Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2004, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCO DI OL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO SCRIVANO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO FINGOVONI SPA, in persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso l'avvocato BIAGIO FRANCESCO LEVATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO SCOPA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1140/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2003 dal Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria;
udito per il ricorrente l'Avvocato Scrivano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Levato che ha chiesto il rigetto die ricorso e ha depositato nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 28.2.1996, il EN NI s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ferrara il AN di OL s.p.a., esponendo:
che il 30.12.1991 il AN di OL aveva concesso alla società fallita un'apertura di credito fino a L.
1.000.000.000 regolata nel conto corrente n. 60/1 con termine al 31.12.1992;
che in data 29, 12.1992 la Banca aveva erogato un ulteriore fido di L.
2.000.000.000 accreditandolo su un nuovo conto recante il n. 4380;
che una parte di tale somma, pari a L.
1.2S4.000.000 era stata utilizzata per l'acquisto di titoli;
che con questi i contraenti avevano costituito un pegno a garanzia del credito regolato sul conto di nuova accensione;
che il resto dell'importo era stato versato su un altro conto corrente, intestato alla
NI s.p.a., presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura;
che la NI aveva prelevato da detto ultimo istituto L.
1.000.000.000 a mezzo assegno;
che il titolo era stato versato sul conto n. 60/1 del AN di OL e così, alla scadenza del termine, l'originaria apertura di credito era cessata e ad essa si era sostituito un finanziamento assistito da pegno;
che il AN di OL era in seguito receduto dal contratto relativo al fido di L. 2.000.000.000, si era avvalso della garanzia pignoratizia, aveva venduto i titoli ed aveva trattenuto il ricavato ammontante a L. 1.319.139.304;
che in data 11.4.1994 la società NI era stata dichiarata fallita.
Parte attrice chiedeva, pertanto, che il pegno fosse revocato in quanto costituito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per garantire il credito preesistente e non scaduto di L. 1.000.000.000 (art. 67, co. 1^, n. 3, legge fall.);
in subordine, che fosse revocato il pagamento del credito relativo al conto 60/1, in quanto eseguito con mezzi non normali nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 67, co. 1^, n. 2, legge fall.).
Costituendosi in giudizio il AN di OL chiedeva il rigetto delle domande summenzionate, deducendo che il secondo affidamento era stato concesso in forma di finanziamento in valuta estera garantito da pegno costituito contestualmente all'erogazione;
che le due operazioni creditizie, quella di apertura di credito straordinaria per L.
1.000.000.000 e quella di finanziamento in dollari USA per un controvalore di L. 2.000.000.000, erano state ideate proprio dai vertici della NI ed erano ben distinte sotto il profilo formale e sostanziale;
che l'apertura di credito straordinaria era stata estinta prima che fosse tratto l'assegno di L.
1.000.000.000 dal conto sul quale era regolato il finanziamento in valuta;
che la stessa apertura di due distinte linee di credito dimostrava la inscentia decoctionis;
che la liceità delle operazioni era peraltro provata dall'essere stato esso AN ammesso al passivo del fallimento per l'importo di L. 728.119.619 risultante dalla somma dei saldi debitori relativi alle due operazioni finanziarie;
che proprio tale ultima circostanza impediva l'esperimento dell'azione revocatoria, presupponendo la pronunzia del giudice delegato di ammissione al passivo l'accertamento della validità ed efficacia dei titoli da cui i crediti derivavano.
Le parti producevano documenti e deducevano prova per testi e per interrogatorio. Il Tribunale, con sentenza n. 120/98, accoglieva la domanda principale, revocava il pegno costituito dalla società NI a favore del AN di OL e condannava quest'ultimo a pagare alla curatela del fallimento L. 1.319.139.304, oltre agli interessi legali dal 29.7.1993, giorno in cui la convenuta aveva accreditato a se stessa l'importo netto ricavato dalla vendita dei titoli. Dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Con atto di citazione, notificato il 25.11.1998, il AN di OL impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, deducendo: la inammissibilità dell'azione revocatoria per la già avvenuta ammissione allo stato passivo del fallimento del credito residuo del AN di OL derivante dalla stessa operazione di finanziamento;
la violazione dell'art 67 legge fall., atteso il carattere non revocabile del pegno costituito al solo fine di garantire il credito futuro di due miliardi piuttosto che il precedente finanziamento di un miliardo non scaduto;
la erronea valutatone delle risultanze istruttorie con riferimento alla conoscenza dello stato di insolvenza;
la erroneità della data di decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di revocatoria, in quanto questi dovevano farsi decorrere dalla data della domanda giudiziale e non da quella dell'atto revocato.
