Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2003, n. 20105
CASS
Sentenza 11 febbraio 2003

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Poiché la legge speciale in materia di repressione del traffico di stupefacenti, D.P.R. 309/90, non contiene alcuna disciplina generale derogatoria del codice di procedura penale al tossicodipendente che ha in corso un programma di recupero, se viola le disposizioni degli arresti domiciliari, può essere ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 c.p.p. Infatti la norma di cui all'art. 97 D.P.R. 309/90 prevede una deroga al cod. proc. pen. per il momento in cui deve essere intrapreso il programma di recupero, costituendo ostacolo solo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma non quando si siano violate nel corso del programma le disposizioni della detenzione domiciliare.

Commentari2

  • 1Ulteriori perplessità sul nuovo regime di cui all'art. 89 DPR 309/90Accesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2006

  • 2Custodia cautelare per il tossicodipendente: il nuovo regime dell’art.89 dpr 309/90Accesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2003, n. 20105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20105
Data del deposito : 11 febbraio 2003

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