Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2016, n. 9879
CASS
Sentenza 16 febbraio 2016

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Massime1

La nomina del difensore di fiducia, effettuata nell'ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è valida nel procedimento principale se ad esso espressamente si riferisce, a nulla rilevando il fatto che il procedimento principale penda dinanzi ad una A.G. diversa da quella procedente al momento della presentazione dell'istanza di ammissione.

Commentario1

  • 1Validi anche per dibattimento nomina ed elezione di domicilio nel patrocinio a spese dello stato (Cass. 160/21))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021

    Gli atti del procedimento incidentale della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in cui è contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l'elezione di domicilio, che costituiscono primarie manifestazioni del diritto di difesa e spiegano effetti anche all'interno del procedimento principale. Nomina e elezione di domicilio contenuti nell'0istanza id ammissione al patrocinio dello stato devono essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, deve inserirli nel fascicolo del dibattimento. Nomina del difensore di fiducia, con l'elezione di domicilio, deve essere rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2016, n. 9879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9879
Data del deposito : 16 febbraio 2016

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