Costituendosi in giudizio, il EN NI chiedeva la reiezione dell'appello e proponeva appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di primo grado. La corte d'appello, con sentenza del 26.9.2.000, depositata il 18.10.2.000, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava il AN di OL a pagare al EN NI s.p.a. L. 1.319.139.304, oltre agli interessi legali al tasso via via succedutosi dal 28.2.1996 al saldo, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Avverso detta sentenza il AN di OL s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Il EN NI s.p.a. ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione dell'art. 67, primo comma, n. 3, legge fallimentare in relazione anche all'art. 132 n. 4 c.p.c. per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa del AN di OL.
Sostiene il ricorrente che la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che il secondo finanziamento di due miliardi era stato posto in essere per saldare il primo finanziamento e non, invece, per attribuire liquidità ad un cliente meritevole di riguardo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 67, primo comma, n. 3, legge fallimentare in relazione all'art. 2727 celi ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel far discendere da una prima presunzione - secondo la quale il secondo finanziamento sarebbe servito ad estinguere quello in precedenza concesso e a garantire con pegno il creditore prima chirografario una seconda presunzione consistente nel ritenere sussistente la scientia decoctionis del AN di OL in conseguenza del carattere anormale di tutta l'operazione. Così facendo, avrebbe violato l'art. 2727 c.c., che non consente di fondare presunzioni su fatti, la cui conoscenza sia a sua volta il risultato di un procedimento presuntivo: praesumptum de praesumpto non admittitur.
Con ti terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 67, primo comma, legge fall., in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa del AN di OL. Sostiene il ricorrente che la corte d'appello non avrebbe sufficientemente motivato il capo della sentenza relativo alla scientia decoctionis del AN di OL.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Nella sentenza impugnata si afferma che la documentazione versata in atti (doc. dal n. 2 al n. 9 prodotti dal EN NI s.p.a.) prova che il finanziamento in valuta estera non procurò alla NI s.p.a. alcuna nuova disponibilità, ma fu interamente utilizzato per costituire il pegno e per estinguere l'apertura di credito in precedenza concessa;
che è del tutto irrilevante che l'assegno di L. 1.000.000.000, tratto sulla Banca Nazionale dell'Agricoltura ed emesso a copertura dell'originario fido, sia stato pagato prima che l'importo corrispondente al suo ammontare, prelevato dal finanziamento in dollari, fosse versato sul conto acceso presso la banca trattaria, dato che gli elementi acquisiti delineavano un quadro omogeneo in cui l'entità dello "scoperto" preesistente, la previsione della immediata e specifica utilizzazione del finanziamento in valuta estera, la sua sostanziale, concreta, indisponibilità da parte della NI, le precarie condizioni economiche di questa, assumevano significati precisi ed univoci, che dimostravano la stretta connessione esistente tra i negozi di apertura di credito e di finanziamento e provavano che il secondo fo stipulato allo scopo di utilizzare parte delle somme erogate per estinguere il precorso debito;
che, pertanto, il pegno costituito con la residua provvista del finanziamento in valuta estera doveva intendersi riferito al debito preesistente ed era, quindi, revocabile ai sensi del primo comma dell'art. 67 legge fall.;
che l'estinzione della precedente passività e la trasformazione di un credito chirografario in un credito garantito da pegno apparivano essere gli unici scopi che avevano indotto le parti a contrattare;
che tali motivi, ulteriori rispetto alla causa del negozio, non solo avevano determinato uno stretto collegamento funzionale tra apertura di credito e finanziamento, ma avevano conferito alla seconda operazione un indubbio carattere anormale, con la conseguente presunzione juris tantum di conoscenza da parte del AN di OL dello stato di dissesto della NI.
