Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 2
Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, se non risulta che la U.S.L. abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.
Non integra il reato di uso abusivo di sigilli o altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione la condotta del medico il quale utilizzi il timbro ad inchiostro recante il nominativo ed il codice regionale di altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, su certificazioni mediche e prescrizioni, in quanto il suddetto timbro vale solo ad individuare la provenienza amministrativa di queste ultime e non la persona fisica del medico che le redige, tanto che di esso può avvalersi anche il sostituto temporaneo previa aggiunta del proprio timbro personale, la cui mancanza, peraltro, costituisce una irregolarità non rilevante sotto il profilo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2001, n. 38333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38333 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIETRO SIRENA - Presidente - del 12/07/2001
Dott. ALESSANDRO CONZATTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - N. 835
Dott. CARLA PODO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 45380/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di UN NT, nato a [...] il [...] e di LL BE, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 19 maggio 2000;
visti gli alti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo, udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso con richiesta di rigetto del ricorso, udito il difensore dell'imputato, avvocato Osvaldo Fassari quale sostituto processuale dell'avvocato Tommaso Bonfiglio, che ha concluso con richiesta di annullamento della sentenza l'impugnata, rilevato:
con sentenza della Corte di Appello di Messina in data 19 maggio 2000, in riforma della decisione resa dal Pretore di Rometta il 22 ottobre 1998, i coniugi UN NT e LL BE - medici entrambi e la seconda medico convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale - sono stati assolti dal reato di falso, contestato nel capo a) dell'imputazione, per avere l'uno sottoscritto ricette e prescrizioni sanitarie con il nome dell'altra e si è conseguentemente ridotta ad otto mesi di reclusione e Lire 1.500.000 di multa la pena a ciascuno irrogata dal primo giudice, in ordine ai residui reati, previsti: b) dall'art. 471 c.p., per avere UN utilizzato abusivamente il timbro della LL;
c) dall'art. 640 c.p., per avere UN proseguito l'esercizio della professione medica, nonostante il regime di incompatibilità con la rivestita carica di Sindaco, utilizzato il timbro della moglie, trasferito fittiziamente a quest'ultima - partecipe del reato - i propri assistiti e così indotto in errore i funzionari della U.S.L. 43, procurandosi compensi non dovuti in ragione del numero di persone assistite, con danno corrispondente per l'Ente pubblico, sino all'11 gennaio 1995;
entrambi gli interessati hanno proposto ricorso contro la sentenza:
con un primo atto, si è dedotta la violazione dell'art. 603 c.p.p., sotto molteplici profili: per essersi omesso l'esame dell'imputato, tanto nel primo quanto nel secondo giudizio, nonostante la prova fosse stata tempestivamente richiesta;
per l'utilizzazione di atti non irripetibili illegittimamente inseriti nel fascicolo dibattimentale e la mancata audizione, in particolare, del denunciante;
per l'omesso esame o nuovo esame di testi, sollecitato dalla difesa nel grado di appello;
con un secondo atto di impugnazione, ribaditesi le eccezioni già menzionate, si è contestata la configurabilità sia del delitto di truffa, per assenza dell'estremo costitutivo di un danno economico subito dalla U.S.L. 43, sia del delitto di uso abusivo di sigilli e strumenti veri, poiché l'imputato non si era impossessato illegittimamente del timbro della moglie e, d'altra parte, tale timbro ad inchiostro, impresso su ricetta medica, non era equiparabile ai mezzi di autenticazione e certificazione tutelati dalla norma;
ritenuto:
l'omesso esame dell'attuale ricorrente - che ha reso dichiarazioni spontanee nel giudizio di appello - costituisce nullità a regime intermedio, che avrebbe dovuto essere rilevata a pena di decadenza a norma dell'art. 182, comma 2 c.p.p.;
la dedotta utilizzazione di atti illegittimamente acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è valutabile nella presente sede per omessa specificazione, salvo per quanto attiene alla denuncia di un cittadino di Roccavaldina, che ha determinato l'avvio del procedimento: questa avrebbe dovuto in effetti essere espunta dal fascicolo, a norma dell'art. 431 c.p.p. nella formulazione vigente all'epoca, ma l'irregolarità non produce effetti rilevanti, poiché la denuncia risulta concretamente utilizzata dal giudice di merito come mera presa d'atto della sua presentazione e non già nel suo contenuto;
