Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI SAZIONE Oggetto Trasferimento di quote di SEZ TERZA CIVILE società in a.s. Processo di esecuzione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 10563/99 - Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Cron. 2186 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere 312 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 19/10/01 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.10 per diritti sul ricorso proposto da: 12.9 GEN 2002... AS OR IO e AS OR LL IN IL CANCELLIERE PROPRIO E NELLA QUALITA' DI EREDI DI ATTILIA MONTRUCCHIO VED. AS OR, elettivamente 14, domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che li €1,55 L.3000 difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato CANCELLERIA ANTONIO LUONGO, giusta delega in atti;
ricorrenti - DG717898 contro €1,55 L.3000 AS OR TE, elettivamente domiciliata in CANCELLERIA 2001 ROMA LARGO DEL NAZARENO 8, presso lo studio 1794 dell'avvocat o MASSIMO CERNIGLIA, che la difende, DG717899 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 716/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione I Civile, emessa il 29/05/98 e depositata il 16/06/98 (R.G.559/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Carlo Maria BARONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento della I ° censura del 3° motivo del ricorso e l'assorbimento delle altre. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione in opposizione ex art. 615 cpc, notificata il 17.7.86, EL e IM AV FI proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Torino al precetto 11.7.86, con cui AV FI LL aveva loro intimato di adempiere all'obbligazione di trasferirle le quote della s.a.s. SACSEA, a lei toccanti in forza di sentenza esecutiva del Tribunale di Torino n.4354/82 confermata in appello (che aveva statuito che, oggetto del legato del defunto ing. LE EN AV FI a favore di LL, erano le quote sociali gia' in capo al de cuius, e non i beni sociali costituenti l'intero patrimonio della societa'). Gli opponenti sostenevano di aver invitato LL con lettera 16.4.84 ad indicare un notaio di sua fiducia, al fine di perfezionare l'atto di trasferimento delle quote, e di aver ricevuto in risposta quali soci (e non quali eredi, mancando il nome della madre TR AT tra i destinatari) la lettera 16.5.84, con cui LL aveva richiesto ex artt. 2284 e 2289 cc la liquidazione della sua quota, indicando anche il nome del professionista incaricato del calcolo;
a loro parere, era venuta così a cessare ogni obbligo in capo agli eredi, trasferendosi l'onere della. liquidazione ex art. 2284 cc in capo allo societa' e ai soci superstiti;
i soci avevano assegnato allora i beni sociali ai soci stessi e avevano liquidato la societa'; avevano alienato i tre cespiti immobiliari per provvedere alla liquidazione dei debiti sociali, tra i quali quanto spettante a LL;
inoltre, per definire al piu' presto la situazione, avevano convenuto in giudizio (Trib. Torino RG 4130/86) LL per accertare titolo e ammontare del credito, a lei spettante quale erede delle quote in capo all'accomandante defunto;
il CTU aveva determinato in L.23.768.099 il valore delle quote già del defunto alla data del decesso (13.11.75); LL si era costituita, proponendo domanda riconvenzionale (con cui aveva chiesto di 3 dichiarare nulli gli atti di esclusione del socio e dello scioglimento della societa', in quanto posti in essere per evitare l'adempimento previsto dalla sentenza n.4354 del 23.4.82); nelle more del giudizio LL aveva notificato 1'11.7.86 il precetto, con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di trasferire le quote. Tanto premesso, gli opponenti eccepivano l'improponibilita' del precetto, attesa la richiesta di liquidazione formulata nella lettera citata. Resisteva in giudizio LL AV FI. Con sentenza 1' 8.3/10.9.96 n. 6708, il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione. Proponevano appello EL e IM AV FI. Resisteva in giudizio LL AV FI. Con sentenza 29.5 – 16.6.98 la Corte di Appello di Torino così provvedeva: "... respinge l'appello proposto da AV FI dr. EL e AV FI avv. t IM contro la sentenza emessa il 8.3/18.9.96, che conferma. Dichiara compensate tra le parti un quinto delle spese processuali del grado. Condanna gli appellanti a rifondere a AV FI dr.a LL i restanti quattro quinti delle spese processuali del grado e liquida tale quota in L.
2.000.000 per diritti;
L.
