Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
È configurabile la circostanza attenuante della provocazione nel fatto, imputabile alla vittima del reato di tentato omicidio, di avere cagionato con un morso il distacco dell'orecchio dell'avversario, nel corso di un litigio avvenuto circa tre ore prima dell'aggressione, tempo che indica una sostanziale continuità tra litigio iniziale e violenta reazione successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 25119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25119 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 638
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 6720/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL DE, N. IL 06/02/1982;
avverso la sentenza n. 546/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 20/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO OSCAR, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori Avv. SANNA Luigi che ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata il 19 dicembre 2008 il Tribunale di Cagliari condannava IA US alla pena di anni otto di reclusione, OM US alla pena di anni cinque di reclusione e DE US alla pena di anni sei di reclusione, perché giudicati colpevoli, tutti, del reato di concorso nel tentato omicidio di SA ST e porto ingiustificato di coltello e OM US, unitamente al fratello DE, del reato di lesioni personali in danno, rispettivamente, di ST TO ed AN.
Investita dall'appello proposto dagli imputati, la Corte distrettuale di Cagliari, con sentenza del 20 ottobre 2009, dichiarava la nullità della condanna inflitta a carico di US IA per vizi procedurali e confermava invece quelle pronunciate nei confronti degli altri due imputati.
1.2 La vicenda è stata ricostruita dalla corte territoriale nel modo seguente: alle tre del mattino del 9 settembre 2007, TE AN e IA US ebbero un'accesa discussione in un pubblico locale, sfociata in vie di fatto;
alle 5.30 successive gli imputati bussarono insistentemente alla porta di abitazione delle vittime e quando questa venne aperta da SA TE, lo stesso venne violentemente colpito alla gola dal IA US;
nelle concitate fasi che seguirono, AN TE, mentre si chinava per soccorrere il fratello colpito come innanzi, ricevette un colpo alla schiena sferrato da DE US con una mazza da baseball, mentre TO TE fu colpito con una coltellata da OM US.
Tale ricostruzione degli accadimenti è stata poi sostenuta probatoriamente con le dichiarazioni delle pp.ll., con le diagnosi sanitarie delle lesioni da esse patite, con un motivato giudizio di verosimiglianza delle dichiarazioni dette a fronte della non sempre coerente ricostruzione dei fatti operata dai coimputati. La Corte distrettuale, infine, escludeva la ricorrenza nel caso di specie dell'attenuante della provocazione, ponendo a fondamento della decisione il seguente, unico, argomento, "attesa la genericità dei dati concernenti la dinamica della colluttazione che coinvolse IA US ed DR TE".
2. Si duole della condanna US DE, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, il quale, nel suo interesse, illustra due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge (art. 3 Cost., comma 6, art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 547 c.p.p.) nonché mancanza della motivazione su un punto centrale della controversia già oggetto di specifico gravame, sul rilievo che:
- risulta acquisito al processo la prova certa che US OM abbia subito lesioni da arma da taglio attestate da certificazioni della guardia medica e del pronto soccorso, lesioni indicate in "ferita da taglio cuoio capelluto zona del vertice nucale, ferita da taglio 1^ dito mano destra, ferita da taglio regione palmare mano destra";
- tali lesioni comprovano all'evidenza sia che la ricostruzione del giudice distrettuale deve ritenersi quanto meno lacunosa, sia che l'imputato dovette difendersi da avversari armati di coltello, essendo le riferite lesioni, almeno in parte, tipiche di una difesa volta ad evitare e parare coltellate;
- ne' il giudice di prime cure, ne' quello di secondo grado, alla cui attenzione pure dette circostanze erano state portate con specifico motivo di appello, hanno dato rilievo ad una circostanza di tale decisività per la esatta ricostruzione delle dinamiche attraverso cui si svolse la colluttazione;
- anche la ferita all'orecchio subita da IA US non è stata motivatamente collocata nel tempo secondo risultanze istruttorie, giacché essa si consumò nella fase del litigio iniziale presso l'esercizio pubblico tra US IA e TE AN, come confermato dalla testimonianza del teste Pia e non già nel corso della seconda fase della vicenda consumatasi presso l'abitazione delle vittime;
- le esposte omissioni di valutazione incidono pesantemente sulla ricostruzione dei fatti, sulle responsabilità riferibili alle vittime, sulla colpa da imputare concretamente all'imputato e sull'attenuante della provocazione.
