Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8858
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

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Ai fini della decorrenza del termine breve per la impugnazione della sentenza, la notificazione della stessa, cui fa riferimento l'art. 326 cod. proc. civ., non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti (nella specie, dagli atti indispensabili per il procedimento di correzione della sentenza).

A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 318 del 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 "nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli") il principio, desumibile dall'art. 83 dello stesso d.P.R.) di consolidazione, trascorso il termine decennale di rivedibilità, della rendita liquidata per un singolo infortunio, opera, con riguardo all'ipotesi in cui sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo un decennio dal precedente, nel senso che se non impedisce) nell'ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro a norma dell'art. 78, richiamato dall'art. 80, ai fini della costituzione della rendita unica ai sensi di tale norma) la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, impone però la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere (entro il decennio da tale costituzione) alla revisione della rendita per variazione nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere in ogni caso determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8858
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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