Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2001, n. 38333
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

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Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, se non risulta che la U.S.L. abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.

Non integra il reato di uso abusivo di sigilli o altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione la condotta del medico il quale utilizzi il timbro ad inchiostro recante il nominativo ed il codice regionale di altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, su certificazioni mediche e prescrizioni, in quanto il suddetto timbro vale solo ad individuare la provenienza amministrativa di queste ultime e non la persona fisica del medico che le redige, tanto che di esso può avvalersi anche il sostituto temporaneo previa aggiunta del proprio timbro personale, la cui mancanza, peraltro, costituisce una irregolarità non rilevante sotto il profilo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2001, n. 38333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38333
    Data del deposito : 12 luglio 2001

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