5.000.000 per onorari, L.300.000 per esposti non imponibili, oltre CPA, IVA se non detraibile, 10% su diritti e onorari quale rimborso forfettario spese generali....". Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione i germani EL e IM AV FI con tre articolati motivi. Hanno resistito con controricorso LL AV FI (v. quanto sarà esposto sul punto). EL e IM AV FI hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del controricorso in quanto la procura in calce al medesimo non risulta firmata né dalla parte (LL AV FI) né dal difensore per autenticare la firma di quest'ultima (è opportuno chiarire che non è in atti alcuna copia di detto controricorso nella quale appaiano tali firme). Con il primo motivo i ricorrenti EL e IM AV FI denunciano "Violazione e falsa applicazione degli art. 2284, 2320 c.c., 112, 345 c.p.c. in relazione al'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" esponendo (con riferimento al brano in cui la Corte torinese osserva: ...Il richiamo che l'art. 5 dello Statuto fa dell'art. 2284 c.c., per il caso di morte di un socio, non è sufficiente per fare applicare questa disposizione al caso di specie, in cui la quota di partecipazione è quella dell'accomandante e in cui, di conseguenza, trova applicazione il disposto dell'art. 2322 c.c. (che è norma non derogabile da diversa disposizione dello statuto, come si evince dall'inciso “salvo contraria previsione del contratto sociale" che invece figura nel disposto dell'art. 2284 cc)...>> ): che, contrariamente a quanto apoditticamente asserito dalla Corte di Appello, il principio della libera trasmissibilità delle quote del socio accomandante può essere pattiziamente limitato e finanche escluso, stante il carattere dispositivo della previsione dell'art. 2322 c.c.; con conseguente legittimità delle clausole statutarie come quella in questione;
- che essendo stato l'erroneo richiamo all'art. 2322 cc operato dalla Corte ex officio e in difetto di qualsiasi richiesta od istanza delle parti è stato violato anche il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 5 Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche se considerata da sola: -1) appare pacifico che sussiste un giudicato (“la sentenza esecutiva del Tribunale di Torino n. 4354/82 confermata in appello" v. l'impugnata decisione;
v. inoltre la sent. di primo grado e gli atti difensivi anche dei gradi precedenti delle parti ed in particolare di IM e EL AV FI, come ad es. l'appello di questi ultimi) di condanna al trasferimento a LL AV FI delle quote in questione della s.a.s. ; ed è palese che tale giudicato necessariamente copre anche la questione giuridica sopra indicata (Cfr. Cass. n. 05263 del 29/05/1999: "Puo' ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioe' non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezion dedotte in giudizio;
ogni doglianza concernente la possibilità giuridica di LL AV FI di divenire titolare delle suddette quote deve dunque ritenersi non più proponibile in quanto coperta dal predetto giudicato di condanna a trasferirle le medesime;
e quindi inammissibile;
2) del resto EL e - IM AV FI hanno omesso di esporre una doglianza compiuta (e quindi ammissibile) precisando ritualmente come la questione possa ritenersi ancora attuale dopo l'intervento del giudicato predetto;
-3) dalla struttura e dal contesto della motivazione si evince comunque che la Corte di merito (evidentemente tenendo presente il predetto giudicato) ha esposto le osservazioni 6 in questione esclusivamente ad UN (gli stessi ricorrenti sembrano assumere che la questione non fosse stata sollevata da alcuna delle parti;
e tale assunto suffraga ulteriormente detta conclusione); in altri termini detta Corte non ha inteso in realtà considerare le osservazioni medesime come il vero fondamento della decisione;
di conseguenza ogni doglianza sul punto è in ogni caso irrilevante e quindi inammissibile. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1367, 2284 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" lamentando che la Corte di merito ha affermato quanto segue: non si ritiene che con la lettera 16.5.84 LL abbia univocamente manifestato la volontà di rinunciare al diritto al trasferimento delle quote pervenutele dal padre in legato;
