Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE004 73/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE SECS DA CIVILE Opposizione A DECRETO Ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 11994/99 - Cron. 1111 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere- Rep. 150 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Ud. 20/06/01 Consigliere -CORTE SUPREMA D' CASSAZIONE Dott. Carlo CIOFFI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 310 per diritti Il 17 GEN. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIAGE COMUNE RAIANO, in persona del Sindaco p.t. Enio MASTRANGOLI, elettivamente domiciliato in ROMA,V.LE PARIOLI 180, difeso dagli avvocati SANINO है MARIO, MARCHESE TOMMASO, giusta delega in atti;
13000 - ricorrente
contro
LERZA TOBIA;
DH676462 - intimato €1,55 L3000 avverso la sentenza n. 10/99 della Corte d'Appello di CANCELLERIA L'AQUILA, depositata il 03/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 DH676463 Consigliere Dott. Alfredo 1036 udienza del 20/06/01 dal -1- COR PREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rila ja copia legale iss prosecusione MENSITIERI;
al Sig. SANINO per diritti € 81b udito l'Avvocato Francesco BRASCHI, per delega 18 DIC 2002 il - IL CANCELLIERE dell'avv.M.SANINO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 24 aprile 1992 il Comune di Raiano proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Sulmona per il pagamento, in favore del geometra Tobia ER, della somma di L. 193.725.473 ed accessori a titolo di compenso di attività professionale dal medesimo svolta. Chiedeva l'opponente al Tribunale di quella città la revoca dell'opposto decreto dopo aver addotto: -che la competenza apparteneva ad un Collegio t arbitrale, in forza di apposita clausola l compromissoria contenuta nella convenzione allegata alla delibera di Giunta con la quale il ER, A unitamente ad altri professionisti, era stato progettazione di opere didesignato per la riparazione e ristrutturazione di edifici danneggiati da eventi sismici;
che esso Ente era carente di legittimazione passiva, dato che, dopo la richiamata delibera di Giunta, aveva dato in concessione alla Soc. CEREA la progettazione e l'esecuzione delle opere in discorso, stabilendo che i professionisti designati 3 avrebbero avuto contatti per l'esecuzione dell'incarico esclusivamente con detta Società la quale avrebbe, altresì, proceduto al pagamento dei compensi;
- che i crediti, peraltro, non erano esigibili siccome soggetti all'espressa condizione del previo finanziamento delle opere, in realtà non finanziate. Si costituiva in giudizio l'opposto il quale, dopo aver precisato di non aver stipulato alcuna convenzione che prevedesse la clausola compromissoria, di aver regolarmente espletato l l'incarico secondo il mandato ricevuto, e di aver l depositato gli elaborati approvati ed utilizzati A concludeva per il rigetto dal Comune, dell'opposizione. Con sentenza del 24.5.93 il Tribunale rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. Proposto gravame dal soccombente la Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza 27.10.98 3.2.99, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Raiano sulla base di due 4 motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione applicazione dell'art. 17 del RDe mancata 18.11.1923 n. 2440, violazione dell'art. 1421 CC, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio. Rileva il ricorrente che la Corte del merito in sede di gralame rilehdil mo comunque 1 ha totalmente omesso di esaminare la eccpital 'ex officio" non essendosi sul punto pronunciato il primo giudice, questione di nullità del contratto d'opera professionale intercorso tra esso Comune ed il geometra ER, per difetto della forma scritta richiesta ad "substantiam" a norma dell'art. 17 del citato R.D., quando del negozio sia parte la Pubblica Amministrazione, essendo irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, costituendo essa mero atto interno e preparatorio del negozio medesimo. La doglianza non può essere accolta. 5 Innanzi tutto, contrariamente all'assunto del ricorrente, non risulta che il predetto abbia mai eccepito nelle pregresse fasi di merito la nullità del contratto d'opera professionale intercorso con il Comune di Raiano per difetto della forma scritta richiesta "ad substantiam" quando di tale contratto sia parte, come nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione. Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Sulmona il Comune di Raiano aveva infatti rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al rapporto у ч dedotto in giudizio avendo affidato in concessione alla società C.AR.E.A. la progettazione e l'esecuzione degli interventi edilizi, tal che con tale società si era eventualmente instaurato il rapporto con il professionista, aveva in ogni caso dedotto l'assoluta inesigibilità del preteso credito del ER, ove vantato nei propri confronti, non essendosi verificata la condizione, contrattualmente stabilita del finanziamento delle opere da progettare (con ciò implicitamente riconoscendo l'esistenza di un valido incarico professionale), ed aveva infine eccepito 6 l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di un Collegio arbitrale, in virtù di una convenuta clausola compromissoria. Nel gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva riconosciuto la regolare