Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA T059 15/0 2 IN NOME DEL POL I IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Selvan June ol SEZIONE PRIMA CIVILE auffiences of fofomento exot 55 L. f. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 2132/00 Presidente SAGGIO Dott. Antonio Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron..17315 Consigliere - Dott. Donato PLENTEDA Rep. 1333 Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 08/01/2002 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: CH, domiciliati in GARAZZINO LILIANA, VASCHETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA ROMA Richiesta copia studio di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato dal Sig. IL SOL 24 per diritti € 155 GIUSEPPE BOSSO, giusta delega a margine del ricorso;
23 APR. 2002 IL CANCELLIERE - ricorrenti contro 0,77 1500 FALLIMENTO RAM PLAST Srl;
- intimato avversO la sentenza n. 114/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 28/01/99; relazione della causa svolta nella pubblica2002 udita la 11 udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 24.04.1998, il Tribunale di Tori- no accolse la domanda proposta dal curatore del falli- mento della S.r.
1. Ram Plast per la dichiarazione di inefficacia ex art. 65 l.f., in quanto costituente pa- 33gamento di credito non scaduto, del prelievo dal con- "1to finanziamento soci della somma di lire 74.996,737, di cui i soci NA ZI e CH Vaschetti avevano beneficiato a titolo di rimborso anticipato, nell'esercizio 1993, e quindi nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale, avendo ritenuto che in effetti si era trattato del pagamento di un debito della società fallita non scaduto e osservando che il pagamento sud- detto era stato eseguito in favore dei due soci credi- tori chirografari e non invece, come i soci sosteneva- no, in favore dei dipendenti della società, creditori privilegiati, condannò i convenuti al pagamento, in solido, della somma suddetta, oltre interessi dalla do- manda. La Corte territoriale, con sentenza emessa il 2 28.01.1999, confermò, con diversa motivazione, quella del primo giudice. Rilevò detta Corte in punto di fatto a) che i soci convenuti in giudizio avevano prelevato la somma di lire 280.074.936 е successivamente restituito quella minore di lire 205.078.199, con un ammancO netto di lire 74.996.737, b) che detta somma, unitamente ad al- i era stata impiegata dai soci prelevanti per il tra soddisfacimento dei crediti di lavoro dei dipendenti della società. Dopo tali rilievo in punto di fatto, la stessa Corte ha osservato che, in quanto non preceduto h da alcuna deliberazione che l'avesse legittimato an- soprattutto, in relazione alla destinazione che, е delle somme, il suddetto impiego della somma non assu- meva rilevanza giuridica, onde il risultato economico dell'operazione, pur apprezzabile per il fallimento, non valeva a legittimare l'operazione stessa, che pur sempre difettava di legittimità. Ancora considerò la Corte di merito che, trovan- dosi la società Ram Plast, all'epoca del pagamento, in stato di liquidazione, il rimborso effettuato in favore dei soci era stato eseguito anche in contrasto con le finalità della liquidazione e con le norme del codice civile che ne regolavano lo svolgimento: art. 2497, artt. 2451 e 2452 quanto ai poteri assembleari e dei 3 liquidatori, artt. 2278 e 2279 quanto ai limiti posti all'attività dei liquidatori, norme alla stregua delle quali nessun rimborso ai soci, con prelievo dal rela- tivo conto di finanziamento, avrebbe potuto aver luogo prima del deposito del bilancio di liquidazione. Avverso tale sentenza, la ZI e il Vaschetti hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria. La curatela del fallimento non ha svolto alcuna at- tività difensiva. Motivi della decisione Con unico mezzo di cassazione, i ricorrenti de- nunciano la violazione dell'art. 65 della legge falli- mentare e dell'art. 100 c.p.c. nonché l'omessa e/o in- sufficiente motivazione su punto decisivo. Deducono che già in primo grado, all'esito delle prove espletate, era emersa come effettiva la destina- zione della somma prelevata al soddisfacimento dei di- pendenti della società, creditori privilegiati;
che la Corte di merito pur avendo ritenuta pacifica tale ef- fettiva destinazione della somma non ne aveva tratto le conseguenze giuridiche, che essi avevano prospettato con l'atto di appello, in termini di difetto di inte- resse della curatela all'azione e alla domanda propo- sta. Sul punto la sentenza impugnata non recava, infat- 4 ti, alcuna motivazione. Il motivo non merita accoglimento. Nessuna delle due ragioni in diritto sulla base delle quali la Corte di merito ha ritenuto da una parte giuridicamente irrilevante e dall'altra sostanzial- mente illegittimo il prelievo delle somme а titolo di rimborso dal conto finanziamento soci è censurata dai ricorrenti. Già l'omessa censura alla prima di tali ragioni è assorbente ai fini del giudizio di infondatezza del motivo. I giudici dell'appello hanno ritenuto, come