Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3740
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Sentenza 13 marzo 2003

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Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ha valore preminente la regola che impone di valutare la comune intenzione dei contraenti interpretando ciascuna delle clausole per mezzo delle altre e attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio indicato dall'art. 1363 cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato nella contrattazione collettiva per i dipendenti delle FFSS successiva al CCNL 1990 - 92 un intento negoziale indirizzato a identificare nell'elemento distinto della retribuzione una posta economica stabilmente accrescitiva dello stipendio e, come tale, da computare nel premio annuale di esercizio e successivamente nell'assegno personale pensionabile, senza attenersi alla regola interpretativa sopraindicata e con motivazione talmente sintetica da non consentire di verificare nemmeno la corretta applicazione del criterio "testuale" asseritamente impiegato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3740
    Data del deposito : 13 marzo 2003

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