Sentenza 18 gennaio 2001
Decreto decisorio 7 giugno 2012
Decreto decisorio 25 luglio 2012
Accoglimento
Sentenza 15 luglio 2013
Massime • 1
In tema di cassa integrazione guadagni incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR SA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato BUFFONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NAPOLITANI CORRADO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 19105/98 proposto da:
CO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUFOLO DONATO, FRANCO MARTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato BUFFONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NAPOLITANI CORRADO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 5307/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 29/10/97 R.G.N. 28478/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 10 dicembre 1992 la FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANA - S.p.a. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Napoli in funzione di giudice del Lavoro aveva accolto la domanda proposta dal dipendenti GE CO e AR TO, diretta ad ottenere la dichiarazione dell'illegittimità dell'atto datorile con cui erano stati collocati in CIGS.
Con sentenza del 16 gennaio 1998 il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello, respinse la domanda proposta dal lavoratori. Afferma il Tribunale che prima dell'ingresso della legge 23 luglio 1991 n. 223 non esisteva un obbligo datorile di adottare il criterio della rotazione;
ne' questo obbligo discendeva dall'accordo sindacale del 1988, con il cui si delineava "più che altro l'indirizzo" che la società intendeva seguire per superare la crisi in atto;
e l'espresso impegno ivi assunto, "di utilizzare la CIGS senza rotazione, in via immediata nei confronti, per intanto, di quel lavoratori che nell'arco di un biennio siano nelle condizioni anagrafiche di utilizzare strumenti legislativi (prepensionamenti), nonché di quel lavoratori già da tempo collocati in CIGS senza rotazione", non costituiva implicito obbligo di adottare in via generale il criterio della rotazione, impegno che avrebbe richiesto espressa pattuizione;
d'altro canto, "l'aver posto gli appellanti in CIGS a zero ore non costituiva comportamento contrario a quanto previsto dall'accordo sindacale del 30 settembre 1988"; ne' i lavoratori avevano provato altre violazioni ai limiti esterni ed interni del potere sospensivo del datore di lavoro.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono GE CO e AR TO, percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria. Resiste la FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANA - S.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione
Essendo oggettivamente e soggettivamente connessi, i ricorsi proposti da AR TO e GE CO devono essere riuniti. I ricorrenti, premettono di avere dedotto con il ricorso introduttivo la violazione dei criteri interni ed esterni al potere datorile di scelta dei lavoratori (da collocare in CIGS). Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ.
e dell'accordo sindacale del 30 settembre 1998 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, osservano che le clausole contrattuali devono essere interpretate nel senso che possono avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ.); e rilevano che "il Tribunale non ha riportato alcuna clausola che potrebbe suffragare la conclusione cui è giunto"; aggiungono che "l'accordo generava un diritto soggettivo nei confronti di coloro che non si trovassero nelle condizioni del prepensionamento".
Il motivo è infondato. È da premettere che, a differenza dell'art. 1362 II c. cod. civ. (che ha rilievo eventuale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo), previsti dall'art. 1363 cod. civ., sono strumenti necessari ed interdipendenti: passaggi attraverso i quali si snoda il procedimento interpretativo. E pertanto il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza (come l'insufficienza indicata dall'art. 1362 I cod. civ. presuppone, e l'incondizionata affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige), emergendo solo attraverso questo percorso, è da integrare con questi strumenti, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). In tal modo, la censura all'interpretazione, che il giudice di merito abbia dato, di una clausola contrattuale, esige che di questa unitarietà testuale (pur limitata ad una singola clausola) il ricorrente fornisca i necessari elementi nella loro materiale consistenza, nella loro processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione), e con formale autosufficienza (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Ciò, anche ove la censura sia fondata sull'applicazione dell'art. 1367 cod. civ.; poiché, per il principio di conservazione (ratio della norma), nel contrasto fra esigenza di conservazione della clausola ed esigenza di conservazione dell'atto, deve darsi prevalenza a questa seconda esigenza, la lamentata assenza di "effetti" di una singola articolazione contrattuale è accertabile solo attraverso la lettura dell'atto nel suo complesso. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito elementi sufficienti a consentire l'esame della censura.
