Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 2
La domanda proposta, dal dipendente pubblico, per ottenere dall'ente datore di lavoro il compenso di un'attività lavorativa svolta, è devoluta - anteriormente ai nuovi criteri di riparto dettati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego quando le prestazioni dedotte trovino il loro titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, senza che rilevi l'espletamento dell'attività fuori del normale orario di lavoro, ovvero, ove difetti tale presupposto (e, quindi, allorché si tratti di attività prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente e priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego), alla cognizione del giudice ordinario. (Principio affermato dalle S.U. con riferimento all'incarico di ingegnere capo per un'opera infrastrutturale da realizzare a Napoli in conseguenza del terremoto del 1980, conferito ad un dipendente regionale assunto ai sensi dell'art. 84 della legge n. 219 del 1981 come responsabile di servizio).
L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, ne' incida sulla decisione. (Nella specie, in un procedimento d'appello, l'appellato si era regolarmente costituito, mentre nell'epigrafe della sentenza esso era indicato come contumace; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, rilevando che non si era verificata alcuna illegittima limitazione dell'attività difensiva della parte e che la motivazione della sentenza impugnata smentiva la doglianza relativa al mancato esame delle sue difese).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLO MILETO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO DI FALCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BA SC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLONI 78, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ANAGNI, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO CATTANEO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PREFETTO DI NAPOLI, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO EX L. 1981/219;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3870/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 10/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli avvocati Brunello MILETO, per delega dell'avvocato Aldo DI FALCO, Massimo Filippo MARZI, per delega dell'avvocato Ugo CATTANEO, SABELLI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso, con correzione motivazione della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli l'ing. FR MB conveniva in giudizio il C.I.P.E. (Comitato Interm0inisteriale per la programmazione economica), il Prefetto di Napoli e la Provincia di Napoli, esponendo di essere stato assunto con contratto a tempo determinato dal Presidente della Giunta della Regione Campania (commissario straordinario di Governo) in base all'art. 84 della legge n. 219/1981 e di aver operato dall'agosto 1986 come responsabile del servizio denominato area 3, competente per i comparti residenziali di Cercola e Volla e per le opere "asse viario a scorrimento veloce Centro Direzionale Cercola Pomigliano d'Arco" e "nuova linea ferroviaria a doppio binario S.Giorgio - Volla - Casoria"; di essere stato nominato con decreto commissariale del 21 ottobre 1986 ingegnere capo per l'opera "ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Circonvallazione Esterna di Napoli - 30 lotto", che non rientrava nelle competenze del servizio area 3. Il ricorrente chiedeva quindi il pagamento dei compensi dovuti per tale attività di ingegnere capo, commisurati secondo la previsione del decreto di nomina all'importo dei lavori eseguiti.
Costituitosi il contraddittorio tra le parti, il Pretore adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, affermando che la pretesa azionata trovava titolo nel rapporto di pubblico impiego dell'ing. MB. Con sentenza del 10 luglio 2000 il Tribunale di Napoli, in riforma di tale decisione, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice. Nella motivazione si rilevava che l'opera espletata dal MB come ingegnere capo per la "ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Circonvallazione Esterna di Napoli" riguardava un'attività del tutto distinta da quella svolta come dipendente, risolvendosi In una prestazione di lavoro autonomo di carattere professionale espletata fuori dell'orario di ufficio, relativa all'approvazione dei programmi costruttivi e dei progetti urbanistici ed esecutivi, in relazione a lavori eseguiti non dalle strutture pubbliche ma da imprese concessionarie.
Avverso questa sentenza l'Amministrazione provinciale di Napoli propone ricorso per cassazione con due motivi, al quale l'Ing. MB resiste con controricorso.
Con ordinanza del 6 luglio 2001 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al CIPE, al Prefetto di Napoli e al Commissario straordinario di Governo presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita con controricorso. L'ing. MB ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione Provinciale di Napoli, mediante la denuncia di violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 101 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art.161 cod. proc. civ., rilevando che il Tribunale ha erroneamente indicato l'amministrazione appellata come non costituita, e non ha quindi valutato le difese svolte dalla parte, violando il principio della difesa e la regolarità del contraddittorio.
