Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z PUBBLICA ITALIANA 9 1 A / 5 R /4 T N 6 IS 2 - . G B .R E . R .P RI L L D A A A T L IN NOME DEL POPO003 7 3 / 0 3 D . E U B D IB E A I T R T S T N N 1 E E 3 S S 1 I E IA . A R N E T A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 7577/99 Dott. Stefano MONACI el. Consigliere Cron. 710 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Francesco AN GENOVESE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO, in persona del vice rappresentante pro tempore, Presidente e legale domiciliato in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI elettivamente 8, presso 10 studio dell'avvocato LEONARDI SERGIO, difeso dall'avvocato LEUZZI RICCARDO VIA CONTE DI TORINO 31/C NARDO' (avviso postale), giusta procura a margine;
ricorrente ب
contro
GN AN, GN COSIMO, GN GREGORIO, 2002 GN AR GRAZIA;
2324
- intimati -
avversO la sentenza n. 404/98 del Giudice di pace di NARDO', depositata il 11/07/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia ha ad oggetto il pagamento di contributi consortili al Consorzio di Bonifica di Arneo, contestati dai signori NS AN, MO, OR e MA IA, che si rivolgevano al giudice di pace di Nardò. Quest'ultimo, con sentenza emessa il 30 giugno 1998, ha affermato la propria competenza ed ha accolto la domanda degli attori condannando il Consorzio alla restituzione della somma portata nella cartella contestata.
2. Propone ricorso per cassazione il Consorzio esponendo due motivi. Con il primo eccepisce i vizi di violazione e falsa applicazione di legge (con riferimento ad una serie di norme espressamente elencate) e di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo. Lamenta, tra l'altro, in particolare che sia stata disattesa la propria eccezione di incompetenza. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce, nel merito, un diverso profilo di violazione di legge, nonché la violazione dei principi in materia di onere della prova, e l'omesso esame di punti decisivi prospettati dalle parti.
3. Su disposizione del Presidente della Corte il ricorso è stato trasmesso alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 21 gennaio 2002 ne ha chiesto l'accoglimento in camera di consiglio in palesemente fondato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il primo motivo di ricorso attiene alla violazione delle regole concernenti la competenza per materia tra i giudici di primo grado (nel caso di specie, tra giudici di pace e tribunali ordinario) a cui in astratto è attribuita la cognizione dei rapporti giuridici in materia di contributi di bonifica, in quanto non riservato all'esame delle commissioni tributarie ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. Il motivo è fondato, e va accolto. Come affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. civ., 26 ottobre 2000, n.14099) le controversie che abbiano ad oggetto la richiesta di restituzione dei contributi corrisposti ad un Consorzio di bonifica sul presupposto della carenza di potere impositivo dell'ente ha carattere tributario (e non negoziale), e perciò - fino a quando non è stata espressamente attribuita alla giurisdizione delle Commissioni tributarie - rientrava nella giurisdizione ordinaria, e, all'interno di essa, nella competenza del tribunale.
2. La soluzione non cambia se la questione viene prospettata sotto il profilo della pretesa mancanza di utilità dell'azione di bonifica rispetto alla proprietà del contribuente. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (per tutte, Cass. civ., primo febbraio 2000, n.1092), i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai singoli proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza ratione materiae a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo deducendo che la sua proprietà non ha ricavato nessun vantaggio dall'attività del consorzio spetta al tribunale ordinario ai sensi del secondo comma dell'art.9 c.p.c.
3. Per la verità il quadro normativo è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore - avvenuta per disposizione espressa a partire dal primo gennaio 2002 (art.79, comma terzo) - della legge 28 dicembre 2001, n.448, che, al secondo comma dell'art.12, ridetermina l'oggetto della giurisdizione tributaria sostituendo a tal fine l'art.2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. h A differenza di quanto avveniva nel testo precedente, che elencava positivamente singole imposte, la nuova formulazione stabilisce in via generale che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", e ne esclude solamente alcune eccezioni specifiche (in materia esecutiva), che non possono interessare il caso di specie che concerne una controversia in materia di accertamento. Per effetto della modifica legislativa a partire appunto dal primo gennaio 2002 le controversie in materia di contribuiti consortili sono ora attribuite alla cognizione del giudice tributario e non più a quella del tribunale ordinario. Peraltro, come già rilevato da questa Corte (Cass. civ., 15 maggio 2002, n.7025), questa modica legislativa non può incidere su questa controversia che è stata instaurata prima di essa, in quanto, per il principio generale contenuto nell'art.5 c.p.c., la giurisdizione deve essere determinata con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
4. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato e va accolto, mentre il secondo rimane assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata, del giudice di pace di Nardò, deve essere annullata, dichiarando che la competenza a conoscere della controversia spetta al tribunale ordinario competente per territorio, da individuare, nel caso di specie, in quello di Lecce. Tenuto conto della natura dell'esistenza di decisioni contrastanti nel corso del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 23 maggio 2002. / Presidente/ Il Consigliere estensore (dr.Giovanni Paolin (dr. Stefand Monaci) Mchule IL CANCELLIERE C1 Arnaldo AN оль DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 Атов чоо Arnaldo CA O T 0 A T .1 I S R 1 IE 1 O N L . A L T E R R T D A S O 8 E IC -9 N IO R -3 A LS 6 C U L A P E S E E D S : E 0 IA P 4 R S E . T L A M *