la relativa causa ha natura scindibile per cui, nel caso di pluralità di fondi, siano essi serventi o dominanti, non dà luogo, ne' dal lato attivo ne' da quello passivo, ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari interessati, dovendo sempre ravvisarsi una pluralità di rapporti di servitù.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10470 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NI, AN OS EL, BE EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato CAPPABIANCA FERDINANDO, che li difende unitamente all'avvocato GIARDINI LORENZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN OR, LO AU LO EL, CORSI ZENO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1859/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Ferdinando CAPPABIANCA, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 2.5.1983 NI AV, SA ST AV e LA RZ esponevano che:
essi erano proprietari dei fondi censiti in catasto del Comune di Verona, sez. O, Quinzano, fol. 5 (attuale fol. 46) mappali nn. 74, 75, 77, 78, 111, 112, 113, 114, 85/b, 134, dei quali il mappale 78, nella parte sud, era delimitato da un muretto a secco con sovrastante recinzione;
nel maggio 1963 GI BR, proprietario dei mappali 92, 93, 120 dello stesso foglio, aveva ottenuto il permesso di attraversare, per circa un mese, la loro proprietà, ma, scaduto il termine, aveva continuato a passare attraverso il mappale 78 per accedere ai predetti mappali di sua proprietà;
nelle more del giudizio, promosso dal loro dante causa LB AV nei confronti del BR e volto a ottenere sentenza negatoria di servitù (e che si sarebbe concluso con sentenza, emessa dal Pretore di Verona in data 28.5.79, di accoglimento della domanda), UG ER ed IS EL, proprietari dei beni censiti in catasto terreni del Comune di Verona, sez. O, Quinzano, fol. 5 (attuale fol. 46) mappali nn. 86, 148, 149 e 150, avevano iniziato a transitare attraverso il predetto mappale n. 78 (attuale 141) di proprietà di esso AV, approfittando dell'apertura creata dal BR nel mappale 78, quantunque avessero la possibilità di usufruire di altro passaggio, proveniente da via Are Zovo e posto in fregio ai mappali 81, 82, 83 e 84.
Premesso quanto sopra, convenivano in giudizio - dinanzi al Tribunale di Verona - i predetti consorti ER, chiedendo sentenza negatoria di servitù di passaggio, a carico dei fondi di loro proprietà, nonché a favore dei mappali 86 e 149 di proprietà di IS ER.
I consorti ER, sul presupposto di aver esercitato il passaggio fin dal 1948 sugli immobili degli attori, per accedere e recedere dai loro fondi, chiedevano il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto - per usucapione - del diritto di servitù di passaggio a favore delle loro proprietà e a carico dei terreni degli avversari.
Con altra citazione, i medesimi consorti AV - RZ - menzionando le stesse circostanze di fatto descritte nella citazione sopra indicata e precisando che anche AN CH, proprietario del mappale 87 del medesimo foglio aveva iniziato a passare attraverso l'apertura del muro sul mappale 141 ex 78 - citavano in giudizio lo stesso, pure dinanzi al Tribunale di Verona, per ottenere sentenza negatoria di servitù a favore di detto mappale e a carico delle proprietà di essi attori.
Si costituiva il CH, chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto di servitù a favore del mappale 87 e a carico dei fondi degli attori.
Le due cause venivano riunite.
Con sentenza n. 199/1995, emessa in data 20.12.1994/27.1.1995, il Tribunale di Verona: 1) dichiarava estinto il processo tra gli attori e AN UB, per rinunce agli atti, reciprocamente adottate;
2) pronunziava l'inammissibilità delle domande possessorie, proposte da GI BR, osservando che - non essendo egli parte del giudizio petitorio - non esisteva la competenza del Tribunale, poiché l'art. 704, 1^ comma cpc presupponeva la connessione non solo oggettiva, ma anche soggettiva, tra le cause petitoria e possessoria, 3) osservava che - con memoria istruttoria 23.9.1993 e nell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 4.11.1993 - i consorti ER - BR avevano svolto, per la prima volta, domanda di costituzione di servitù coattiva a favore dei fondi di rispettiva proprietà e a carico degli immobili dei consorti AV - RZ;
pertanto, mentre quest'ultima domanda - da ritenere nuova rispetto a quella dichiarativa dell'usucapione - era inammissibile, essendo stato rifiutato il contraddittorio dagli attori AV - RZ, la proposizione di tale domanda, del tutto incompatibile con la riconvenzionale precedentemente svolta, conduceva a dichiarare abbandonata l'originaria domanda;
4) in ogni caso, la domanda di acquisto della servitù per usucapione era infondata nel merito, sia perché attraverso le testimonianze assunte era risultato che il passaggio attraverso i fondi dei consorti AV - RZ non era avvenuto a vantaggio - ovvero per utilità - di altri immobili, ma solo a titolo personale da parte di indeterminate categorie di soggetti, per raggiungere un roccolo idoneo a esercitare la caccia, sia perché non era risultata la presenza di un'opera visibile e permanente, atta all'acquisto del diritto di servitù di transito per usucapione, 5) in ogni per caso, considerato che il possesso era stato esercitato non prima del 1968, il decorso del ventennio utile all'acquisto del diritto era stato interrotto sia con la notifica della citazione nel 1983, sia con la proposizione di un ricorso possessorio, nel 1965, da parte del dante causa degli attori in negatoria.