essendo stata solo di recente informata - dopo ben otto anni circa l'esistenza dell'atto not. Muzzi, con - cui i soci le avevano precluso l'ingresso nella societa', LL con la lettera in questione, evidentemente ignorando l'illiceità dell'atto per se stesso, ma valutando complessivamente il comportamento degli avversari come contrario ai suoi diritti, appare piegarsi al sopruso e chiede il pagamento di quanto le spetta, esigendo pero' il rendiconto, così creando quella contraddittorietà, di cui si duole l'avv. Luongo, il quale nella risposta le fa osservare che, non essendo socia, non ha diritto alla messa a disposizione della documentazione della società. La richiesta di liquidazione delle quote di cui nella lettera in questione, dunque, per il contesto in cui e' stata proposta (e' evidente la confusione, a livello di conoscenze giuridiche, in cui la medesima si muove) e per l'importanza determinante attribuita alla resa dei conti (viene fatta diffida a depositare entro un preciso termine la completa 7 documentazione della società presso il professionista indicato), non vale come consapevole manifestazione di volontà avente ad oggetto la rinuncia al diritto al trasferimento delle quote definitivamente statuito con sentenza (la sentenza n. 4354/82 del Tribunale è stata confermata dalla Corte d'Appello con sentenza in data 17.2.84, e contro questa non è stato proposto ricorso in Cassazione)...”. A tal proposito EL e IM AV FI espongono (in sintesi) le seguenti doglianze. Rilevato l'incomprensibile e preconcetto sfavore verso gli odierni ricorrenti palesato dalla Corte (di cui è chiaro sintomo l'uso di espressioni quali "piegarsi al sopruso") l'inequivoco tenore letterale della missiva esibiva un significato univoco opposto a quello affermato da detta Corte e quando il senso letterale del negozio riveli con chiarezza ed univocità la volontà della parte, ogni diversa interpretazione fondata su criteri sussidiari è inutilizzabile. Inoltre la lettera è frutto di una scelta consapevole della stessa AV FI;
deve essere negata qualsiasi incidenza sulla volizione della AV FI della sua (presunta) ignoranza sulla asserita illiceità della delibera per rogito not. Muzzi 26.10.76; né il tenore della lettera predetta poteva essere inficiato dal riferimento ad una pretesa. “... confusione, a livello di conoscenze giuridiche..." in cui la controparte si sarebbe mossa, confusione di cui nella lettera non vi è traccia;
anche la richiesta di rendiconto era finalizzata ad agevolare l'operazione di liquidazione delle quote. Il motivo deve ritenersi inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche se considerata da sola: -A) in quanto in base al principio di autosufficienza del ricorso, la parte ricorrente avrebbe dovuto riportare adeguatamente il contenuto della lettera;
occorre infatti rilevare che, come questa Corte ha osservato più volte (cfr. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; cfr. anche Cass. n. 05608 del 04/05/2000) il ricorrente per cassazione il quale deduca 8 l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative;
inoltre l'indicazione della risultanza che si assume non valutata (o valutata in modo viziato sotto il profilo logico o giuridico), non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza (ed in particolare la sua decisività), deve contenere in modo obiettivo tutte gli elementi rilevanti della medesima;
di conseguenza l'indicazione predetta, ove la cosa sia necessaria per una adeguata valutazione (come nella fattispecie), deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione;
-B) le doglianze consistono in affermazioni di violazioni di legge o di vizi logici che però non individuano ritualmente i vizi medesimi con specifico riferimento alle particolarità concrete ed effettive della motivazione (nelle sue vere rationes decidendi), in particolare le doglianze concernenti l'uso della parola "sopruso” e il ritardo nell'informazione circa l'atto not. Muzzi concernono rilievi che non fanno parte delle vere rationes decidendi ma appaiono chiaramente esposti ad UN;
per il resto, quanto agli asseriti vizi giuridici va rilevato che non viene ritualmente precisato in che modo siano configurabili nella specie le violazioni di ogni singola norma citata (ad es. non emerge perché dovrebbe essere violata la normativa in tema di criteri interpretativi in presenza di un chiaro senso letterale, posto che la Corte di merito --ha palesemente anche se implicitamente - ritenuto che tale chiarezza letterale non sussistesse); per ciò che concerne infine gli asseriti vizi logici si osserva che le doglianze si risolvono in sostanza nella mera esposizione di argomentazioni in favore di valutazioni (tipicamente di merito) diverse da quelle esposte da detta Corte;
va ricordato a tal proposito che Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998); le doglianze in esame invece consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilità ed alla concludenza delle risultanze istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione, ma non denunciano ritualmente effettivi vizi logici. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli art. 39, 112, 324, 345 c.p.c. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" esponendo (in sintesi) le seguenti doglianze. 10 -A) II 7.1.93 la controparte notificò ai ricorrenti un ulteriore identico atto di precetto cui seguì un ricorso ex art. 612 c.p.c. diretto anche ad ottenere la ricostituzione della CACSEA, respinto dal Pretore con provvedimento 7.10.94 sul rilievo della infungibilità della prestazione prevista nel titolo esecutivo;
