Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 2
Ai fini della decorrenza del termine breve per la impugnazione della sentenza, la notificazione della stessa, cui fa riferimento l'art. 326 cod. proc. civ., non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti (nella specie, dagli atti indispensabili per il procedimento di correzione della sentenza).
A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 318 del 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 "nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli") il principio, desumibile dall'art. 83 dello stesso d.P.R.) di consolidazione, trascorso il termine decennale di rivedibilità, della rendita liquidata per un singolo infortunio, opera, con riguardo all'ipotesi in cui sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo un decennio dal precedente, nel senso che se non impedisce) nell'ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro a norma dell'art. 78, richiamato dall'art. 80, ai fini della costituzione della rendita unica ai sensi di tale norma) la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, impone però la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere (entro il decennio da tale costituzione) alla revisione della rendita per variazione nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere in ogni caso determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8858 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso r.g. 20031/99 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Catania e Rita Raspanti e presso gli stessi elettivamente domiciliati in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura in calce al "ricorso";
- ricorrente -
contro
DE LL OC, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Arno n. 47, giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
nonché
sul ricorso incidentale rg. 21818/99 proposto da:
DE LL OC, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari-Sezione Lavoro n. 1386/99 dell'11.5/11.6/1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 641/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2001 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Rita Raspanti e Franco Agostini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Bari CO De TU conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. per ottenere il ripristino della rendita nella misura originaria del 45% dopo che, a seguito di revisione, l'Istituto aveva ridotto tale rendita alla misura del 29%. Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che impugnava integralmente la domanda e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Pretore accoglieva il ricorso del De TU e, per l'effetto, condannava l'I.N.A.I.L. alla costituzione, in favore del ricorrente, della maggiore rendita rapportata all'invalidità permanente del 45% con decorrenza dal 1^ aprile 1994 e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Bari (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.A.I.L. ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso CO De TU il quale ha, anche, proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo e resistito dall'I.N.A.I.L. con "controricorso a ricorso incidentale". MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
2 -. Con unico articolato motivo il ricorrente "in via principale" - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e degli artt. 78, 80, 83 e 132 del d.P.R. n. 1124/1965, nonché vizio di motivazione" - censura la sentenza impugnata asserendo che "il Tribunale è pervenuto al proprio convincimento erroneamente interpretando la sentenza della Corte Costituzionale n. 318/1989 e la elaborazione successiva data dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con decisione n. 12023/1990 in quanto, se è vero che la Corte Costituzionale ha voluto eliminare la diversità di trattamento tra l'assicurato colpito da un solo infortunio e quello che abbia subito ulteriori eventi dannosi, tale direttiva la Corte ha ritenuto dovesse realizzarsi attraverso il divieto di variare in pejus la misura della rendita già goduta per il primo evento e stabilizzatasi al decennio.... con la conseguenza che detto art. 80, siccome integrato dalla suddetta pronuncia del Giudice delle leggi, non impedisce, pertanto, all'I.N.A.I.L. di procedere alla costituzione di una rendita unica in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro determinato attraverso un giudizio medico- legale di sintesi dei vari esiti permanenti riscontrati e considerati nella loro attuale e reciproca influenza, ma impone soltanto ove l'inabilità complessiva venga così a determinarsi in una misura inferiore a quella comportante la rendita già goduta e stabilizzata, l'obbligo di liquidare una rendita non inferiore a quella già erogata all'assicurato".
Con il ricorso incidentale CO De TU addebita al Tribunale di Bari "violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 156, 160 e 434 cod. proc. civ. e vizio di motivazione", deducendo che "il Tribunale ha errato nell'attribuire alla relata di notifica valore sostanziale al fine della validità di essa, osservando che ha lo scopo di far conoscere al destinatario ciò che viene notificato specie quando si tratti di più atti diversi e la relata deve contenere una indicazione anche sintetica.... (sicché) la motivazione non è solo fantasiosa e contraria al buon senso medesimo e al limite dell'ingenuità, ma si fonda anzitutto sul notevole errore di considerare la notifica come spiegante i suoi effetti secondo l'intenzione del notificante valutando anche gli scopi che questo si propone" e concludendo che "ammesso che la sentenza era stata consegnata e notificata validamente all'I.N.A.I.L. il 2 febbraio 1998, al momento della proposizione dell'appello da parte dell'I.N.A.I.L. era da tempo passata in giudicato, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello stesso, posto che è pacifico anche che la notifica di sentenza non ancora sottoposta a procedimento di correzione per errore materiale fa in generale ugualmente decorrere il termine breve per l'impugnazione".
3 -. Anzitutto deve essere esaminato, per priorità logica, il ricorso incidentale in quanto con esso è stata eccepita l'inammissibilità dello stesso ricorso in appello perché proposto dall'I.N.A.I.L. in data 16 giugno 1998 allorquando era già scaduto il termine "breve" per impugnare la sentenza di primo grado notificata in data 26 gennaio 1998 insieme agli atti del procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. della cennata sentenza pretorile.