2.2 Col secondo motivo di gravame denuncia invece la difesa ricorrente, sotto il profilo sia della violazione di legge che del difetto di motivazione: a) la illegittimità del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, all'uopo osservando che la vicenda aveva avuto il suo inizio a cagione dell'aggressione violenta subita da uno degli imputati, alla quale si oppose poi una rabbiosa reazione e, b), che sulla sussistenza di tale attenuante nulla ed apparente risulterebbe essere la motivazione della Corte distrettuale al fine di spiegare le ragioni dell'impugnato disconoscimento.
3. Il ricorso è fondato nei soli profili che si passa ad esporre.
3.1 Non può negarsi che la Corte distrettuale abbia articolato una motivazione per più versi sintetica ma, soprattutto, scandita da passaggi puramente assertivi, che non hanno tenuto conto ne' di ineludibili ed oggettive acquisizioni processuali, ne' delle ragioni sviluppate con l'atto di appello.
Andando con ordine rileva la Corte che le ferite da arma da taglio subite da US OM, per la qualità, natura e caratteristiche, non possono essere ignorate ai fini di una logica e coerente ricostruzione della vicenda, posto che l'uso o meno di anni da taglio da parte anche delle vittime determina una decisiva definizione dei fatti e delle rispettive responsabilità penali di tutti i contendenti, quanto meno con riferimento alla gravità delle condotte contestate al ricorrente imputato, agli altri coimputati ed alla incidenza dei comportamenti tenuti dalle vittime sulla colpevolezza del ricorrente US DE.
Ma ciò, pur implicando una omissione motivazionale, nello specifico non comporta logicamente una decisiva incidenza nel complessivo quadro argomentativo delineato dal giudice a quo per sostenere il giudizio di colpevolezza degli imputati e del ricorrente in particolare, non apparendo i dati di cui innanzi idonei ad indebolire gli argomenti fondanti del giudizio di colpevolezza, costituiti dalla spedizione punitiva armata organizzata dai fratelli US e dal corpo proditoriamente infetto da IA US al collo di SA TE allorché quest'ultimo aprì la porta dell'abitazione familiare ove si trovava.
3.2 Anche in ordine alla sussistenza o meno dell'attenuante disciplinata dall'art. 62 c.p., n. 2 è costretta la Corte a registrare una assai poco commendevole assenza di motivazione (questa volta peraltro con effetti diversi sul giudizio alla quale è chiamata) dappoiché palesemente apparente la seguente formula utilizzata dal giudice distrettuale per sostenere la decisione sul punto: "Se, poi, come sostengono gli appellanti, facendo leva sulla frase espressa dal Pia, si dovesse accedere alla prospettiva difensiva, ne risulterebbe rafforzato il movente, ma non vi sarebbero in ogni caso, elementi, attesa la genericità dei dati concernenti la dinamica, della colluttazione che coinvolse IA US e AN TE per ritenere sussistente l'attenuante della provocazione".
Facendo luce sull'ermetica semantica della Corte distrettuale, giova rilevare che la "frase espressa dal Pia" costituisce formale testimonianza di un teste oculare acquisita al dibattimento, della quale avrebbero dovuto i giudicanti, secondo regole generali del processo unanimemente note e riconosciute, valutare obiettività, affidabilità, e decisività. Da tale testimonianza risulterebbe infatti che, nel corso della prima colluttazione, origine, da tutti riconosciuta, delle più gravi vicende successive, TE IA avrebbe con un morso staccato una parte di un orecchio di US IA, circostanza questa integrante fatto ingiusto idoneo a giustificare uno stato d'ira capace di determinare una reazione della vittima e dei suoi fratelli.
Nè la ritenuta "genericità dei dati concernenti la dinamica della colluttazione" (giudizio del quale, peraltro, la Corte distrettuale non motiva le ragioni, dappoiché appare francamente arduo credere che, sul punto, almeno i due contendenti non abbiano detto nel processo alcunché) appare idonea a rendere meno grave la violenza subita dal US, qualsivoglia sia stata la cagione del litigio, attesa la pesantezza delle conseguenze fisiche determinate, travalicante, di per sè, la stessa eventuale colpa del contendente nella determinazione del litigio.
