Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
In materia di esecuzione, anche in caso di sentenza penale straniera riconosciuta in Italia, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, pure se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa e, ai fini della sua individuazione, la sentenza di riconoscimento emessa dalla corte di appello, è equiparata alla sentenza di condanna pronunciata in un procedimento penale ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2014, n. 45175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45175 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 10/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2905
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 33901/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE APPELLO BRESCIA;
nei confronti di:
CORTE APPELLO ANCONA;
con l'ordinanza n. 55/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 03/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI RI che ha chiesto dichiarasi la competenza della Corte di Appello di Ancona. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 20.12.2013 la Corte d'appello di Ancona dichiarava la propria incompetenza a provvedere sull'istanza di applicazione dell'indulto presentata dal difensore di TR MA sulle pene inflitte al predetto con sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 9.7.2009 e con sentenza del Tribunale di Karlsruhe, riconosciuta in Italia con sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 6.11.2012, passata in giudicato in data 10.1.2013. La Corte d'appello richiamava il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.
Con ordinanza in data 3.3.2014 la Corte d'appello di Brescia, su istanza della locale Procura generale della Repubblica, ha sollevato conflitto di competenza davanti a questa Corte, ritenendo che il suddetto principio non debba applicarsi nel caso di specie, in quanto la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia non era suscettibile di essere posta in esecuzione, in quanto il riconoscimento della sentenza straniera era finalizzato solamente alla applicazione degli effetti penali di cui all'art. 12 c.p., comma 1, n.
1. Osserva questa Corte che sussiste un conflitto previsto dall'art. 28 c.p.p., in quanto la Corte d'appello di Ancona e la Corte d'appello di Brescia si sono dichiarate incompetenti a provvedere sulla istanza di condono presentata dal difensore di IS RI. È pacifico in giurisprudenza il principio che, in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sull' applicazione dell1 indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa (V. Sez. 1 sentenze n. 364 del 21.11.2007, n. 19466 del 5.5.2008 e n. 2151 del 20.12.2011). L'art. 738 c.p.p. prevede l'esecuzione di sentenze penali straniere conseguente al riconoscimento, stabilendo che le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, ad ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario. Quindi, anche in ordine a sentenze penali straniere, se riconosciute in Italia, possono sorgere problemi concernenti l'esecuzione delle pene, come nel caso di specie con riguardo all'applicazione del condono. Deve quindi, in base ai principi generali del nostro ordinamento, essere rispettato anche in caso di sentenza penale straniera, se riconosciuta in Italia, il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, e, nell'evenienza in cui il soggetto sia raggiunto da più condanne di giudici diversi, il giudice competente a provvedere sulle questioni concernenti l'esecuzione è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, restando irrilevante l'assenza di un provvedimento di cumulo pene del pubblico ministero.
Nel caso in cui si debba porre in esecuzione in Italia una sentenza emessa da un giudice straniero, questa sentenza diviene esecutiva in Italia con la sentenza di riconoscimento emessa dalla corte d'appello, la quale, per il disposto dell'art. 738 c.p.p., è equiparata ad ogni effetto al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
Pertanto, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza della Corte d'appello di Brescia, cui devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della corte d'appello di Brescia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014