Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10470
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria ed è perciò irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli art. 1051, 1052, 1055 cod. civ. , che regolano detto istituto.

L'"actio negatoria servitutis" è un'azione di accertamento diretta soltanto a far dichiarare l'inesistenza del diritto nei confronti di chi lo afferma e, pertanto, la relativa causa ha natura scindibile per cui, nel caso di pluralità di fondi, siano essi serventi o dominanti, non dà luogo, ne' dal lato attivo ne' da quello passivo, ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari interessati, dovendo sempre ravvisarsi una pluralità di rapporti di servitù.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10470
    Data del deposito : 1 agosto 2001

    Testo completo