Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 2881
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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La domanda proposta, dal dipendente pubblico, per ottenere dall'ente datore di lavoro il compenso di un'attività lavorativa svolta, è devoluta - anteriormente ai nuovi criteri di riparto dettati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla cognizione del giudice del rapporto di pubblico impiego quando le prestazioni dedotte trovino il loro titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, senza che rilevi l'espletamento dell'attività fuori del normale orario di lavoro, ovvero, ove difetti tale presupposto (e, quindi, allorché si tratti di attività prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente e priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego), alla cognizione del giudice ordinario. (Principio affermato dalle S.U. con riferimento all'incarico di ingegnere capo per un'opera infrastrutturale da realizzare a Napoli in conseguenza del terremoto del 1980, conferito ad un dipendente regionale assunto ai sensi dell'art. 84 della legge n. 219 del 1981 come responsabile di servizio).

L'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, ne' incida sulla decisione. (Nella specie, in un procedimento d'appello, l'appellato si era regolarmente costituito, mentre nell'epigrafe della sentenza esso era indicato come contumace; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, rilevando che non si era verificata alcuna illegittima limitazione dell'attività difensiva della parte e che la motivazione della sentenza impugnata smentiva la doglianza relativa al mancato esame delle sue difese).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 2881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2881
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

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