Sentenza 8 marzo 2011
Massime • 1
Il ripristino della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., può essere disposta anche nei confronti del tossicodipendente sottoposto a programma di recupero che abbia trasgredito alle prescrizioni imposte con il provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari e concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2011, n. 15099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15099 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/03/2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 347
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 3340/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di SO AR, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 09/12/2010 del Tribunale dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito, il difensore, avv. Brasile C. che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2010, il Tribunale del riesame dell'Aquila, confermava, in sede di appello, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano che aveva applicato a Di SO AR la misura della custodia in carcere, in quanto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 89, si era senza autorizzazione allontanato dalla sua abitazione.
Il Tribunale, considerati i motivi per i quali il Di SO aveva dichiarato di essersi allontanato dalla sua abitazione (non aveva resistito all'idea di uscire per acquistare sigarette e cioccolata), ed i precedenti specifici per evasione e per violazione delle norme di prevenzione, rigettava l'appello, ritenendo altamente probabile la reiterazione della violazione.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Di SO, con il quale denuncia:
- l'erronea applicazione della legge penale, in quanto l'art. 89 cit. prevede il mantenimento della misura cautelare della custodia in carcere solo ove ricorrano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" e dette esigenze non possono desumersi soltanto dai precedenti dell'indagato, trattandosi di disciplina speciale rivolta a favorire il recupero del tossicodipendente.
- la mancanza di motivazione, posto che la stessa si fonda soltanto sulla immotivata presunzione secondo cui l'allontanamento dell'indagato sarebbe stato animato da "futili motivi", mentre non sarebbe stato preso in considerazione il quadro di riferimento in cui la fattispecie si è verificata (lo stato di tossicodipendenza dell'indagato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Quanto al primo motivo, va ribadito che la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 - la cui ratio è quella di consentire e facilitare il recupero del tossicodipendente attraverso programmi terapeutici mirati, e non già quella di dotare il tossicodipendente di una sorta di libertà in comportamenti illeciti, insindacabile e non soggetta alle generali sanzioni - opera su un piano separato ed aggiuntivo, e non concorrente e speciale, rispetto a quello previsto in via generale dall'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, (Sez. 2, n. 20105 del 11/02/2003, dep. 05/05/2003, Tomasino, Rv. 224688).
In altre parole, al tossicodipendente si applica la normativa generale ed in più si dettano disposizioni di favore, che possono condurre a concedere gli arresti domiciliari per una situazione specifica nell'ambito di programmi di recupero;
nel contempo si prevede un'ipotesi ulteriore di ripristino della custodia cautelare in carcere, correlata a violazioni di quella situazione specifica, propria di chi, pur non avendo frustrato le limitazioni inerenti agli arresti domiciliari, si è tuttavia reso inadempiente alla definizione o alla corretta esecuzione del percorso di recupero. In questo quadro normativo, è applicabile pertanto la disposizione generale, ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, anche al tossicodipendente in corso di svolgimento di un programma terapeutico, il quale abbia trasgredito le prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora.
3. Neppure è fondata la censura concernente le lacune della motivazione. Secondo l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la trasgressione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari,
seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (tra le tante, Sez. 5, n. 42017 del 22/09/2009, dep. 02/11/2009, Della Rocca, Rv. 245381).
Sul tema va rammentata anche la sentenza n. 40 del 2002 della Corte costituzionale, nella quale si è osservato che la norma ora citata integra, non irragionevolmente, un caso di "presunzione di inadeguatezza" degli arresti domiciliari, quando la misura si riveli insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto essenziale. La Corte ha aggiunto che, una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca la valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva levità alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione.
Una simile affermazione, che non vale a contraddire la lettera della legge che impone ai giudice di disporre l'aggravamento quando abbia verificato una vera e propria "trasgressione", mira, piuttosto, a sottolineare come sia onere del giudice verificare le caratteristiche strutturali della condotta dell'indagato e la sua idoneità ad essere qualificata come effettiva "trasgressione" nei termini di cui alla norma (Sez. 5, n. 42017 del 22/09/2009, cit). A tali principi si è correttamente attenuto il giudice d'appello nella concreta fattispecie, poiché si è espresso sul profilo della concreta leslvità, mettendo in evidenza l'avvenuta violazione (tra l'altro non contestata dal Di SO) e la pretestuosità della giustificazione addotta dall'indagato. Non solo. Ha anche motivato sulla ricorrenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ravvisandole nei precedenti penali specifici riportati dal predetto. Queste considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda in Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011