Nel merito della censura, è da aggiungere che, da un canto, "l'indirizzo" che la società intenda seguire per superare una crisi in atto, costituendo una pur generale linea di comportamento cui la società si vincola (anche per la sua deducibilità, nei confronti delle organizzazioni sindacali, ex art. 28 1. 20 maggio 1970 n. 300), integra di per sè una funzione contrattuale: "effetto" che giustifica l'atto (anche ai fini dell'art. 1367 cod. civ.). D'altro canto, la specifica limitata espressione contrattuale ("utilizzare la CIGS senza rotazione, in via immediata nei confronti, per intanto, di quel lavoratori che nell'arco di un biennio siano nelle condizioni anagrafiche di utilizzare i prepensionamenti, nonché di quel lavoratori da tempo collocati in CIGS senza rotazione") è stata interpretata dal Tribunale con un significato affermativo particolare (impegno a collocare in CIGS senza rotazione alcuni lavoratori) e con un significato negativo generale (assenza di impegno ad adottare il criterio della rotazione per gli altri lavoratori). Ed il significato affermativo (con la sua immediata efficacia, espressa dalle parole "per intanto") pur nella sua limitata estensione, delinea uno specifico obbligo datorile, sufficiente a giustificare la funzione del negozio (l'effetto necessario ai fini dell'art. 1367 cod. civ.), ed il complementare significato negativo (assenza di obblighi nell'assenza delle previste condizioni), che il Tribunale deduce.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione,
i ricorrenti sostengono che, a differenza di quanto affermato dalla sentenza, è onere del datore provare la razionalità della scelta del lavoratore collocato in CIGS.
Il motivo è fondato. Come affermato da Corte cost. 30 giugno 1994 n. 268 (pur in riferimento all'art. 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223), "la determinazione pattizia dei criteri di scelta deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dall'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, bensì il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti con il fine dell'istituto".
E se questi limiti sono previsti in presenza della legge 23 luglio 1991 n. 223, sussistono a maggior ragione in assenza delle relative garanzie (prima dell'ingresso di questa normativa). Ed invero, come questa Corte ha ripetutamente affermato, il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato, bensì sottoposto ai limiti costituiti dal rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la Cassa, dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e dal divieto di discriminazione fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa (e plurimis, e compiutamente, Cass. 6 giugno 1995 n. 6338). Prima dell'ingresso della legge 23 luglio 1991 n. 223, ed in assenza di specifici accordi sindacali, le ragioni che giustificano la scelta datorile sono da ricondurre al parametro delle esigenze tecniche e produttive, in quanto specificamente previste in materia di licenziamenti per "riduzione di personale" (art. 2 settimo comma dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965), meno specificamente quale giustificato motivo di licenziamento (art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604) ed in materia di mobilità (art. 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223), e, più generalmente, in materia di trasferimenti (art. 2103 seconda parte cod. civ.). Come proiezione dell'art. 41 Cost., le predette esigenze costituiscono lo spazio ove, pur attraverso comunicazioni, esami congiunti, trattative, proposte, ed eventuali accordi, con organizzazioni sindacali e pubblici uffici (come per l'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164, e gli artt. 1 e 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223), si esprime il potere datorile di gestione aziendale
(anche ex art. 4 nono comma della predetta legge). Anche dopo l'ingresso di questa legge (che, pur costituendo vincoli di comunicazioni, esami e trattative, non esclude l'indicato potere), il merito di queste esigenze non è sindacabile.
Sindacabile è l'esistenza della scelta, quale causale connessione fra motivo (esigenza aziendale) e singola scelta (in quanto giustificata dall'esigenza); connessione che sia idonea anche a costituire adempimento dei doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e ad escludere ogni discriminazione fra i lavoratori, particolarmente per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa.
E, come questa Corte ha affermato (Cass. 18 marzo 1986 n. 1876, Cass. 6 giugno 1995 n. 6338), incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il rapporto causale fra la scelta del singolo lavoratore da collocare in CIGS e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il relativo potere (conformemente, anche Cass. 9 ottobre 1998 n. 10053). Ciò significa che il datore ha l'onere di provare le ragioni che giustificano la sua scelta.
E, pertanto, il presupposto su cui si fonda l'impugnata decisione, secondo cui è onere dei lavoratori provare la violazione dei limiti posti al potere datorile di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS, è erroneo.
Nè, come questa Corte ha affermato, l'intervento delle organizzazioni sindacali o delle rappresentanze sindacali aziendali è "di per sè idoneo a garantire che la scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione, ancorché effettuata secondo i tempi e le fasi concordate in sede sindacale, non sia frutto di discriminazione a danno di taluni ed in favore di altri dipendenti" (Cass. 6 giugno 1995 n. 6338). E pertanto, nel caso in esame, l'assenza di violazioni dell'accordo sindacale del 30 settembre 1988 (che il Tribunale ritiene come pur marginale argomento della decisione) non escludeva l'eventuale lesione del diritto di singoli lavoratori. In riferimento al secondo motivo, il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi, provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il secondo motivo e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001