Da quanto precede emerge che il giudice a quo ha fornito del proprio convincimento circa la sussistenza dei requisiti, richiesti per raccoglimento della domanda revocatoria, proposta dal EN della NI, una motivazione sufficiente, logicamente ineccepibile e giuridicamente corretta, mentre il ricorrente, pur denunciando la violazione di norme di diritto, in realtà non chiarisce in cosa si sostanzi tale violazione, e pur denunciando il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, chiede in realtà una vantazione degli elementi probatori diversa da quella data dal giudice di mento e conforme a quella da esso proposta e, quindi, in definitiva un nuovo esame del mento inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente il giudice avrebbe desunto la conoscenza dello stato di insolvenza non dall'esistenza di fatti certi, ma da altre presunzioni. Deduce in particolare il ricorrente che sentenza impugnata "dopo aver posto in essere una prima presunzione secondo la quale il finanziamento in valuta sarebbe servito in termini anormali a sistemare un debito preesistente, trasformando un chirografo in privilegiato, ritiene di desumere, sulla base di questa prima presunzione, una seconda presunzione in virtù della quale si dovrebbe ritenere perciò stesso presumibile la scientia decoctionis e quindi superare la premessa di evi ali 'epigrafe del primo comma dell'art. 67 LF.".
Tale affermazione non puo' essere condivisa.
Come risulta dalla sentenza impugnata il giudice di merito ha preso in esame la documentazione versata in atti e dalla valutazione critica di tale documentazione ha tratto il convincimento che il finanziamento in valuta estera non procurò alla NI s.p.a. alcuna nuova disponibilità, ma fu interamente utilizzato per costituire il pegno e per estinguere l'apertura di credito in precedenza concessa;
che tali finalità non solo avevano determinato uno stretto collegamento funzionale tra apertura di credito preesistente e finanziamento, ma avevano conferito a questa seconda operazione un indubbio carattere anormale, con la conseguente presunzione juris tantum di conoscenza da parte del AN di OL dello stato di dissesto della NI.
Il giudice a quo, pertanto, non ha affatto fondato il proprio convincimento circa la sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza su una presunzione derivata da altra presunzione, ma su una presunzione desunta da fatti accertati attraverso una valutazione critica delle prove, quindi, da fatti noti e non da fatti a loro volta presunti.
Tale soluzione, tra l'altro, è conforme al principio reiteratamente affermato da questa corte in vicende analoghe, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all'operazione complessivamente realizzata ed all'atto terminale di estinzione del debito carattere di anormalità, con conseguente presunzione juris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (cfr. in tal senso Cass. n. 6569 del 1994; Cass. n. 8703 del 1998). Anche il terzo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con tale motivo, la motivazione della sentenza impugnata, anche nella parte in cui afferma la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, appare adeguatamente e logicamente motivata. Il giudice a quo, dopo aver ritenuta sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza in base alla presunzione di cui sopra, ha escluso, rispondendo ad uno specifico motivo di censura dell'appellante, riproposto in questa sede dall'attuale ricorrente, che la presunzione in questione potesse ritenersi vinta dalla prova di ulteriori affidamenti concessi dal AN di OL ad altre società del "gruppo NI", osservando correttamente che, al fine della dichiarazione di fallimento di una società di capitali, l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento della situazione economica della società medesima, anche quando questa sia inserita in un gruppo, atteso che, nonostante il collegamento o controllo, ciascuna società del gruppo conserva distinta personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente a vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, desunta da un'anomala operazione di finanziamento effettuata alla società fallita, il fatto che il creditore abbia continuato, nel periodo sospetto, a concedere affidamenti ad altre società del gruppo stesso.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto e la banca ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, condannata a rimborsare al EN resistente le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite, appare giusto liquidare in complessivi euro 8.150,00 (ottomilacentocinquanta), di cui euro 150,00 (centocinquanta) per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la banca ricorrente a rimborsare al fallimento resistente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 8.150,00
(ottomilacentocinquanta), di cui euro 150,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004