Sentenza 30 settembre 2003
Massime • 1
In tema di traffico si sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione degli indizi gravi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2003, n. 44789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44789 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pasquale Troiano Presidente
1. Dott. Saverio Mannino Consigliere
2. Dott. Antonio S. Agrò Consigliere
3. Dott. Francesco Ippolito (rel.) Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, emessa in data 7/5/2003;
Letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
Udita la relazione del Cons. F. Ippolito;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale, L. D'Ambrosio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
EP AN ricorre per cassazione avverso la suindicata ordinanza del tribunale del riesame, che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli da g.i.p. del Tribunale di Tivoli con provvedimento 16/4/2003 per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 T.U. 309/90 (in concorso con MA VA, ND UL e AN NI), in relazione all'importazione di kg. 28 di cocaina trasportata dalla Spagna in Italia, all'interno di un doppio fondo realizzato su un autocarro guidato dal VA.
Il ricorrente deduce inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla quantità e qualità della sostanza stupefacente sequestrata, non potendosi fare affidamento sul cosiddetto narcotest per ritenere che la sostanza s'identificasse in cocaina.
In accoglimento della richiesta del procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di commercio di stupefacenti, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione degli indizi gravi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia (Cass. 2782/1997, Blendi, 209678). Nel caso in esame, inoltre, risulta motivato anche dal contesto (intercettazioni telefoniche, predisposizione del doppio fondo per l'occultamento della sostanza nell'autocarro, viaggio in Spagna, rinvenimento della sostanza occultata in tale sito, comportamento dei coindagati) il convincimento del Tribunale che fosse cocaina la sostanza importata in notevole quantità (28 chilogrammi), con tanta attenzione e con dispiegamento di mezzi finanziari e materiali dalle persone sopra indicate.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e alla pena pecuniaria, che si ritiene di determinare in euro 1.000 in relazione alla pretestuosità del motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di 1.000 (mille) euro in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.