Sentenza 20 marzo 1998
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., può concretare un pericolo attuale per la genuinità della prova la concertazione di linee difensive da parte di più indagati. A tale conclusione non è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che nel tutelare l'autodifesa e la difesa tecnica, dà fondamento a una situazione giuridica soggettiva inviolabile ma di carattere individuale e non impedisce quindi al legislatore di porre limiti a iniziative collettive degli indagati che, in quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti al di là della sfera personale di ciascuno. (Nella specie era stata accertata l'esistenza di ripetuti contatti, anche telefonici, tra gli indagati, finalizzati a precostituire difese e strategie comuni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/1998, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente DE 20.3.1998
" Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
" Giovanni Caso " N.1015
" Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
" Antonio Stefano Agrò " N.41505/97
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza 19 settembre 1997 di quel Tribunale DE riesame nei confronti di LB RI, CA TO, NA DE OZ e RI MO.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere A.S.Agrò. Udito il P.G. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio DEl'ordinanza impugnata ed il ripristino degli arresti domiciliari.
Ritenuto in fatto
1. Il p.m. presso il Tribunale di Salerno ricorre avverso l'ordinanza 19 settembre 1997, emessa dal collegio DE riesame, nei confronti di LB RI, CA TO, NA DE OZ e RI MO.
Deduce in primo luogo violazione di legge nel giudizio di mancata sussistenza di esigenze cautelari a tutela DEla genuina formazione e acquisizione DEla prova, affermando, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che l'attività di precostituzione concertata di tesi difensive, posta in essere dagli indagati, non può rientrare nel diritto di difesa, ma è invece significativa DE pericolo di inquinamento.
Il provvedimento impugnato difetterebbe inoltre di motivazione in ordine alla capacità di interventi fraudolenti degli indagati, che si è manifestata con condotte diverse dai contatti presi tra di essi.
Palesemente illogica sarebbe infine l'ordinanza nella parte in cui, pur ritenendo sussistenti esigenze cautelari di natura special preventiva e pur riconoscendo la estrema gravità dei fatti, ha poi deciso che esse possano essere tutelate dalla misura interdittivita DEla sospensione dagli uffici pubblici ricoperti, in luogo degli arresti domiciliari disposti dal gip.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Deve in primo luogo considerarsi che il Tribunale DE riesame ammette l'esistenza di ripetuti contatti, anche telefonici, tra gli indagati, finalizzati a precostituire difese e strategie comuni, richieste di chiarimenti e di informazioni circa gli sviluppi DEle indagini, a volte attraverso l'impiego di un linguaggio criptico. Ritiene tuttavia che simili attività, lungi dal rappresentare un attentato alla genuinità DEla prova, siano estrinsecazioni DE diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto, diritto il cui limite sarebbe costituito da contatti diretti con testimoni al fine di indurli al mendacio o alla reticenza o ancora dalla sottrazione di documenti utili alle indagini.
La tesi non può essere accolta.
L'art.24 DEla Costituzione, nel tutelare l'autodifesa e la difesa tecnica, dà fondamento ad una situazione giuridica soggettiva inviolabile ma di carattere individuale e non impedisce quindi al legislatore di porre limiti ad iniziative collettive degli indagati che, in quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti aldilà DEla sfera personale di ciascuno. D'altra parte, le eventuali dichiarazioni di un indagato nei confronti dei coimputati DE medesimo reato o di reato connesso costituiscono elemento di prova ai sensi DEl'art.192 comma 3 c.p.p. Ne discende che ai sensi DEl'art.274 comma 1 lett.a) c.p.p. può concretare un pericolo attuale per la genuinità DEla prova la concertazione di linee difensive da parte di più indagati, esorbitando tale concertazione dalla protezione accordata dalla Carta fondamentale. Restano così assorbite le ulteriori doglianze DE p.m. sul punto.
2. Priva di adeguata motivazione è poi la scelta DEla misura cautelare adottata.
Nella sua singolare brevità essa sembra basarsi sul ruolo preminente di un altro indagato, tal MA, e sulla posizione fungibile con qualsiasi altro dipendente DEl'ASL, rivestita dai soggetti che hanno avanzato richiesta di riesame. Tuttavia tale assunto non va oltre la semplice enunciazione ed anzi non sembra coordinarsi con quanto lo stesso Tribunale espone nella parte dedicata agli indizi, circa le sofisticate modalità d'azione poste in essere nei singoli reati, che invece sembrano significative di una specifica abilità di questi soggetti nella gestione dei conti pubblici.
Inoltre, come a ragione osserva il p.m., anche sotto un altro aspetto la breve durata DEla misura interdittiva non si concilia con la propensione a reiterare episodi criminosi. Infatti su tale pericolo, che non è stato dimostrato essere escluso dal ruolo rivestito dagli indagati, nemmeno la detenzione DE MA sembra aver avuto influenza, stante che, nonostante questa detenzione, i soggetti in esame non si sono astenuti da pratiche illecite, secondo quanto è addotto nell'ordinanza cautelare.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1998