Sentenza 9 ottobre 2009
Massime • 1
Il giudice può disporre anche d'ufficio l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali del testimone che risulti essere stato oggetto di violenza, minaccia od offerta o promessa di danaro al fine di non deporre o di deporre il falso.
Commentario • 1
- 1. La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2009, n. 44491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44491 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/10/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1649
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 17308/20007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.C., n. a (OMISSIS);
R.F., n. a (OMISSIS);
BE.Do., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza, della Corte d'appello di Reggio Calabria, emessa il 7.11.2006;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Be. e il rigetto degli altri ricorsi;
- udito per B. il difensore, avv. Marciano M., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'appello (sezione minori) di Reggio Calabria ha confermato, in punto responsabilità, la sentenza datata 3.6.2003, con cui il locale Tribunale per i minorenni aveva dichiarato B.C., R.F. e Be.Do.
responsabili dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti, riducendo la pena inflitta a cinque anni e 2 mesi di reclusione e 5.000,00 Euro di multa ciascuno di cui tre anni di reclusione e l'intera multa condonati).
2. Ricorrono per cassazione gli imputati con separati ricorsi.
3. B. e R. reiterano, innanzitutto, una censura già
formulata con motivo d'appello e rigettata dalla Corte Territoriale, deducendo violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, per avere il Tribunale utilizzato le dichiarazioni rese dai testimoni in fase d'indagini preliminari, previa adozione d'ordinanza d'acquisizione del fascicolo del dibattimento dei verbali informazioni contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, avendo ritenuto sussistere concreti elementi d'inquinamento probatorio determinato da minacce ai testimoni, che in dibattimento hanno tutti ritrattato quanto avevano precedentemente dichiarato.
I ricorrenti denunciano la nullità dell'ordinanza datata 16.4.2003 e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al P.M., per essere la stessa stata adottata senza alcuna richiesta di parte, in violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4. 4. Il motivo è infondato.
4.1. Risulta dalle sentenza del Tribunale per minorenni che, su richiesta del P.M. e senza opposizione della difesa degli imputati, era stata acquisita copia della sentenza (già esecutiva) emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nei confronti dei coimputati maggiorenni, da cui emergeva che le persone acquirenti che avevano acquistato sostanze stupefacenti dagli imputati, già sentite durante la fase delle indagini preliminari, "si erano rese protagoniste di ritrattazioni ovvero avevano palesato contegni che denotavano la volontà di inficiare le dichiarazioni precedentemente rese agli inquirenti". Ciò era stato ritenuto, in quel procedimento penale, la prova delle pressioni esercitate sui testimoni, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico dei coimputati maggiorenni, per indurli a scagionare coloro che erano stati attinti dalle loro dichiarazioni accusatorie. Le emergenze dibattimentali avevano evidenziato che vari soggetti avevano subito atti intimidatori, dopo aver collaborato alle indagini degli organi inquirenti.
In presenza di tali dati e dopo avere proceduto all'escussione dei testi, che avevano reso dichiarazioni diverse da quelle rese in fase d'indagini preliminari, lasciando intendere di essere stati sottoposti a pressioni e minacce da parte degli organi inquirenti affinché effettuassero riconoscimenti fotografici delle persone imputate (e dei correi maggiorenni), il Tribunale per i minorenni, ex art. 500 c.p.p., comma 4, adottava ordinanza d'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M., facendone poi utilizzazione per la decisione.
4.2. Sulla questione relativa all'adozione d'ufficio della decisione del giudice concernente l'acquisizione al fascicolo dibattimentale (nella situazione descritta dall'art. 500 c.p.p., comma 4, nel testo introdotto dalla L. n. 63 del 2001, art. 16) delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone, la dottrina ha espresso divergenti opinioni, ma la giurisprudenza di questa Corte, nei due precedenti che hanno affrontato la questione, pur con diverse impostazioni e argomentazioni, ha ritenuto la piena legittimità dell'acquisizione d'ufficio.
Con sentenza n. 31461/2004 è stata espressamente esclusa la necessità della richiesta di parte affinché il giudice possa decidere sull'acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, nella situazione di probabile inquinamento descritta nell'art. 500 c.p.p., comma 4. Nella sentenza n. 37112/2004 si è affermata la possibilità che, in casi del genere, il giudice possa comunque attivarsi d'ufficio, a norma dell'art. 507 c.p.p.. Il Collegio condivide il collegamento logico con il potere ufficioso di cui all'art. 507 cod. proc. pen., rilevando che la "innegabile tortuosità del testo normativo", evidenziata da un'autorevole dottrina, impone di affiancare alla non facile interpretazione letterale, che può dare adito a diverse conclusioni, una lettura sistematica, che, sulla base della previsione di cui all'art. 111, Cost., comma 4, valorizzi l'interesse generale volto a salvaguardare la genuinità e la spontaneità della prova testimoniale, a garanzia del processo, la cui tutela chiama in causa, in ogni fase, la vigile responsabilità del giudice.
Questi non può certo procedere d'ufficio per verificare sospetti o soggettive intuizioni e deve, di regola, attivarsi su richiesta delle parti, tanto più che egli ignora il contenuto del fascicolo degli atti del Pubblico Ministero. Ma quando siano già emersi, anche per la legittima acquisizione di documenti e sentenze di altri procedimenti, concreti elementi per ritenere che possa essersi verificata la situazione d'inquinamento probatorio descritta nell'art. 500 c.p.p., comma 4, il giudice ha il potere, in adempimento del generale compito di garanzia del processo a lui affidato e in forza del ruolo assegnatogli in materia probatoria dall'art. 507 c.p.p., di ordinare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
5. Il B., poi, censura in modo assolutamente generico e superficiale - e perciò in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), e art. 591 c.p.p., lett. c), che richiede la specificità dei motivi d'impugnazione, a pena d'inammissibilità - la ritenuta responsabilità per il delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso del R., concernente la violazione del cit. D.P.R., artt. 73 e 74, art. 192 c.p.p. e art. 530 c.p.p., comma 2 ed il relativo vizio di motivazione, per essere le doglianze tutte relative a valutazioni probatorie e fattuali, di esclusiva competenza dei giudici del merito, insindacabili in questa sede sotto il profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, a fronte di una motivazione adeguata,
esauriente e plausibile, di cui il ricorrente non ha concretamente indicato mancanze, contraddittorietà o manifesta illogicità.
7. Va rigettato anche il ricorso di Be.Do. che deduce "la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione all'art. 133 cod. pen.". La determinazione della pena da infliggere in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'art. 132 c.p., l'applica discrezionalmente indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Alla Corte di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento (Cass. Sez. un. n. 8413/2008, Cassa). Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai predetti criteri, facendo riferimento alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., e, in particolare, alla gravità dei fatti e alla personalità
dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009