3.3 Osserva la Corte, sulla scia di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, che per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione è richiesto dalla norma in commento, ai fini di una sua corretta interpretazione, che tra reazione ed offesa sia riconoscibile una proporzione da valutare in termini di adeguatezza, tale dovendo essere il parametro utile alla valutazione dello stato d'animo dell'imputato che, nel caso di evidente sproporzione, tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira (Cass., Sez. 5, 2.3.2004, n. 24692, rv. 228861; Cass., Sez. 1, 30.05.2006, rv. 22890; Cass., Sez. 1, 26.5.2009, n. 24056). A tal fine, al fine cioè di ritenere sussistente siffatto rapporto e, pertanto, l'attenuante in parola, ancora seguendo l'insegnamento di questa Corte, occorrono: a) lo stato d'ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi;
b) il fatto ingiusto altrui, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza;
c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, da ritenersi in termini di adeguatezza indipendentemente dalla proporzionalità tra le stesse (Cass., Sez. 1, 01/02/2008, n. 9775, rv. 239176; negli stessi termini Cass., Sez. 5, 13.2.2004, Fazio;
Cass., Sez. 1, 26.5.2009, n. 24056).
3.4 Nel caso di specie non può negarsi rilevanza decisiva alla circostanza, pretermessa dai giudicanti ma acquisita al processo con la testimonianza Pia e salva diversa valutazione in fatto, motivata, da parte della Corte territoriale, che TE AN determinò (se vera la circostanza riferita dagli imputati e confermata dal teste Pia) un giustificato stato d'ira nell'imputato con un'azione palesemente ingiusta e violenta quale il distacco, con un morso, di un pezzo di orecchio e che tale fatto (certamente ingiusto anche in un contesto di litigio fisico tra due contendenti dappoiché eccedente i limiti di un ordinario litigio a mani nude ed idoneo a creare un nuovo fatto ingiusto indipendentemente dalle ragioni dello scontro) si potrebbe logicamente porre in rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione dell'imputato, il cui stato d'ira, se veri i predetti presupposti, non appare per nulla esterno ai canoni del comune sentire, ne' pretestuoso ovvero fine a se stesso tanto da non rilevare per nulla, neppure nelle forme giuridiche dell'attenuante rispetto alla gravità della sua condotta successiva.
Appaiono pertanto in contrasto con le risultanze processuali, e quindi censurabili sotto il profilo della contraddizione logica della motivazione, le affermazioni innanzi riportate dalla sentenza impugnata a giustificazione della tesi ivi sostenuta. In presenza pertanto, come nel caso in esame, di un nesso di causalità tra l'offesa e la reazione, che nella fattispecie non si atteggia a condotta meramente occasionale, ritiene la Corte, conclusivamente, di affermare il principio di diritto che ricorre l'attenuante della provocazione, nel fatto imputabile alla vittima di avere, nel corso di un litigio, cagionato con un morso il distacco violento di una parte dell'orecchio dell'avversario, vittima la quale subisce per questo la reazione violenta del reo, dovendosi in tale ipotesi riscontrare tra i due fatti integranti la reazione e l'offesa il richiesto nesso di causalità, e non già una mera occasionalità. Diversamente opinando e ragionandosi in termini di stretta proporzionalità tra offesa e reazione, è di tutta evidenza che mai troverebbe applicazione l'attenuante generale di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 2 in costanza di condotte omicidiarie, in relazione alle quali l'adeguatezza va ricercata tra offesa e stato d'ira per essa insorto (Cass., Sez. 1, 26.5.2009, n. 24056). Anche in ordine al tempo della reazione, è appena il caso di rilevare che nella ipotesi in esame non vi fu apprezzabile soluzione di continuità tra il litigio iniziale, verificatosi alle tre del mattino, e la reazione violenta dei fratelli US, tra i quali il ricorrente, che raggiunsero l'abitazione delle vittime alle 5,30 successive.
4. Alla stregua delle esposte ragioni la sentenza impugnata merita ampiamente di essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio alla luce dei principi e dei rilievi motivazionali innanzi richiamati.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla provocazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010