Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2006, n. 22890
CASS
Sentenza 30 maggio 2006

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Massime1

Il proprietario dell'autovettura da altri utilizzata per un tentativo di omicidio non risponde in solido con l'autore del fatto criminoso per i danni arrecati, secondo quanto disposto dall'art. 2054, comma terzo, cod. civ., perchè, ai fini della presunzione di responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra nella condotta del conducente il presupposto della circolazione, intesa come uso del veicolo in quanto mezzo di locomozione e non strumento di offesa, e tale presupposto manca nella condotta di uso del veicolo in modo non conforme alla sua destinazione naturale.

Commentario1

  • 1Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistono
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021

    Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2006, n. 22890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22890
Data del deposito : 30 maggio 2006

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