Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
Poiché la legge speciale in materia di repressione del traffico di stupefacenti, D.P.R. 309/90, non contiene alcuna disciplina generale derogatoria del codice di procedura penale al tossicodipendente che ha in corso un programma di recupero, se viola le disposizioni degli arresti domiciliari, può essere ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 c.p.p. Infatti la norma di cui all'art. 97 D.P.R. 309/90 prevede una deroga al cod. proc. pen. per il momento in cui deve essere intrapreso il programma di recupero, costituendo ostacolo solo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma non quando si siano violate nel corso del programma le disposizioni della detenzione domiciliare.
Commentari • 2
- 1. Ulteriori perplessità sul nuovo regime di cui all'art. 89 DPR 309/90Accesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2006
- 2. Custodia cautelare per il tossicodipendente: il nuovo regime dell’art.89 dpr 309/90Accesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2003, n. 20105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20105 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio MORGIGNI Presidente
Dott. Secondo CARMENINI Consigliere rel.
Dott. Giuliano CASUCCI Consigliere
Dott. Giacomo FUMU Consigliere
Dott. Paola PIRACCINI Consigliere
ha deliberato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AS AS EL, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania del 18/6/2002;
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Carmenini;
acquisite le conclusioni del P.G. in persona del dr. Mario Jannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con il provvedimento impugnato il Tribunale della libertà di Catania, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di AS IM RM, ha confermato l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello della stessa città,in data 30.5.2002, che ripristinava la misura cautelare della custodia in carcere ex art. 276, comma i ter, revocando gli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione il OM di persona, il quale deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b),c.p.p., in relazione agli artt. 276, 284 c.p.p. e 89 D.P.R. 309/90.Egli espone che è tossicodipendente e che si trovava agli arresti domiciliari ex art.89 D.P.R. 309/90 per seguire un programma terapeutico;
sostiene che detta percorso di recupero del tossicodipendente il quale segua un programma mirato, con la conseguenza che l'unica violazione che può comportare la revoca del beneficio della misura cautelare attenuata, a tal fine concesso, sarebbe esclusivamente l'interruzione volontaria dei programma terapeutico da parte dell'interessato, circostanza non verificatasi nella specie;
che, per contro, il disposto dell'art. 276, comma i ter, c.p.p., si riferisce esclusivamente ai casi di trasgressione degli arresti domiciliari concessi in base ai criteri generali e non per i fini di cui al citato art. 89; che, per tali ragioni, il provvedimento della Corte di appello sarebbe illegittimo.
Il ricorso non è fondato.
Si deve, innanzi tutto, puntualizzare che non è in discussione ed è comunque stato correttamente rilevato dal giudice di merito il dato fattuale di una trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliare, da parte del OM, tale da giustificare, in linea generale, il ripristino della misura più grave.
La questione da risolvere resta, dunque, quella di stabilire gli ambiti di operatività delle norme citate (art. 276, comma 1 ter, c.p.p. e 89 DPR 309/90). La ratio della disposizione contenuta nell'art. 89 è quella di consentire e facilitare il recupero del tossicodipendente attraverso programmi terapeutici mirati, non già quella di dotare il tossicodipendente di una sorta di libertà in comportamenti illeciti, insindacabile e non soggetta alle generali sanzioni. Deve, invero, ritenersi che tale norma operi su un piano non concorrente e speciale, ma separato ed aggiuntivo rispetto a quello previsto in via generale dall'art. 276, comma 1 ter, c.p.p. In altre parole al tossicodipendente si applica la normativa generale ed in più si dettano disposizioni di favore, che possono condurre a concedere gli arresti domiciliari per una situazione specifica nell'ambito di programmi di recupero;
nel contempo si prevede un'ipotesi ulteriore di ripristino della custodia cautelare in carcere, correlata a violazioni di quella situazione specifica, propria di chi, pur non avendo frustrato le limitazioni inerenti agli arresti domiciliari, si è tuttavia reso inadempiente alla definizione o alla corretta esecuzione del percorso di recupero.
In questo quadro normativo, il giudice della misura cautelare può applicare la disposizione generale ex art. 276, comma 1 ter cit., anche al tossicodipendente in corso di svolgimento di un programma terapeutico, il quale abbia trasgredito alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora;
la censura così operata nel predetto programma terapeutico potrà essere, se del caso, valutata successivamente ex novo nell'ambito della previsione dell'art. 89 DPR 309/90. Queste considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 MAGGIO 2033.