Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
In tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2017, n. 22652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22652 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
Azi. 94 22652-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA 571/17 Dott. Rocco Marco BLAIOTTA -Presidente - n. Dott. Gabriella CAPPELLO - Consigliere rel.- Dott. Antonio EOnardo TANGA - Consigliere REGISTRO GENERALE n. 7062/2017 CENCI - Consigliere - Dott. Daniele Dott. Giuseppe PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA EO n. 29/04/1990 avverso la ordinanza n. 982/2016 del TRIBUNALE della LIBERTA' di REGGIO CALABRIA del 17/10/2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Carmine STABILE, il quale ha concluso per il rigetto;
udito l'Avv. Bruno Poggio del foro di Reggio Calabria in sostituzione dell'Avv. Francesco Calabrese del foro di Reggio, Calabria come da nomina a sostituto processuale depositata in udienza, per Morabito, il quale si è riportato ai motivi. де Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato RA EO avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di quella città ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 e 1 bis lett. a) d. P. R. 309/90. 2. Questo, in sintesi, il fatto descritto nella C.N.R., richiamata nell'ordinanza impugnata. Il 20 settembre 2016, personale della Guardia di Finanza, in servizio di controllo coordinato tra pattuglie civili e palesi, aveva notato che il conducente di un'autovettura, alla vista della pattuglia palese, aveva svoltato bruscamente e ad alta velocità. Ne era derivato un rocambolesco inseguimento, ad esito del quale l'auto veniva fermata e il suo conducente identificato nell'odierno indagato. Costui, richiesto di spiegare i motivi del suo comportamento e l'eventuale possesso di oggetti illeciti, negava la circostanza. Successiva perquisizione personale (giustificata dalla presenza di un vistosa protuberanza sotto i vestiti) consentiva di rinvenire all'interno dei pantaloni del soggetto una busta di cellophane trasparente contenente 30 grammi circa di sostanza risultata cocaina all'esame speditivo drop-test; la somma di euro 300,00 in contanti sulla persona del RA e quella di euro 2.500,00 in biglietti di vario taglio, occultata all'interno del vano cambio dell'auto, sotto la copertura in plastica ed all'altezza del poggiapiedi lato guidatore.
3. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di norme processuali, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, in relazione al diniego dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, in difetto di analisi tossicologica e tenuto conto del mancato accertamento sulla concreta efficacia del principio attivo. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio motivazionale e violazione di norme processuali in relazione alla adeguatezza e proporzionalità della misura, profili sui quali assume l'apoditticità della motivazione, ancorata a giudizi meramente congetturali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nell'ordinanza impugnata si è dato atto che la difesa nulla aveva dedotto circa il piano indiziario, limitandosi a censurare la qualificazione del fatto, contestando il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e quello di adeguatezza della sola misura infra muraria. ge 2 Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale ha escluso la minore offensività del fatto, alla luce del dato ponderale e delle particolari circostanze della condotta (occultamento della droga addosso e possesso di una rilevante somma di denaro in contanti), elementi che ha considerato sintomatici di una non occasionale attività di spaccio. Quanto alle esigenze cautelari, quel giudice ha valutato la sussistenza di quella special preventiva, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose alla luce delle modalità dell'azione e delle circostanze della condotta, sintomatiche del carattere non occasionale dell'attività illecita, oltre che del sicuro inserimento del RA nel mercato illecito del traffico di stupefacenti, altresì considerati i suoi precedenti per rapina, furto e ricettazione ed in materia di armi, dimostrativi di una indiscutibile inclinazione al delitto. Infine, il Tribunale ha escluso la possibilità che le esigenze cautelari possano essere salvaguardate con misura meno gravosa (come quella auto custodiale, anche con presidio elettronico), poiché la stessa non sarebbe in grado di prevenire i contatti del RA con il circuito illecito e con l'ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti, altresì rilevando che quella in atto è misura proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, tale da orientare negativamente la prognosi circa la futura contenibilità della pena nel limite dei tre anni e della fruibilità del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., tenuto anche conto dei precedenti annoverati.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, le valutazioni del Tribunale sono giuridicamente corrette, conformi al dato di legge, coerenti con il dato fattuale riportato in ordinanza e scevre da vizi di illogicità, incoerenza intrinseca ° contraddittorietà. Il Tribunale, infatti, non ha valorizzato il solo dato ponderale, ma ha considerato anche le modalità dell'occultamento e il rinvenimento di una somma di denaro particolarmente elevata, tale da assurgere a rango di elemento altamente sintomatico di uno spaccio tutt'altro che occasionale (cfr. sez. 6 n. 45694 del 28/09/2016, Rv. 268293). Sul punto, si è già chiarito che la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente a dosi conteggiate a "decine" (cfr. sez. 6 n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068). Quanto all'accertamento in ordine al principio attivo della sostanza sequestrata, la doglianza difensiva si scontra con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione degli indizi gravi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, 3 де non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia" (cfr. Sez. 6 n. 44789 del 30/09/2003, Rv. 227732; Sez. 4 n- 3380 del 15/12/2009 Cc. (dep 26/01/2010), Rv. 246417), rilevandosi che, nel caso all'esame, oltre al quantitativo ricavabile al semplice esame del narcotest, già sufficiente ai fini cautelari, la condotta è stata valutata anche con riferimento al dato ricavabile dalla entità della somma di denaro in contanti trovata in possesso del RA, sul punto considerandosi altresì che, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza sono "...del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia ecc.. (cfr. Sez. 5 n. 5130 del 04/11/2010 Ud. (dep. 11/02/2011), Rv. "1 249703).
5. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale la parte ha censurato la valutazione della adeguatezza, idoneità e proporzionalità della misura, che è, al contrario, sorretta da una puntuale applicazione della normativa di settore, anche all'indomani della novella di cui alla legge n. 47 del 2014 e da un percorso argomentativo ancora una volta logico, coerente con i dati fattuali e non contraddittorio, che preclude il sindacato di questo giudice.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. Deciso in Roma il 04 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Blais t Rocco Marco Blaiotta Gabriella Cappello Gonellocappell - Depositata in Cancelleria Oggi. -9 MAG. 2017 Il Funzionario Giudiziario SUMRO Patria Ciorra