Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 44369
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Sentenza 24 ottobre 2007

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In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai fini dell'estinzione delle relative violazioni contravvenzionali (art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), è rilevante la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore dall'organo di vigilanza, in quanto il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 44369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44369
    Data del deposito : 24 ottobre 2007

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