costituzione del rapporto professionale, confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore del ER, il Comune, lungi dal muovere osservazioni in ordine alla validità, sotto il profilo della forma, del rapporto negoziale "inter partes", ne aveva anzi sostenuto il valore le parti eseguito le “integrale”, avendo prestazioni richiamate nell'atto di conferimento dell'incarico senza sollevare alcuna tempestiva e A specifica contestazione, con conseguente perfetta formazione del consenso al momento dell'accet- tazione dell'incarico medesimo, ribadendo più avanti, nell'atto di appello che "la specifica contestazione dell'opponente (Amministrazione Comunale) non riguarda (va) il perfezionamento del contratto, eseguito dalle parti, bensì il rispetto delle condizioni che regolament (avano) il rapporto". Stando così le cose non si vede proprio come il ricorrente possa validamente proporre in questa 7 unasede, e per la prima volta in senso assoluto, questione di nullità per difetto di forma del contratto d'opera professionale che ne оссира, sicuramente non rilevabile neppure "ex officio" essendovi stata sulla validità del contratto medesimo una esplicita statuizione del primo giudice, non solo non impugnata con specifici motivi di gravame, ma anzi espressamente accettata e fatta propria dal Comune negli stessi motivi del gravame di merito. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione t e falsa applicazione dell'art. 2697 cc in relazione t all'art. 636 cpc, nonché omessa motivazione. A Osserva il ricorrente che, spettando a controparte, attore sostanziale, la dimostrazione della esistenza del proprio diritto non potendosi estendere al giudizio ordinario la speciale efficacia probatoria riservata alla parcella opinata in sede monitoria, su di essa il giudice di prime cure non avrebbe potuto fondare la propria decisione. Era quindi ammissibile il motivo di gravame relativo alla prova delle prestazioni professionali e alla loro determinazione, donde la erroneità 8 della contraria statuizione sul punto del giudice d'appello. La censura è meritevole di accoglimento. Il Tribunale di Sulmona aveva ritenuto sufficiente, ai fini della conferma del decreto ingiuntivo, senza necessità di ulteriore specifica attività istruttoria, il riconoscimento in sede monitoria degli importi dovuti a ER sulla base delle parcelle corredate del parere favorevole del Consiglio dell'Ordine professionale, visto che il Comune che tanto sollecito e tenace era stato nel sollevare eccezioni, pur di sottrarsi al pagamento, t non aveva tuttavia mosso alcuna contestazione circa t la misura dei compensi. Aveva, in verità, secondo A il primo giudice, lamentato ritardo nell'espletamento dell'incarico e presunte carenze nella esecuzione delle progettazioni, ma nessun elemento di prova aveva fornito al riguardo. E d'altro canto, il fatto che il Consiglio Comunale aveva approvato gli elaborati progettuali senza osservazioni, induceva ad escludere che vi fossero rilievi da fare in un senso o nell'altro. Nel censurare sul punto la decisione di prime cure aveva rilevato il Comune che ai fini della prova dell'entità del compenso dovutogli, il cui 9 onere ricadeva sul professionista, non era sufficiente la parcella vistata dall'Ordine vuoi perché non vi era stata alcuna dimostrazione della delle somme liquidate alle vocirispondenza previste per i lavori pubblici nel Mezzogiorno, vuoi perché non era stato effettuato alcun controllo sul valore economico dell'attività svolta dal ER, accettabile anche attraverso una ctu (tutta questa attività difensiva era stata, secondo l'appellante, preclusa all'amministrazione essendo stata del tutto omessa la fase istruttoria nel processo di primo grado). La Corte del merito ha ritenuto inammissibile la su riferita contestazione in ordine al 11'quantum" t in quanto sollevata, per la prima volta, in sede di A appello. Ma così opinando il giudice non ha tenuto conto del fatto che con il motivo di gravame relativo alla prova delle prestazioni professionali e alla loro determinazione l'attuale ricorrente aveva legittimamente impugnato, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo ancora vigente, uno specifico punto 7 trattato dalla statuizione di primo grado, da cui era scaturita una decisione da lui ritenuta illegittima. 10 Rigettato il primo motivo di ricorso, la gravata sentenza va pertanto su tale punto cassata con rinvio della causa per nuovo esame a giudice di pari grado, che si designa nella Corte d'appello di Roma, la quale si pronuncerà sul motivo di gravame di merito erroneamente ritenuto inammissibile e provvederà altresì sulle spese del giudizio di l t legittimità. A
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa, in relazione al motivo 1097/29,11 accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la caus a, anche per le spese del giudizio di legittimità, 456T 41,32 TOT170, 43 alla Corte d'appello di Roma. 806517 frames Soutons Roma 20 giugno 2001. Alfred Mention exam 782,43 A IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania CORTE SUPREMA CASSAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIAGET. 2002 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 Si attesta la registrazione Roma serie 4 al n. 1955 versate € 182.43 IL CANCELLIERE C1 apposta in calce alla copia autentica امة 1 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) rancebuffal 11