Sentenza 21 luglio 2009
Massime • 1
L'accertamento, oltre che dell'infermità di mente al momento del fatto, dell'incapacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo impedisce la pronuncia della sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità con contestuale applicazione di una misura di sicurezza.
Commentario • 1
- 1. Il proscioglimento per prescrizione dei non più 'eterni giudicabili'Marcello Daniele · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Dopo averla preservata più di una volta[1], con la sentenza 45/2015[2] la Corte costituzionale ha infine deciso di sopprimere la figura dell'"eterno giudicabile": vale a dire dell'imputato affetto da un'incapacità processuale irreversibile, e nondimeno "congelato" nella sua condizione da una sospensione sine die tanto del processo (artt. 70 s. c.p.p.) quanto del decorso dei termini di prescrizione del reato[3]. La Corte ha ottenuto questo risultato dichiarando l'illegittimità dell'art. 159 comma 1 c.p. nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione qualora si accerti che l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo non è suscettibile di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2009, n. 38246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38246 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 21/07/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2253
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 030242/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OSPITALIERI PIER VITTORIO, N. IL 04/06/1975;
avverso SENTENZA del 06/02/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano ha assolto Ospitalieri Pier TO dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per difetto di imputabilità e, ritenutane la pericolosità sociale, ne ha disposto il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per due anni. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano.
2. Ricorre per cassazione l'imputato lamentando che, pur essendo stata accertata la totale infermità di mente e pur essendo stato nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., non è stata disposta la sospensione del processo, in violazione del richiamato art. 71, come ritenuto ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità. La mancata sospensione ha avuto effetti pregiudizievoli, atteso che il giudizio celebrato senza la cosciente partecipazione dell'imputato ha determinato l'applicazione di una misura di sicurezza. La cosciente partecipazione al processo avrebbe consentito l'esercizio del diritto di difesa, anche al fine di ottenere il proscioglimento con diversa formula, che escludesse l'applicazione di una misura di sicurezza. Inoltre l'incapacità processuale ha pure inficiato la validità della richiesta di giudizio abbreviato.
3. Il ricorso è fondato.
La pronunzia impugnata evidenzia che nel giudizio abbreviato, condizionato allo svolgimento di perizia psichiatrica, la disposta indagine consentiva di accertare la totale infermità al momento del fatto e l'incapacità di stare in giudizio. Si esclude, tuttavia, che l'accertamento dell'incapacità di stare in giudizio dovesse condurre alla sospensione del giudizio di primo grado, e che la mancata sospensione determini nullità del processo per violazione del diritto di difesa. Infatti, si assume, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., la sospensione va disposta solo quando non debba essere pronunziata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Questa Corte, sulla scia dei ripetuti interventi della Corte costituzionale nella delicata materia (Sent. Cost. 20 luglio 1992, n. 340 e 10 febbraio 1993, n. 41), ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che la capacità di partecipare al processo penale di cui all'art. 70 cod. proc. pen. costituisce uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine è rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipazione cosciente al processo, come premessa essenziale della possibilità di autodifesa e quale garanzia del "giusto processo" presidiata dall'art. 24 Cost.. Il diritto alla cosciente partecipazione al processo sussiste anche quando si configuri il difetto d'imputabilità al momento del fatto, giacché l'imputato ha interesse a far valere le proprie difese al fine di ottenere una pronunzia di proscioglimento con formula che escluda l'applicazione di misure di sicurezza. Il diritto alla cosciente partecipazione è pure connesso alla manifestazione di volontà in ordine alla svolgimento del giudizio con un rito alternativo a quello ordinario, come nel processo in esame, celebrato col rito abbreviato (In tal senso con diversi accenti Cass. 1, 6/3/1995, Rv. 201279; Cass. 3^, del 17/5/1996 Rv. 205381; Cass. 4^, 12/4/2005 Rv. 232097). È ben vero che l'art. 71 cod. proc. pen. prevede la sospensione del processo solo nel caso in cui non debba essere pronunziata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ma la norma va letta tenendo conto che la disciplina originaria prevedeva la sospensione solo in caso di incapacità processuale sopravvenuta al fatto, sicché era esclusa la possibilità che la stessa sospensione si prospettasse in un caso in cui potesse essere applicata una misura di sicurezza nei confronti di imputato infermo di mente al momento del fatto e successivamente. Tuttavia la sentenza costituzionale n. 340 del 1992 ha espunto dalla disciplina le parole "successiva al fatto" ed ha esteso la portata della normativa anche ai casi di infermità di mente presente già al momento del fatto. Ne è seguita la possibilità di casi, come quello in esame, in cui la mancata sospensione del processo implica la celebrazione del giudizio nei confronti di un soggetto che, incapace per infermità di mente al momento del fatto e successivamente, ha interesse a partecipare consapevolmente al giudizio medesimo per escludere l'applicazione di misure di sicurezza che, sebbene non costituiscano pene in senso tecnico, hanno un indubbio, penoso contenuto afflittivo. Tale situazione ha condotto del resto il legislatore a prevedere, nel novellato art. 425 cod. proc. pen., che il giudice non può pronunziare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal processo debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. La norma, sebbene riferita all'udienza preliminare, si riconduce pure all'indicata esigenza di consapevole partecipazione al processo anche quando, pur prospettandosi il proscioglimento per infermità di mente, sia in vista l'applicazione di una misura di sicurezza;
e si pone quindi come espressione di un principio di portata generale. Dunque, le sentenze di merito pronunziate nonostante l'accertata incapacità processuale e culminate nell'applicazione di una misura di sicurezza, devono essere annullate con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado pronunziata dal Tribunale di Milano il 17 febbraio 2006 con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009