Sentenza 3 aprile 2009
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda, fermo restando il fatto, alla derubricazione del reato ritenuto in primo grado e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal primo giudice (nella specie, qualificando il fatto come omicidio preterintenzionale anziché volontario e riconoscendo le attenuanti equivalenti anziché prevalenti, ma riducendo nel complesso la pena inflitta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2009, n. 40049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40049 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/04/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 770
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 002776/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE CO N. IL 27/06/1976;
avverso SENTENZA del 26/11/2008 CORTE ASSISE APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello F.M. che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DO AE è stato condannato dal gup del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con rito abbreviato alla pena di a. 20 di reclusione, per concorso in omicidio, rapina, sequestro di persona e lesioni volontarie.
La Corte di assise di appello di Napoli dichiarava ndp in ordine a tale ultimo addebito per difetto di querela, derubricava l'imputazione di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale e riduceva la pena ad anni 14 di reclusione. Ricorre il difensore, che lamenta la nullità derivante dalla mancata traduzione dell'imputato all'udienza, oltre alla violazione di legge in ordine alla pena: le generiche vanno dichiarate prevalenti;
l'aumento per i reati satelliti devono essere della stessa entità di quello ritenuto dal primo giudice, in osservanza del divieto di "reformatio in peius", mentre la Corte di merito ha stimato che vi fossero due rapine e due sequestri di persona. La sanzione andava stabilita in a. 19 e m. 6, da ridurre per il rito ad a. 13 e m. 1 di reclusione.
Si deduce pure l'omesso esame della censura inerente il mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 114 e 116 c.p.. Le doglianze sono prive di fondamento.
Nei giudizi di appello che si svolgono in Camera di consiglio secondo il disposto dell'art. 599 c.p.p. (compresi quelli relativi alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati), l'imputato detenuto ha diritto di comparire personalmente, ma la volontà di essere presente dev'essere manifestata tempestivamente (Sez. 1^, 8.2.06, n. 6970; Sez. 5^, 6.6.02, n. 28867). Tempestiva, nella specie, non è la richiesta di traduzione fatta pervenire dal DO solo all'udienza dibattimentale celebrata dalla Corte partenopea il 26 novembre 2008. Di qui l'infondatezza dell'eccezione formulata in rito.
Il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell'imputato, operi, ferma restando l'identità del fatto, la derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere ad un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze ed alla nuovo determinazione della pena, senza violare il principio sancito dall'art. 597 c.p.p., comma 3 (v. Cass. 22.5.98, Coco). Nè la Corte di merito ha errato nel considerare la duplicità di reati ex art. 605 e 629 c.p., ove si consideri che due sono le p.o., ossia AU NA (deceduto a seguito delle violente percosse) e TO LG (che si trovava in compagnia dello stesso). Dal contesto motivazionale si evince in maniera ineccepibile che il contributo concorsuale prestato dal DO non può dirsi ne' marginale, ne' secondario, ma paritario rispetto a quello del complice OM AD.
Non è ipotizzabile il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., poiché tale forma attenuata di concorso postula che il concorrente abbia voluto un reato diverso da quello voluto da altro concorrente e verificatosi nella realtà, mentre nell'omicidio preterintenzionale la morte non è voluta da alcuno dei concorrenti, i quali vogliono le lesioni o le percosse, sicché identico per tutti è il titolo di responsabilità (giurisprudenza pacifica).
Il ricorso va rigettato, con la condanna del DO alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009