Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11990 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
e l a n e 1 p A 8 R a 9 T 1 S m I - e t 1 G s E 1 i - R s 4 l A 2 a D . REPUBBLICA ITALIANA e L E h T c 3 i N if E 2 S d IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . E o T m R A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE .ri agistrati:1 1990/02 Composta dagli I✓ Dott. Mario R.G.N. 14156/97 Cron. 29600 Rel. Consigl Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Rep.Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere - Ud. 29/04/02 Dott. Sergio DI AMATO DE CHIARA Consigliere C.C. Dott. Carlo ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NI SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA 41, presso l'avvocato ANDREINI ROMOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Pretore di ROMA depositato il 23/06/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 983 consiglio il 29/04/2002 dal Consigliere Dott. IA -1- Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso con le conseguena di legge. -2- LA CORTE DI CASSAZIONE Visto il ricorso per cassazione proposto da OS GN avverso l' ordinanza in data 20- 23 giugno 1997 con la quale il Pretore di Roma ha dichiarato inammissibile l' opposizione proposta dalla stessa GN avverso la cartella esattoriale n. 3550101 del 1997, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di L. 458.500 a titolo di sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma, per avere omesso" qualsivoglia produzione documentale attestante la data di notifica del provvedimento opposto "; rilevato che nel motivo di ricorso la ricorrente deduce che in sede di opposizione aveva prodotto la cartella esattoriale così come rinvenuta nella propria cassetta delle lettere, priva di busta, di relazione di notifica e di qualsiasi timbro o certificazione attestante la data della ricezione ed osserva in diritto che l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 non collega alla mancata produzione della relazione di notifica alcuna esplicita sanzione;
ritenuto che
con la recente sentenza n. 1006 del 2002 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato, componendo il precedente contrasto, che la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non costituisce di per sè prova della non tempestività dell' opposizione, tale da determinare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza in limine litis, ai sensi dell' art. 23 comma 1 della legge n. 689 del 1981, atteso che tale provvedimento postula l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile dell' intempestività dell' opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento, e che solo ove nel prosieguo del giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia del provvedimento notificato, permanga e diventi definitiva l' impossibilità di controllo, anche di ufficio, della tempestività dell' opposizione, il ricorso va dichiarato inammissibile con sentenza;
considerato che
sulla base del richiamato intervento delle Sezioni Unite il ricorso appare manifestamente fondato, onde può applicarsi il rito camerale di cui al riformato art. 375 c.p.c.; lette le conformi conclusioni del pubblico ministero;
ritenuto pertanto che l'ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa al Tribunale di Roma, che esaminerà i motivi di opposizione proposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Лиссёр IL CANCELJENE DEPOSITATA IN CANCELLERIA IA Di - 8 AGO. 2002 Marie 070 Oggi, IL CANCELLIERE 9 8 IA Di ZZ 6 e l I . a L IA N n L e E O , p B N 1 O 8 a E I 9 Z m 1 e A - t R 1 s T i 1 S s - I l 4 G a 2 E R . e h L A c i D 3 f i 2 E d T o . N T m E R S 2 E A