di- nanzi si detto, che il prelievo delle somme dal "conto finanziamento soci" ed il successivo impiego delle stesse, necessitavano, quale condizione di legit- timità, di una preventiva deliberazione societaria di autorizzazione nella quale fosse altresì, e soprattut- to, dichiarata la destinazione delle somme elementi, questi, che i giudici suddetti hanno, in tutta eviden- za, individuato come costitutivi di una fattispecie che solo dal relativo, valido concorso avrebbero potuto trarre le condizioni della sua rilevanza giuridica. Ora, è indubitabile che soprattutto tale giudizio si sia risolto, nel convincimento dei giudici 5 dell'appello e nella motivazione della sentenza ora im- pugnata, in una ragione di ritenuta non rilevanza per il fallimento e di non opponibilità allo stesso del- destinazione delle somme corrisposte ai soci, e la nel senso che il curatore era autorizzato a ciò non tener conto del suddetto impiego delle somme e che il prelievo delle stesse per l'anticipato rimborso ai soci si configurava come un pagamento della società о comunque come un'attribuzione ai soci stessi di li- quidità societarie. Sono del tutto evidenti, infatti, il senso ed il significato di tale ratio decidendi l'attribuzione a titolo di rimborso dei versamenti effettuati dai soci in conto finanziamento e la destinazione delle somme al soddisfacimento dei crediti di lavoro dei dipenden- ti della società in tanto potevano assumere rilevanza giuridica anche nei confronti del fallimento in quanto fossero risultati legittimati da una deliberazione societaria che quella destinazione avesse, per di più, formalizzato e resa manifesta, mentre, in difet- to delle individuate, e inderogabili, condizioni, l'effettiva destinazione delle somme restava del tutto irrilevante. Mancata una censura su tale punto, ogni questione circa la persistenza di un interesse del 6 fallimento (della curatela) all'azione ex art. 65 1.f., finalizzata alla declaratoria di inefficacia dei pagamenti, e lo stesso richiamarsi dei ricorrenti al principio di diritto (effettivamente affermato da que- sta Corte, in tema di revocatoria fallimentare, con le sentenze n. 7649 del 1987 e n. 5857 del 1988) secondo il quale "ai fini della revocatoria fallimen- tare del pagamento di un credito, la circostanza che il è di per sécredito sia assistito da privilegio non ostativa ma comporta che il curatore è tenuto a fornire la prova del pregiudizio arrecato alla massa dal paga- mento medesimo per effetto della lesione di diritti po- М ziori, secondo l'ordine di cui all'art. 111 della legge fallimentare" (Cass. n. 5857 del 1988 e n. 7649 del 1987), quando pur si ritenesse applicabile tale prin- cipio anche alla fattispecie considerata dalla norma dell'art. 65 1.f. che dispone in termini di ineffi- cacia de jure, non risultano più decisivi, né l'una né l'altro. E invero, detta questione avrebbe assunto rilevan- za nel dibattito processuale e quel principio di dirit- to avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie soltanto allorché fosse stato posta in discus- sione, con esiti favorevoli ai ricorrenti, quella ragione sulla base della quale la Corte di merito 7 ha negato rilevanza giuridica al prelievo e soprattutto all'accertata (in punto di fatto) destinazione delle somme al soddisfacimento dei dipendenti della società, creditori privilegiati della stessa. Ferma, invece, perché non censurata, tale ra- gione di irrilevanza giuridica e di conseguente inop- al fallimento dell'impiego delle somme, ponibilità non giova ai ricorrenti censurare la sentenza con l'argomento (con esso soltanto) che la Corte di me- rito non avrebbe tratto le necessarie conseguenze dall'accertamento compiuto, perché la questione dell'interesse alla declaratoria di inefficacia ex art. 65 l.f. e il suddetto principio di diritto circa la necessità della prova di un persistente sarebbero divenuti attuali,pregiudizio per la massa, rilevanti e decisivi solo quando, rimossa (perché ritenuta non conforme al diritto) eventualmente tale ragione di irrilevanza e di inopponibilità, l'accertata utile destinazione delle somme fosse sta- ta assumibile come realtà giuridica nei confronti del fallimento. Resta fermo dunque che, benché ne fosse stata accertata in via di fatto la destinazione al paga- mento di creditori privilegiati, il prelievo a ti- tolo di anticipato rimborso ai soci delle somme in 8 questione non si configurava altrimenti che come un pagamento, dalla società ai soci, di crediti non scaduti prima della dichiarazione di fallimento e dunque inefficace ex lege о de jure nei confron- ti della massa dei creditori, in quanto avvenuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fal- limento. Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì 8 (otto) gennaio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Walte Celentano lade f CANCELLERIA IL CANCELLIEGY IN 23 APR 2002 Maria DN770, DEPOSITATA Oggi. ILOW Mari 109T 129,11 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 45ST 30 99 030512 Iscritto a ruolo i 12/1285 Art. n. TOT.16040!