Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata, stante l'identità della natura giuridica della nuova manifestazione di volontà, che assume efficacia al momento in cui viene comunicata agli organi competenti. (Fattispecie in cui l'imputato, al momento della scarcerazione, aveva indicato un domicilio diverso da quello eletto nel corso dell'udienza di convalida).
Commentario • 1
- 1. La dichiaraione di domicilio prevale sull'elezione di domicilioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 novembre 2019
(Annullamento senza rinvio) I motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato ricorreva avverso la sentenza del 7 novembre 2018 con la quale la Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza del Tribunale di Messina del 7 settembre 2015, lo riteneva responsabile del reato di lesioni commesso aprile 2012 in danno di R.A.S. colpendolo con una padella. Il ricorrente proponeva due motivi formulati nel seguente modo. Con il primo motivo veniva dedotta la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei decreti di citazione per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto eseguita al domicilio eletto dall'imputato presso il difensore di ufficio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2013, n. 30767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30767 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 03/07/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1232
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 10911/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE TE, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/06/2011 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Pagliano Antonio, in sostituzione dell'avv. Alfonso Pagliano, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 24/06/2011, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 21/10/2010 nei confronti di TE NE, in relazione al reato di tentata estorsione, aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7. 2. La difesa di NE, eccepisce in rito la nullità della citazione per il giudizio d'appello, per essere stato l'imputato citato presso un domicilio diverso da quello eletto, con successiva comunicazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 al suo difensore;
si assume conseguentemente il mancato perfezionamento della notifica, in quanto inizialmente eseguita nell'indirizzo errato, con inefficacia per il suo perfezionamento del procedimento seguito, in quanto applicato al di fuori casi previsti dall'art. 161, comma 4 cit..
3. Si deduce inoltre violazione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.7 poiché si esclude che potesse ravvisarsi nella condotta realizzata il metodo mafioso individuato nella sollecitazione di un aiuto per i detenuti e nella specificazione, offerta dal coimputato, di agire per contro "degli amici di E".
4. Da ultimo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 49 cod. pen. fattispecie di cui si ritiene ricorrano le condizioni per effetto dello scarso peso attribuito dalle parti lese al ricorrente ed al suo correo;
si segnala sul punto che queste non si mostrarono intimidite dalle pressioni esercitate, anche per le modalità espressive della richiesta, tanto da far giungere a ritenere l'idoneità dell'azione, che si rafforzò solo successivamente, per l'intervento del coimputato BU, cui deve attribuirsi il riferimento sopra richiamato, circostanza che consente di escludere l'elemento oggettivo della ritenuta aggravante.
Si contesta inoltre la consapevolezza nell'agente dell'esistenza della struttura mafiosa e della volontà di contribuirvi, sulla base delle dichiarazioni del coimputato AR, che ha affermato di aver appreso dei contatti di BU con i clan camorristici solo quando questi li ha evocati dinanzi alla parte offesa.
4. Si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.
5. Con ulteriore motivo si rilevano i medesimi vizi con riferimento all'applicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'eccezione procedurale riguardante la mancata notifica nel domicilio eletto è fondata su dati non veritieri. La difesa ha prodotto, a conferma dell'iniziale notifica del decreto d'appello presso un diverso indirizzo, l'elezione di domicilio eseguita dall'interessato nel corso dell'udienza di convalida, ignorando la più recente manifestamente di volontà formulata in proposito dal NE all'atto della scarcerazione il 21/10/2010, quando eseguì l'individuazione dell'indirizzo presso cui venne poi tentata la notifica del decreto a giudizio di secondo grado, durante il quale nessuna eccezione riguardante l'irregolarità della comunicazione venne proposta;
per l'effetto il contraddittorì o instaurato nel grado di merito deve considerarsi esente dai vizi prospettati. La previsione normativa non richiama un formale atto di revoca per superare la precedente elezione di domicilio, che non avrebbe alcuna giustificazione, stante l'identità della natura giuridica della nuova manifestazione, quale atto di volontà che assume efficacia al momento in cui viene comunicata agli organi competenti, e non richiede ulteriori specificazioni (sul punto Sez. U, Sentenza n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, imp. Clemenzi, Rv. 234905 e successive conformi, tra cui, da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 20384 del 21/04/2009, dep. 14/05/2009, imp. Marin Zapata, Rv. 243856), come del resto reso evidente dalla previsione di cui all'art. 161 c.p.p., comma 2 che, nel richiamare l'obbligo per l'interessato di aggiornare l'autorità procedente di ogni mutamento nel domicilio non fa riferimento a revoche espresse;
ciò esclude la rilevanza dell'osservazione difensiva odierna, che ha fondato la validità delle proprie deduzioni sull'omessa revoca della precedente indicazione, ritenuta erroneamente indefettibile, al fine di escludere l'utilizzazione del vecchio indirizzo per la validità delle comunicazioni.
