Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2009, n. 38246
CASS
Sentenza 21 luglio 2009

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Massime1

L'accertamento, oltre che dell'infermità di mente al momento del fatto, dell'incapacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo impedisce la pronuncia della sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità con contestuale applicazione di una misura di sicurezza.

Commentario1

  • 1Il proscioglimento per prescrizione dei non più 'eterni giudicabili'
    Marcello Daniele · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Dopo averla preservata più di una volta[1], con la sentenza 45/2015[2] la Corte costituzionale ha infine deciso di sopprimere la figura dell'"eterno giudicabile": vale a dire dell'imputato affetto da un'incapacità processuale irreversibile, e nondimeno "congelato" nella sua condizione da una sospensione sine die tanto del processo (artt. 70 s. c.p.p.) quanto del decorso dei termini di prescrizione del reato[3]. La Corte ha ottenuto questo risultato dichiarando l'illegittimità dell'art. 159 comma 1 c.p. nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione qualora si accerti che l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo non è suscettibile di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2009, n. 38246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38246
Data del deposito : 21 luglio 2009

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