Al riguardo il Tribunale di Bari ha rilevato che "nella relazione di notificazione non sono affatto menzionati la sentenza ora impugnata e neppure il solo dispositivo della stessa... (con la conseguenza) che si deve escludere che la copia della sentenza nella sua integralità sia stata validamente notificata alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare". A tale considerazione fattuale - che non può essere ora posta in discussione in sede di legittimità, donde (ante omnia) l'inammissibilità della censura proposta in via incidentale - è da aggiungere che la proposizione del ricorso per correzione della sentenza ed i relativi atti connessi inequivocabilmente al procedimento ex artt. 286 e segg. cit. non possono costituire elementi comunque idonei a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza.
La riprova dell'esattezza di detta considerazione, relativamente alla specifica fattispecie, sta nel rilievo secondo cui l'art. 288 (quarto comma) cod. proc. civ. - nello stabilire che le sentenze possono essere impugnate, relativamente nelle "parti corrette", nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 288 (secondo comma, secondo alinea) e 121 "disp. att." cod. proc. civ. - pone una norma che fa chiaramente eccezione alla regola generale fissata dall'art. 326 (primo comma, primo alinea) cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 8596/2000), anche perché, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione della sentenza, la notificazione della stessa, cui fa riferimento l'art. 326 cit., non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti, come per quanto concerne gli atti indispensabili per il procedimento di correzione della sentenza (cfr. Cass. n. 4945/1996). Deve, di conseguenza, essere rigettato il ricorso incidentale proposto dal De TU, confermandosi sul punto la sentenza del Tribunale di Bari impugnata.
4 -. Anche il ricorso principale proposto dall'I.N.A.I.L. deve essere respinto in quanto il Giudice di appello, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 318/1984 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 80 (primo comma) del d.P.R. n. 1124/1965 "nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita di un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogata" - ha esattamente considerato che il principio (desumibile dall'art. 83 dello stesso d.P.R.) di consolidazione, trascorso il termine decennale di rivedibilità, opera, con riguardo all'ipotesi in cui sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo un decennio dal precedente, nel senso che se non impedisce - nell'ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro a norma dell'art. 78 (richiamato dall'art. 80) ai fini della costituzione della rendita unica ai sensi di tale norma - la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, impone però la determinazione unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già considerata in relazione al primo infortunio (così espressamente Cass. Sezioni Unite n. 12023/1990 ove viene rimarcato che il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere (entro il decennio da tale costituzione) alla revisione della rendita per variazione nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pure esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere in ogni caso determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata).
Nella specie, in applicazione concreta del cennato principio, il Giudice di appello ha evidenziato che: 1) la rendita relativa all'infortunio sul lavoro del 19 agosto 1978, nella misura del 25% e con decorrenza dal 25 ottobre 1978, fu costituita in data 19 febbraio 1979; 2) tale misura di postumi del 25% rimase immodificata in occasione della costituzione, in data 24 marzo 1981, di una prima rendita unificata nella misura del 30% (25% per l'infortunio + 5% per una prima malattia professionale consistente in una "ipoacusia percettiva bilaterale"); 3) in data 6 giugno 1981, in occasione della costituzione della seconda rendita unificata nella misura complessiva del 40% fu confermata la percentuale complessiva del 30% per i precedenti postumi, con attribuzione della percentuale del 12% per l'ulteriore malattia professionale accertata ("deficit ventilatorio restrittivo"); 4) a seguito della revisione giudizialmente contestata, conclusasi il 22 febbraio 1994, venne confermata la percentuale del 12% per il deficit ventilatorio restrittivo, la percentuale dell'ipoacusia percettiva bilaterale fu valutata nell'8% mentre solo i postumi dell'infortunio del 1978 furono valutati, per miglioramento, nell'11% con riduzione della percentuale di inabilità complessiva dal 45% al 29% e correlativa diminuzione della relativa rendita.
Da tale posizione fattuale il Tribunale di Bari ha tratto la conclusione che la riduzione della rendita pretesa dall'I.N.A.I.L. era illegittima, in quanto conseguente ad una revisione operata solo nel 1994 che, rispetto ai postumi dell'infortunio nella misura del 25%, era intervenuta oltre il decennio dalla costituzione della rendita per infortunio nel 1979 e, poi, dall'ultima conferma dei relativi postumi in data 6 giugno 1981 (e, quindi, tardivamente), per cui non poteva incidere su un trattamento già consolidatosi nella cennata misura.
Tale conclusione - riferita espressamente alla posizione fattuale accertata nel giudizio de quo - costituisce esatta applicazione del principio summenzionato e, in particolare, della "salvezza" della rendita già liquidata e consolidata in relazione al primo infortunio rispetto al profilo più generale che, nell'ipotesi dei cosiddetti infortuni "policroni", la determinazione della rendita unica non è condizionata dalla percentuale riconosciuta per l'evento professionale precedente, ma deve corrispondere alla riduzione effettiva della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 6604/1998). Il motivo del ricorso principale deve, pertanto, essere disatteso.
5 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, debbono essere respinti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
Ricorrono giusti motivi (idest, reciproca soccombenza) per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002