3. Inammissibile per genericità è l'ulteriore motivo di contestazione dell'esistenza dell'aggravante, fondata sulla reiterazione le osservazioni proposte nel gravame di merito, ignorando le argomentazioni offerte sul punto dalla sentenza, con le quali il ricorrente non si confronta.
È univocamente chiarito dalla giurisprudenza che l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 possa profilarsi nelle forme della partecipazione diretta alla compagine avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. o avvalendosi del ed metodo mafioso, riconoscibile ove, a prescindere da qualsiasi accertamento sull'appartenenza dell'agente alle strutture illecite evocate, questi agisca servendosi delle medesime modalità di intimidazione delle vittime.
Altrettanto pacificamente (per un precedente sul punto vedi Sez. 5, Sentenza n. 3101 del 06/10/2010, dep. 28/01/2011, imp. Citro, Rv. 249080) è riconducile a tale metodologia l'evocazione di un contributo per i carcerati dinanzi alle vittime al fine di giustificare le sollecitazioni di pagamento, poiché tale riferimento richiama il vincolo solidaristico con gruppi di persone facenti capo ad organizzazioni mafiose, di cui la permanenza di legami con persone private dello stato di libertà costituisce uno degli elementi caratterizzanti, ed è idoneo a generale nelle parti offese un maggiore timore sulle conseguenze del loro rifiuto, giustificando il trattamento sanzionatorio più grave.
Ciò premesso in diritto è del tutto incontestato in fatto, per essere stato riportato in entrambe le sentenze di merito, e non essere stato superato da rilievi sul punto contenuti nell'atto introduttivo, che proprio questa evocazione di aiuto lo stesso NE ha affermato di aver proposto alle vittime, circostanza di fatto sufficiente al fine di valutare la correttezza dell'accertamento dell'aggravante.
In tale ottica appare del tutto irrilevante che egli non abbia conosciuto previamente l'intenzione del coimputato BU di evocare "gli amici del E", ne' che egli fosse effettivamente al corrente in precedenza dell'adesione di questi al gruppo mafioso, risultando sufficiente a configurare l'aggravante il richiamo che lo stesso NE ha ammesso di aver svolto nel corso di tali contatti. Il dato dell'irrilevanza, già emergente dalle pronunce impugnate, danno conto della mancanza di correlazione del motivo di ricorso con quanto espresso nel provvedimento Impugnato, con il quale il ricorso non si confronta.
4. Inammissibile ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3 è il rilievo di violazione di legge operato con riguardo all'omessa applicazione dell'art. 49 cod. pen. mal evocata nel gravame di merito che, conseguentemente costituisce un'eccezione non prospettabile in questa sede.
5. Del tutto generiche e squisitamente di merito risultano le deduzioni svolte in punto di corretta determinazione della pena, in relazione alla quale non si lamenta l'incompleta considerazione di circostanze di fatto espressamente sottoposte al giudicante al fine di giustificare la riduzione della sanzione e da questi ignorate, ma si contestano le valutazioni operate dalla Corte territoriale sulla gravita dell'azione, che ha condotto ad escludere le attenuanti ed a ritenere applicabile l'aumento per la recidiva, con deduzioni non proponibili in questa sede, ove può solo valutarsi la corretta e congrua argomentazione del giudicante sulle modalità di esercizio della sua discrezionalità sul punto, che nella situazione concreta deve confermarsi.
6. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, indicata in dispositivo, e ritenuta equa, in applicazione dell'art. 616 cod. proc pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013