Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.
In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai fini dell'estinzione delle relative violazioni contravvenzionali (art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), è rilevante la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore dall'organo di vigilanza, in quanto il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 44369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44369 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 24/10/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2518
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 4732/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RO NO, nato ad [...] il 5 aprile del 1970;
avverso la sentenza del tribunale di Cassino sezione di Sora del 29 giugno del 2006;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 39 giugno del 2006, il tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, condannava RO NO alla pena di euro 600 di ammenda, quale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 35, comma 3 e art. 77, lett. b) perché, quale titolare dell'impresa "Edilizia e Costruzioni", aveva omesso di munire di basi metalliche il ponteggio allestito per la realizzazione della porta d'ingresso di un capannone nonché del reato di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 8 e art. 77, lett. c) perché, nella qualità anzidetta, aveva omesso di munire la scala di accesso al ponteggio dei necessari dispositivi antiscivolo. Fatti accertati il 21 marzo del 2002.
Il tribunale, dopo avere premesso che il prevenuto a seguito del verbale di accertamento aveva eliminato le carenze riscontrate in occasione del primo accesso,ma non aveva corrisposto la penalità in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21;
osservava che la prova della responsabilità emergeva in maniera inequivocabile dal verbale di accertamento acquisito agli atti con il consenso delle parti e che la mancanza di prova in ordine alla formale comunicazione della contestazione non escludeva la responsabilità ma poteva solo consentire all'imputato di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p.. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si considera irrilevante la mancanza di prova della notificazione del verbale di diffida e prescrizione nonché nella parte in cui si assimila l'oblazione di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 a quella di cui all'art. 162 bis;
illogicità della motivazione con riferimento all'individuazione del responsabile in quanto al momento dell'accertamento il prevenuto non era sul cantiere al quale era preposta la signora RO AN. IN DIRITTO
Il collegio rileva che i reati si sono estinti per prescrizione essendo maturato alla data odierna il termine massimo prescrizionale di anni quattro e mesi sei trattandosi di reati accertati il 21 marzo del 2002 per i quali la permanenza era cessata qualche giorno dopo l'ispezione, come risulta dalla sentenza. Invero il giudice del merito ha accertato che in occasione del secondo sopralluogo era emerso che gli inconvenienti prima riscontrati erano stati eliminati. Il ricorso, specialmente con riferimento al primo motivo;
non è manifestamente infondato.
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, oltre a modificare con l'art. 26, aggravandole, le sanzioni previste dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77 per le violazioni del precedente art. 68, ha dettato, con gli artt. 19 e ss., una nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. L'art. 20 prescrive che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, non deve limitarsi a riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen., ma deve anche impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma prorogabile in certe situazioni, ed imponendo se del caso specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ai sensi dell'art. 21, poi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. Se risulti l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa nella misura ivi indicata e quindi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa. Se invece risulti l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza deve darne comunicazione, sia al pubblico ministero sia al contravventore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. In ogni caso, secondo quanto dispone l'art. 23, il procedimento per la contravvenzione è sospeso per legge dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa ovvero non vi ha adempiuto. Infine, ai sensi dell'art. 24, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare nel termine stabilito la sanzione amministrativa. Siffatti adempimenti preliminari devono essere verificati dal giudice.
Nella fattispecie il tribunale ha dato atto che le prescrizioni erano state osservate ma ha aggiunto che non v'era la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore ed ha ritenuto irrilevante tale prova perché il prevenuto avrebbe comunque potuto chiedere l'oblazione a norma dell'art. 162 bis c.p.. Invece la prova era rilevante per la prosecuzione del processo penale perché il rituale esperimento della procedura amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 19 e ss. costituisce una condizione di proseguibilità dell'azione penale. La facoltà concessa all'imputato di chiedere l'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni dianzi citate e non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994 o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista dal citato D.Lgs., fermo restando però che tale la procedura deve comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. più volte citato accertare che siano stati svolti tutti i passaggi della procedura stessa (cfr Cass. 18 dicembre 1998 n 13340). Nella fattispecie non v'è la prova che il contravventore sia stato, anche senza una formale diffida, invitato a pagare. Tale prova non poteva essere considerata irrilevante, come affermato dal tribunale, perché l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge ai fini della procedibilità dell'azione doveva essere puntualmente verificato dal giudice, come dianzi precisato, e non poteva desumersi automaticamente dal fatto stesso della prosecuzione dell'azione penale e peraltro nel caso in esame siffatto adempimento non è stato dal tribunale ritenuto, sia pure presuntivamente, effettuato, ma è stato al contrario considerata irrilevante la prova della sua effettuazione. Invece il tribunale, avendo constatato che non v'era la prova della comunicazione con l'invito a sanare l'addebito, avrebbe dovuto rimettere l'imputato nel termine.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati ascritti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007