Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/1998, n. 1015
CASS
Sentenza 20 marzo 1998

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Ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., può concretare un pericolo attuale per la genuinità della prova la concertazione di linee difensive da parte di più indagati. A tale conclusione non è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che nel tutelare l'autodifesa e la difesa tecnica, dà fondamento a una situazione giuridica soggettiva inviolabile ma di carattere individuale e non impedisce quindi al legislatore di porre limiti a iniziative collettive degli indagati che, in quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti al di là della sfera personale di ciascuno. (Nella specie era stata accertata l'esistenza di ripetuti contatti, anche telefonici, tra gli indagati, finalizzati a precostituire difese e strategie comuni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/1998, n. 1015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1015
    Data del deposito : 20 marzo 1998

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