Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9709
CASS
Sentenza 4 luglio 2002

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Nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la adibizione del personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori in sciopero, anche se tale adibizione avvenga mediante l'assegnazione a mansioni inferiori. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva escluso la natura antisindacale del comportamento della RAI, che, in occasione della proclamazione di uno sciopero inteso a bloccare la messa in onda delle trasmissioni, aveva adibito a tale attività personale non scioperante, anche appartenente a categorie superiori).

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  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 31 gennaio 2021

  • 2| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 8 giugno 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9709
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9709
Data del deposito : 4 luglio 2002

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