Di conseguenza il Tribunale, accolta la domanda negatoria e dichiarata inammissibile la domanda di servitù coattiva, respingeva le domande petitoria di usucapione e possessoria, osservando riguardo a quest'ultima la legittimità dell'operato degli AV - RZ sul proprio fondo.
Avverso tale decisione proponevano appello GI BR, UG ER, IS ER e EN CO, quest'ultimo successore a titolo particolare della ER.
Si costituivano i consorti AV - RZ, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con sentenza in data 3.11/29.11.98, la Corte di appello di Venezia dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, ordinando la remissione della causa al primo giudice e compensava le spese. Rilevava la Corte territoriale che il percorso della servitù di passaggio richiesto dagli appellanti interessava anche il fondo di proprietà di tali Aleotti, non evocati in giudizio. Poiché si condivideva il principio secondo cui qualora il giudice debba pronunciarsi sulla esistenza di una servitù riguardante un passaggio, che debba esercitarsi su più fondi che si frappongano rispetto alla pubblica via, l'azione va esercitata nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, in qualità di liticonsorti necessari, perché attiene a un rapporto unico e inscindibile, in quanto una pronuncia che accogliesse la domanda proposta nei confronti solo di alcuni di essi sarebbe inidonea all'attuazione di quella utilità per la quale l'azione medesima è contemplata in quanto è possibile che gli "accordi diversi" non siano conclusi per mancanza di volontà dei proprietari dei fondi da assoggettare a vincolo, ovvero che le "domande separate" siano rigettate;
la verifica, anche per le parti che hanno interesse contrario alla costituzione del peso, dell'esistenza di "opere visibili e permanenti" - condizione, tra l'altro, del modo di acquisto della servitù (usucapione), di cui si controverte nella fattispecie - non può non riferirsi all'intero percorso compreso tra il preteso fondo dominante e la via pubblica, il contraddittorio andava necessariamente integrato - nel corso del primo grado - nei confronti dei predetti "F.lli Aleotti", con la conseguenza che - in difetto doveva essere dichiarata nulla la sentenza impugnata, e, ai sensi dell'art. 354, 1^ comma cpc, la causa andava rimessa al Tribunale di Verona, ai fini dell'integrazione stessa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un solo motivo, NI e SA ST AN e LA RZ. Gli intimati no hanno svolto attività difensiva
Motivi della decisione
Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano erronea applicazione dell'art. 102 cpc e, conseguentemente, dell'art. 354 stesso codice, avendo la Corte di appello di Venezia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado rilevando come, relativamente alla domanda di intervenuta usucapione di servitù di passaggio avanzata dai ER, dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti di tali Aleotti, proprietari di altro terreno su cui pure detta servitù si sarebbe consolidata.
È giurisprudenza consolidata quella secondo cui la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria ed è perciò irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051 - 1052 - 1055 c.c., che regolano detto istituto (cfr. Cass.22.11.1996, n. 10317; 29.5.1991, n. 6063). Ora, risulta evidente che nella specie si controverteva sulla asserita usucapione della servitù di passaggio e non sulla richiesta di costituzione di una servitù coattiva, a fronte di una originaria domanda negatoria servitutis.
In un caso siffatto, la giurisprudenza di questa Corte è concorde e consolidata nel senso che l'actio negatoria servitutis è un'azione di accertamento diretta soltanto a far dichiarare l'inesistenza del diritto nei confronti di chi lo afferma, e pertanto la relativa causa ha natura scindibile per cui, nel caso di pluralità di fondi, siano essi serventi o dominanti, non da luogo, ne' dal lato attivo ne' dal lato passivo, ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, tra i proprietari interessati, dovendo sempre ravvisarsi una pluralità di rapporti di servitù (v. Cass. 11.2.1987, n. 1495; 28.9.1996, n. 8565). La ratio della giurisprudenza che ritiene necessario il contraddittorio, in caso di servitù coattiva, nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti, risiede nel fatto che in tale ipotesi, si mira ad ottenere coattivamente una pronuncia costitutiva di una servitù sicché la, partecipazione di tutti i proprietari dei fondi intercludenti può rendersi necessaria per la realizzazione dell'unico rapporto, sottolineandosi altresì che, in caso contrario, la sentenza sarebbe o potrebbe comunque rivelarsi inutiliter data. In un caso quale quello in esame, conseguentemente, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario;
ne consegue che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 102 cpc, e, conseguentemente, dell'art. 354 stesso codice.
La statuizione delle Sezioni Unite di questa Corte (3.2.1989, n. 670) riguarda infatti esclusivamente la servitù coattiva, e non può pertanto trovare applicazione nel caso che ne occupa;
non sussiste l'ipotesi di litisconsorzio necessario (con violazione dell'art. 102 cpc) sicché non ricorrono i casi tassativamente previsti dall'art. 354 stesso codice.
L'impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001