Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La circostanza che il giudice abbia preso occasione dalla riapertura del verbale di causa per ammettere le prove ritualmente dedotte in memoria difensiva, non comporta violazione delle regole procedurali in tema di ammissione dei mezzi istruttori, quando nessuna decadenza sia stata dichiarata all'atto della prima chiusura del verbale e pertanto l'ammissione avrebbe potuto aver luogo anche in udienza successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo De Tommaso Presidente
Dott. Vincenzo Trezza Consigliere
Dott. Paolino Dell'Anno Consigliere
Dott. Alberto Spanò Cons. relatore
Dott. Vincenzo Trione Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
la Società Cooperativa Umbria S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, presso l'avv. Prof. Siro Centofanti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL RU, elettivamente domiciliato in Roma, via GERMANICO, 146 presso l'avv. Roberto Muggia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale condizionato - avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 34 del 29 gennaio - 3 febbraio 1997. RG.833/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Uditi gli avvocati Siro Centofanti per la ricorrente e Roberto Muggia per il controricorrente e ricorrente incidentale;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e per il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 596/96 in data 23 maggio - 6 giugno 1996, il TO di Rieti respingeva la domanda proposta da OL RU e intesa ad ottenere la condanna della Società Cooperativa Umbria al pagamento della somma di lire 27.003.977 quale maggiore indennità di trasferta per l'attività svolta nel punto vendita di Terni anziché in Rieti, sua residenza abituale.
Interponeva appello il OL e in esito il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 34 emessa in data 29 gennaio - 3 febbraio 1997, accoglieva il gravame e condannava la convenuta al pagamento della somma richiesta.
A sostegno della decisione osservava che il TO aveva irritualmente ammesso i testi indicati dalla convenuta, due dei quali potevano peraltro essere utilizzati come informatori. Riteneva inesatta l'interpretazione dell'accordo 9 giugno 1987, relativo alla concessione di benefici per i dipendenti destinati a sedi diverse da quella di residenza, facendo notare che non vi era stato alcun mutamento di posizione e pertanto i disagi dovuti al trasferimento non potevano dirsi compensati da una progressione in carriera. Riteneva quindi spettare l'indennità richiesta, atteso che l'esclusione si doveva intendere disposta per coloro che, ottenendo benefici retributivi, non potevano pretendere anche l'indennità di disagio.
Propone ricorso per cassazione la Società Cooperativa Umbria S.r.l., ed avanza cinque motivi.
Resiste con controricorso il OL e propone ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti depositano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo mezzo del ricorso principale si denuncia la violazione dei criteri ermeneutici dettati dal codice civile per gli atti privati e si lamenta in particolare la mancata valutazione del comportamento delle parti, la mancata ricerca della comune intenzione, la violazione dello stesso criterio letterale.
Col secondo mezzo ci si duole della omessa valutazione da parte del Collegio di merito delle risultanze della prova testimoniale espletata dal TO e considerata come erroneamente ammessa ed espletata.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente siccome attinenti entrambi al rispetto delle regole in tema di acquisizione e valutazione del materiale probatorio.
Va anzitutto preso in considerazione il secondo mezzo di ricorso, atto ad influire sull'individuazione degli elementi di fatto sottoposti alla valutazione del giudice del merito. La doglianza è fondata.
È noto che in pratica, specie nei piccoli uffici ove gli avvocati provenienti da Fori circostanti hanno comprensibili difficoltà a presenziare all'udienza dall'ora di apertura fino alla chiusura, vengono talora riaperti i verbali per dare atto dell'intervento di difensori giunti tardivamente e vengono altresi consentite sostituzioni informali di coloro che già si sono allontanati da parte di professionisti presenti in udienza, pur se non muniti della prescritta delega. I provvedimenti dati dal giudice in tali condizioni possono certo essere revocati nel successivo corso del processo sulla base di eventuali doglianze del difensore che alleghi un abuso commesso da chi lo ha sostituito, ma la conseguenza si deve limitare al riesame della decisione già presa e pertanto l'espletamento della prova equivale ad un provvedimento negativo, non suscettibile di successivo riesame o riforma, salva l'ipotesi di decadenza già intervenuta nei confronti della parte che ha chiesto la riapertura del verbale ed ottenuto provvedimenti a suo favore. Nel caso in esame la circostanza che il TO abbia preso occasione dalla riapertura per ammettere le prove ritualmente dedotte in memoria difensiva non comporta una violazione delle regole procedurali in tema di ammissione dei mezzi istruttori, atteso che nessuna decadenza era stata dichiarata all'atto della prima chiusura del verbale e pertanto l'ammissione poteva aver luogo anche in udienza successiva.
Alla luce di tali considerazioni si impone quindi una nuova valutazione delle risultanze di causa ed in particolare una lettura dell'accordo 9 giugno 1987, con la doverosa ricerca della comune intenzione delle parti come desumibile anche dalle deposizioni testimoniali pretermesse dal Tribunale.
Appare comunque non condivisibile, con riferimento al primo mezzo di ricorso, la lettura dell'accordo 9 giugno 1987 come operata dal Tribunale, anche al di fuori di qualsiasi indagine in ordine alle trattative che hanno preceduto la stipula.
La frase presa in considerazione dal Tribunale così recita: "il presente accordo non trova applicazione nel caso di spostamenti dovuti a mutamenti di posizioni anche non comportanti mutamenti nel livello di inquadramento". Non è accettabile la conclusione che lo spostamento da un posto di vendita ad un altro avente maggior fatturato non comporta un mutamento di "posizione" sol perché nessuna differenza viene fatta tra i capi negozio, ai sensi dell'art.15 del CCNL, in funzione del fatturato dell'esercizio commerciale cui sono addetti, posto che ciò equivale a identità di inquadramento e il Tribunale non ha offerto una lettura atta a configurare ipotesi in cui il mutamento di posizione non comporti contemporaneo mutamento nel livello di inquadramento, diversa da quella appunto di assegnazione ad una diversa sede aziendale in cui lo svolgimento dei mansioni analoghe comporti in concreto assunzione di maggiori responsabilità e quindi più favorevoli occasioni di carriera. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame del merito, alla luce dei rilievi sopra svolti, ad altro Giudice di egual grado, che si designa nel Tribunale di Viterbo. Lo stesso Giudice deciderà anche in ordine alle spese dell'intero giudizio.
Rimangono assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, attinenti al mancato esame dell'eccezione di prescrizione, alla quantificazione del credito vantato dal lavoratore, ai criteri di computo di interessi e rivalutazione monetaria, nonché il ricorso incidentale condizionato col quale si rileva l'arbitrario utilizzo quali informatori, senza alcuna richiesta di parte, dei due testi irritualmente sentiti.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Viterbo.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999