Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 29684
CASS
Sentenza 26 maggio 2008

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Qualora si succedano nel tempo, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo alla stregua del principio "tempus regit actum", che riguarda solo la successione nel tempo di leggi processuali, ma non delle interpretazioni di queste ultime. (Fattispecie relativa ad intercettazioni ambientali eseguite nella sala colloqui di un istituto di pena mediante impiego di impianti esterni senza alcuna motivazione circa l'insufficienza o l'inidoneità di quelli in dotazione alla Procura e i cui esiti erano stati posti dal giudice di merito a fondamento di una condanna sulla base di un'interpretazione prevalente della loro legittimità nella giurisprudenza dell'epoca della Corte di cassazione, la quale ha tuttavia annullato la condanna stessa, ritenendo di dovere applicare l'opposto principio affermato in seguito dalle Sezioni unite con sentenza 31 ottobre 2001 n. 42792, al quale avevano successivamente aderito le sezioni semplici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 29684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29684
    Data del deposito : 26 maggio 2008

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