anche contro il secondo precetto EL e IM AV FI proposero opposizione accolta dal Tribunale di Torino con sentenza n. 6128/96 osservando che la predetta ordinanza 7.10.94 ha natura sostanziale di sentenza, come tale deve ritenersi appellabile e non risultando appellata ci si trova di fronte ad una pronuncia che preclude l'esecuzione della sentenza del tribunale dell'8.11.1982 n. 4354. Quindi la Corte Torinese ha adottato una pronuncia de iure definitivamente interdetta, stante il giudicato formatosi sulla ineseguibilità del trasferimento delle quote de quibus (giudicato ritualmente dedotto con l'atto di appello); e non ha speso una parola sul punto. -B) Secondo i ricorrenti inoltre la pronuncia in questione appare in contrasto con le disposizioni sulla litispendenza sussistendo tra il giudizio deciso dalla Corte di Appello e quello pendente ancora dinanzi al Tribunale (R.G. n. 4130/86) l'identità non solo dei soggetti, ma anche del petitum e della causa petendi. Anche il terzo motivo non può essere accolto. Infatti quanto al punto A), premesso che alla base delle doglianze in esame vi è in realtà un error in procedendo in relazione al quale questa Suprema Corte e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) si osserva quanto segue: la sentenza n. 6128/96 del Tribunale di Torino non risulta (allo stato) in alcuno dei fascicoli di parte (né in quello di primo grado, né in quello di secondo, né in quello 11 del giudizio di cassazione) di EL e IM AV FI;
nel verbale dell' udienza del 2.7.1997 innanzi alla Corte di Appello si legge che un avvocato "..sostituto processuale dell'avv. Longo..." "....deposita sentenza del Tribunale di Torino, sez II del 4/6/1996 n. 6128..."; a margine del verbale appaiono due firme (evidentemente dei due avvocati comparsi) X RITIRO ATTI 2/7/97:.."; il fascicolo di parte di EL e IM AV FI innanzi alla Corte di Appello reca in copertina un indice degli atti (tra i quali non è compresa detta sentenza, ma sembra elencato anche un FASCICOLO DOCUMENTI) con firma del cancelliere attestante il deposito (sono leggibili solo il giorno - 28- e l'anno - 98- ma dato che tra gli atti citati vi sono la comparsa conclusionale e la nota spese, deve ritenersi che si sia trattato del deposito antecedente la decisione); quello che sembra essere il predetto fascicolo documenti è preceduto da un altro indice non sottoscritto dal cancelliere;
in nessuno dei due indici risulta la sentenza n. 6128/96 del Tribunale di Torino (non sembra inutile notare che gli atti allo stato inseriti nel fascicolo di parte di EL e IM AV FI innanzi della Corte di Appello sono esattamente quelli indicati in detti indici); si deve dunque ritenere che la sentenza in questione, anche se prodotta all'udienza del 2.7.97, dopo il suddetto ritiro degli atti non sia stata nuovamente inserita nel fascicolo di parte né prima della decisione della Corte d'Appello (con la conseguenza che la decisione della Corte di Appello, che ha implicitamente e cioè tacitamente ma evidentemente - respinto la tesi in esame, è immune dai vizi lamentati) né in seguito;
occorre aggiungere che non vi sono altre valide prove della sussistenza dell'asserito giudicato. Né possono soccorrere eventuali risultanze in ipotesi emergenti dai fascicoli della parte controricorrente data la sopra accertata inammissibilità del controricorso (con la conseguente impossibilità 12 giuridica di prendere visione del contenuto del fascicolo di detta parte). In assenza di prove (valide e ritualmente acquisite) della sussistenza del giudicato predetto, e sulla base di quanto sopra esposto, deve concludersi che la doglianza in esame va senz'altro respinta. Con riferimento al punto B) si osserva poi che i rilievi della Corte di Appello (che ha implicitamente negato la litispendenza) debbono ritenersi immuni da errori. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Data l'inammissibilità del controricorso non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 19.10.2001. дебыли свідч IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Alber Depositata in Cancelleria E Joggi, li 29.11.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli R P IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli AGENTA AEROMA 2 1097 129,11 20542 170,43 AFFT 41,32 CENTOSETTANIA 143, TOT: 170,43 13