Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 1
La nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di ufficio, ove l'imputato aveva in precedenza eletto domicilio, anziché in quello successivamente dichiarato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, rimanendo, comunque, priva di effetti se non è dedotta tempestivamente, in quanto essa è soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, poiché il difensore di fiducia, comparso nel giudizio di appello, era stato nominato con designazione in calce ad una memoria che conteneva l'indicazione della data dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 44880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44880 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/07/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2457
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 6853/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OY MA, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/10/2013 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Vegliante Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città assolvendo OY MA dal reato di ricettazione e rideterminando la pena nei suoi confronti per il reato previsto dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, lett. c) in mesi quattro di reclusione e 3.000,00 Euro di multa.
OY MA, ad esclusione dei reati per i quali è stato assolto in primo ed in secondo grado, risponde del residuo reato previsto dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, lett. c) perché, non avendo concorso nella duplicazione o riproduzione, deteneva per la vendita o la distribuzione 70 CD musicali e 50 DVD film, con custodia, illecitamente duplicati, per i quali è prescritta l'apposizione del contrassegno Siae e privi del contrassegno medesimo. In Salerno il 23 gennaio 2007. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, l'imputato ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidando il gravame a tre motivi con i quali deduce:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) sul rilievo che, anteriormente alla fissazione del giudizio d'appello, il ricorrente aveva modificato la precedente elezione di domicilio, espressamente dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione relativa al processo in Vercelli (nuovo domicilio dichiarato), e nonostante ciò il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificato al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, nomina nel frattempo superato a causa della nomina del difensore di fiducia, conseguendo da ciò la nullità della vocatio in ius e, per propagazione, della sentenza;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) avendo il giudice d'appello, a seguito dell'assoluzione per il reato di ricettazione, omesso di indicare i criteri per la determinazione della pena;
3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) sulla ritenuta aggravante e in ordine all'accertamento in concreto del contenuto dei supporti in sequestro ed in ordine all'applicabilità al caso concreto degli effetti della sentenza Schwibbert della Corte di Giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Quanto al primo motivo, avuto riguardo al contenuto degli atti processuali ai quali la Corte può accedere in considerazione della natura processuale del vizio denunciato, risulta che la nullità eccepita deve ritenersi sanata.
Posto che la citazione risulta notificata al difensore di ufficio presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio e posto che risulta il successivo atto di dichiarazione di domicilio in luogo diverso (Vercelli) da quello indicato nella precedente elezione (comunque non espressamente revocata), risulta altresì che la nomina del difensore di fiducia, per la fase dell'impugnazione, è intervenuta in calce alla memoria prodotta dalla difesa fiduciaria alla Corte distrettuale contenente la data di fissazione dell'udienza dibattimentale di appello, con la conseguenza che l'atto ha raggiunto lo scopo, essendo certo che l'imputato fosse a conoscenza della data della vocatio in ius, e peraltro il difensore, comparso all'udienza dibattimentale, nulla ha eccepito al riguardo.
Ne consegue che la nullità - derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di ufficio, ove l'imputato aveva in precedenza eletto domicilio, anziché nel domicilio successivamente dichiarato dall'imputato stesso - deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010, Cusmano ed altri, Rv. 247033).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, in conseguenza dell'assoluzione in appello dal reato di ricettazione e in conseguenza delle assoluzioni pronunciate in primo grado, al ricorrente residuava una sola imputazione con riferimento alla quale la Corte territoriale ha, tenuto anche conto dell'ulteriore abbattimento determinato dalla concessione delle attenuanti generiche, determinato la pena nel rispetto dei limiti edittali previsti per il reato ritenuto in sentenza.
4. Il terzo motivo, oltre ad essere nuovo perché non sollevato con i motivi di appello e oltre ad essere aspecifico, è anche manifestamente infondato in quanto, da un lato, la Corte territoriale ha dato atto che l'imputato è stato sorpreso dagli agenti di polizia proprio mentre era intento alla vendita a terzi del materiale sequestrato e, dall'altro, la questione specifica dell'irrilevanza degli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Schwibbert è stata oggetto di diffusa analisi da parte del primo giudice che ha ricordato come il reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1, lett. c) è integrato con il perfezionamento delle condotte ivi descritte (tra cui la detenzione per la vendita)
indipendentemente dal fatto che i supporti contengano o meno il marchio della Siae, essendo sufficiente la prova, che può essere data con ogni mezzo e che qui non rileva non essendo il punto oggetto di gravame, della detenzione non originale dei supporti, abusivamente riprodotti e duplicati, concernenti le opere tutelate. È di tutta evidenza infine che su tale aspetto al giudice d'appello non incombeva alcun onere motivazionale non essendogli stata devoluta con il gravame la relativa questione.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2014