la rinnovazione, infine, dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello costituisce istituto di carattere eccezionale, subordinato alla valutazione del giudice di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e della utilità processuale oggettiva della prova, non manifestamente irrilevante o superflua: valutazione che, ove sia congruamente motivata in assenza di vizi logici e sulla base delle risultanze acquisite, come nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità;
non sono accoglibili, pertanto, i motivi di ricorso concernenti le dedotte violazioni in rito;
fondate sono invece le doglianze concernenti l'interpretazione degli artt. 640 e 471 c.p.;
dalla normativa sulla disciplina dei rapporti tra sanitari convenzionati ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, succedutasi nel tempo dall'anno 1987 al 1995, è dato trarre: che le dimissioni dall'incarico di medico convenzionato comportano l'interruzione in favore del dimissionario di qualsiasi trattamento economico (onorari, indennità, compensi eccetera) a carico dell'ente pubblico;
che la cessazione dell'incarico non interferisce sull'abilitazione dell'interessato all'esercizio della professione medica e, pertanto, neppure sulla sua astratta capacità di sostituire temporaneamente e senza compenso altro medico convenzionato, alle condizioni e nei termini previsti di volta in volta dagli accordi collettivi e dalle leggi in vigore, ne' produce generali incompatibilità con l'assunzione di cariche pubbliche, salvi specifici conflitti di interesse;
che, infine, il sanitario in regime di convenzione ha diritto ad un trattamento economico nella massima parte indipendente dal numero degli assistibili che lo hanno prescelto;
tale numero ha avuto rilievo invece a soli fini del computo di compensi accessori (D.P.R. n. 270/1987; D.P.R. n. 289/1987; D.P.R. n. 314/1990); che dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 218/1992, sono state dettate regole specifiche sulle sostituzioni dei medici in regime di convenzione;
poiché non è dubbio che il danno patrimoniale della parte lesa costituisce estremo strutturale dell'elemento oggettivo del delitto di truffa, non è sufficiente la prova che l'attuale ricorrente UN effettuasse visite mediche, o rilasciasse certificazioni di competenza di un medico convenzionato quale la LL, o stilasse prescrizioni sanitarie su ricettari intestati a quest'ultima - a stampa, o mediante timbro comprensivo del di lei codice regionale - perché possa configurarsi un reato di truffa in danno della U.S.L, che non risulta aver erogato compensi al medico "sostituto";
quanto poi a maggiorazioni di indennità accessorie, specificamente prospettate dall'accusa come percepite dalla LL a causa di un artificioso "rigonfiamento" del numero dei suoi assistibili, per aver ricevuto quelli che avevano in precedenza prescelto il coniuge dimissionario, tale fatto ben potrebbe concretare astrattamente un danno per la U.S.L., sia pure di non rilevante entità;
la prova, tuttavia, di simili indebite maggiorazioni presupporrebbe la dimostrazione che l'imputata non abbia a sua volta mai effettuato prestazioni professionali in favore dei soggetti che avevano rapporti anche con il marito, che questi ultimi superassero la soglia delle 500 o 1000 unità, che tali le persone - costrette comunque a prescegliere altro medico in convenzione dopo le dimissioni di UN - non sarebbero confluiti in numero superiore alle 500 o 1000 unità nelle liste di altro sanitario;
dalla sentenza impugnala non si trae che tale quadro, probatorio specifico sia stato acquisito e neppure abbia costituito oggetto di indagini finalizzate a simili accertamenti, con la conseguenza che le attività degli imputati non sono sussumibili nell'ipotesi di truffa contestata, anche se potrebbero in astratto configurare diversi illeciti di carattere non penale, o persino - in concorso con altri estremi - reati di truffa, aventi struttura del tutto diversa da quella contestata;
entrambi i ricorrenti vanno pertanto assolti dal delitto in esame;
per quanto attiene al reato previsto dall'art. 471 c.p., deve premettersi che il consenso, prestato dall'avente diritto, a che un terzo usi indebitamente un sigillo o altro strumento di pubblica autenticazione o certificazione non soltanto non esclude, la punibilità dell'utilizzatore, ma rende anzi partecipe dell'illecito il titolare dello strumento in questione;
nella specie, peraltro, il timbro ad inchiostro recante il nominativo ed il codice regionale del medico in convenzione, su certificazioni mediche e prescrizioni, viene apposto al solo fine di individuare la provenienza amministrativa delle stesse e non già la persona fisica del sanitario che le redige, tanto che di esso può avvalersi anche il sostituto temporaneo;
ne consegue che l'irregolarità nella condotta del ricorrente UN non è ravvisabile nell'aver apposto il timbro della moglie, bensì nell'omessa aggiunta del proprio timbro, prima della sua genuina sottoscrizione, nell'irrilevanza, a fini penali, di eventuali vizi nella procedura di sostituzione del medico convenzionato;
non si ravvisa, pertanto, neppure il delitto contestalo al capo b) dell'imputazione;
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2001