Il motivo non merita accoglimento. L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non ha determinato in concreto qualche pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, ne' ha inciso sulla decisione (Cass. 26 gennaio 1995 n. 912, 8 novembre 2001 n. 13838); nella specie, l'amministrazione ricorrente non ha specificato quali limitazioni all'esercizio del diritto alla difesa siano derivati dall'erronea indicazione (risultante dall'epigrafe della sentenza impugnata) della parte come contumace, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato. D'altro canto, la motivazione della decisione impugnata smentisce la doglianza. relativa all'esame delle difese svolte dalla stessa parte, perché fa espressamente riferimento (per rilevarne l'assorbimento) all'appello incidentale da questa proposto. Con il secondo motivo, che contiene la denuncia dei vizi di violazione dell'art. 37 cod. proc. civ., nonché omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione, si censura la statuizione sulla giurisdizione;
l'amministrazione ricorrente deduce che la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la pretesa azionata riguarda il compenso di prestazioni lavorative rese dal pubblico dipendente in regime di subordinazione e comprese nei compiti propri della sua categoria di inquadramento, pur esorbitando dalle mansioni tipiche. La censura è fondata. L'avviso espresso nell'udienza di discussione dal Procuratore Generale - secondo cui la "causa petendi" della domanda formulata dall'attore in primo grado riguarda un rapporto di lavoro autonomo dedotto dalla parte, sicché la cognizione spetta al giudice ordinario, al quale compete accertare l'esistenza o meno del diritto azionato - non può essere condiviso. Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, individuato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in base al criterio del petitum sostanziale, vale a dire di quanto sia stato effettivamente domandato, al di là della mera prospettazione e cioè della qualificazione giuridica che l'istante attribuisce alla situazione soggettiva di cui chiede la tutela. L'applicazione di questo criterio, al fine di risolvere la questione di giurisdizione, implica l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di Cassazione è in questa materia anche giudice del fatto) attraverso un esame diretto che non si limita alle enunciazioni ed indicazioni dell'attore, ma si estende ai dati acquisiti al processo, al fine di vagliarne la corrispondenza alle allegazioni della parte.
In questo giudizio la qualificazione giuridica del rapporto va dunque compiuta dalle Sezioni Unite, in quanto costituisce il presupposto necessario per la determinazione del giudice avente giurisdizione sul rapporto medesimo, anche se la statuizione sul punto non pregiudica le questioni relative alla proponibilità della domanda e alla spettanza del diritto (cfr. Cass. 29 marzo 1971 n. 901, 17 novembre 1978 n. 5345, 11 febbraio 1982 n. 836, 15 febbraio 1994 n. 1470, 18 luglio 1994 n. 6706). In base a queste regole va risolta la questione di giurisdizione prospettata nel caso di specie (in cui non trova applicazione, avuto riguardo all'epoca dello svolgimento dell'attività in questione, la disciplina posta dal d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998), atteso che la domanda proposta dal dipendente pubblico per ottenere dall'ente datore di lavoro il compenso di un'attività lavorativa svolta è devoluta alla cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego quando le prestazioni dedotte trovano il loro titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, ed appartiene invece al giudice ordinario quando manchi tale presupposto. Si deve infatti affermare, come per casi analoghi già esaminati da questa Corte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le controversie che, investendo gli obblighi di natura retributiva degli enti pubblici non economici, si ricollegano in via immediata al rapporto di pubblico impiego che li lega ai propri dipendenti, a meno che non si tratti di attività prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente e priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego (Cass. Sez. Un. 15 febbraio 1994 n. 1469, 22 dicembre 1994 n. 11052, 23 febbraio 2000 n. 34). Nel caso in esame, l'ing. MB ha prospettato l'estraneità al proprio rapporto di impiego dell'incarico di ingegnere capo, sul rilievo della diversità dei compiti propri di tale funzione rispetto al contenuto delle prestazioni espletate nell'ambito della struttura commissariale.
Questo dato non vale peraltro ad escludere il collegamento immediato dell'attività in questione con il suddetto rapporto, collegamento che dipende dalla relazione esistente tra l'attività stessa e l'apparato amministrativo dell'ente pubblico (cfr. Cass. Sez. Un. 11052/1994 cit.). Su questo piano, si deve considerare che la realizzazione dell'opera, come risulta dal decreto 21 ottobre 1986 n. 3020 del Commissario Straordinario del Governo (prodotto in atti) rientrava nel programma straordinario curato dall'ente pubblico secondo la disciplina della legge 14 maggio 1981 n. 219, ed era stata affidata in concessione ad un consorzio di Imprese;
la nomina dell'ingegnere capo, spettante al predetto ente, comportava l'assegnazione a questa figura dei compiti tipici di controllo dell'esatta esecuzione delle opere, e proprio in relazione alla natura di queste attribuzioni - come si evince ancora dal citato decreto - l'ente aveva deliberato. nell'ambito dei suoi poteri organizzatori e per la realizzazione dei propri fini istituzionali, di affidare l'incarico a persona scelta "nell'ambito della struttura commissariale e tra funzionari di provata capacità ed esperienza". Ciò consente di affermare che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - il compito svolto dal dipendente rientrava nell'attività dell'ente, corrispondendo d'altro canto al contenuto professionale della qualifica riconosciuta in tale struttura. Non rileva poi la circostanza dell'espletamento dell'attività fuori del normale orario di lavoro, che può eventualmente incidere sulla misura del compenso, ma non sull'attinenza alla posizione di lavoro;
è ugualmente Irrilevante il fatto che il compenso delle prestazioni fosse commisurato ad una percentuale dei corrispettivi dovuti ai concessionari per l'esecuzione delle opere, e trattenuto a loro carico dall'ente (v. per considerazioni analoghe Cass. Sez. Un. n. 34/2000 cit.). Le ulteriori vicende dell'espletamento dell'incarico in epoca successiva al passaggio dell'ing. MB nei ruoli della Regione Campania non incidono infine sulla riferibilità delle prestazioni in questione al rapporto di pubblico impiego.
In accoglimento del motivo di ricorso, va quindi dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso. In accoglimento del secondo motivo, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002