Sentenza 30 maggio 2006
Massime • 1
Il proprietario dell'autovettura da altri utilizzata per un tentativo di omicidio non risponde in solido con l'autore del fatto criminoso per i danni arrecati, secondo quanto disposto dall'art. 2054, comma terzo, cod. civ., perchè, ai fini della presunzione di responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra nella condotta del conducente il presupposto della circolazione, intesa come uso del veicolo in quanto mezzo di locomozione e non strumento di offesa, e tale presupposto manca nella condotta di uso del veicolo in modo non conforme alla sua destinazione naturale.
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2006, n. 22890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22890 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 30/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI PA - Consigliere - N. 770
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011870/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CONTRAFFATTO NARCISO, N. IL 04/02/1968;
2) RA PA, N. IL 30/01/1969;
3) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 15/11/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla provocazione e alla mancata condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni;
udito, per la parte civile. L'avv. LA MALFA Egidio, che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'imputato e per l'accoglimento del ricorso della parte civile;
udito il difensore avv. NOCITA Pietro, per l'imputato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso da lui presentato. FATTO
Con sentenza 15/11/2005 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza 29/06/2004 del Tribunale di Enna, con la quale Contraffatto RC, con esclusione dell'aggravante contestata e con le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, alla quale veniva riconosciuta una provvisionale di Euro 250.000,00, siccome dichiarato colpevole di tentato omicidio per avere investito, procedendo a retromarcia alla guida dell'autovettura "Panda", PA TR, che scagliava violentemente contro l'auto "Fiat Fiorino" in sosta, schiacciandolo e cagionandogli gravi lesioni multiple, che ne imponevano il ricovero in via di urgenza con prognosi riservata e pericolo di vita. Nella motivazione la Corte territoriale riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle convergenti dichiarazioni della parte offesa e di suo fratello GI TR, che avevano trovato ulteriori riscontri negli elementi di generica e di specifica puntualmente indicati. In particolare la Corte disattendeva la versione dei fatti fornita dall'imputato, secondo cui egli, non potendo proseguire la marcia in avanti, in quanto la strada era occupata dal gregge di pecore, aveva innestato la retromarcia nel tentativo di fuggire per sottrarsi all'aggressione dei fratelli TR. Infatti tale tesi difensiva era in contrasto con lo stato dei luoghi risultanti dagli accertamenti dei Carabinieri, che escludevano la possibilità di una via di fuga con manovra di retromarcia, in quanto la sede stradale era ostruita dall'auto "Fiorino", tenuto conto della inesistenza di una area di sosta e della ristrettezza della strada, che non consentiva il passaggio delle due auto. Inoltre la volontà omicidiaria dell'imputato si desumeva dalla ricostruzione della dinamica dell'investimento, accertata sulla base delle dichiarazioni rese dai due TR, che avevano trovato riscontro sia nelle due macchie di sangue rinvenute sulla strada a distanza di circa un metro, sia nei danni riportati dalle due autovetture, sia nella entità delle lesioni riportate dalla parte offesa. Da tali risultanze era emerso che il corpo della vittima era stato prima investito e poi trascinato fino allo schiacciamento contro la parte frontale sinistra e laterale sinistra dell'auto "Fiorino". La Corte escludeva altresì che nella fattispecie potessero ravvisarsi gli estremi della provocazione, non solo perché mancava una prova certa dell'aggressione subita dall'imputato, ma anche perché la sua reazione doveva considerarsi del tutto inadeguata. Secondo la Corte, anche la provvisionale, liquidata dal primo giudice in Euro 250.000,00, doveva ritenersi congrua, tenuto conto dei danni cagionati alla parte offesa, alla quale era stata riconosciuta dal consulente medico una percentuale di invalidità per danno biologico di circa l'80%, tanto che la deambulazione era possibile solo con l'uso di "doppio appoggio a bastoni canadesi e per breve tratto".
La Corte infine rigettava l'appello proposto dalla parte civile avente ad oggetto il mancato riconoscimento della domanda risarcitoria anche nei confronti di CA LI, responsabile civile nella sua qualità di proprietario della autovettura "Fiat Panda", ritenendo che il comportamento doloso dell'imputato, per la sua totale imprevedibilità, non consentiva di attribuire il fatto, a titolo di corresponsabilità, anche al proprietario dell'autovettura. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per vizio della motivazione e per violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 575 c.p., deducendo da un lato che la ricostruzione dell'episodio era manifestamente illogica, sia perché non si era tenuto conto dell'aggressione subita dal ricorrente, sia perché l'autovettura, procedendo a retromarcia, doveva avere una velocità particolarmente ridotta, sia perché non vi era prova che il corpo del TR fosse stato trascinato per terra fino allo schiacciamento contro l'auto "Fiorino". Nè dal rinvenimento delle macchie di sangue poteva desumersi il trascinamento del corpo, non potendosi ipotizzare che nel breve tempo di qualche secondo l'aggredito potesse già sanguinare. Pertanto errata doveva ritenersi la qualificazione giuridica del fatto come tentativo di omicidio non solo perché mancava la prova della volontarietà dell'investimento, ma anche perché gli atti non erano comunque idonei alla commissione dell'omicidio.
Con il secondo motivo il difensore ha lamentato il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione sul rilievo che la Corte non aveva considerato che lo stato d'ira derivava dal fatto che l'imputato era stato aggredito dai fratelli TR, che avevano danneggiato con un bastone il lunotto posteriore e i fari della sua autovettura.
Con successiva memoria, presentata ai sensi della L. n. 46 del 2006, il difensore ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato nella motivazione, dal rapporto dei Carabinieri risultava che per terra vi era una sola grande macchia di sangue e altre gocce di sangue a stella, di guisa che la ricostruzione dell'investimento operata dalla Corte di merito era manifestamente illogica, mancando la prova del trascinamento del corpo della vittima, tanto più che la "Fiat Panda" non era sporca di sangue e che non era ipotizzabile che l'aggredito avesse cominciato subito a sanguinare.
Il difensore ha lamentato, inoltre, la carenza della motivazione in relazione all'importo della somma liquidata a titolo di provvisionale, mancando la prova che la parte offesa avesse subito un danno per tale importo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso anche il difensore della parte civile, che ne ha chiesto l'annullamento limitatamente alla mancata condanna del responsabile civile al risarcimento del danno sul rilievo che lo stesso, in quanto proprietario della autovettura investitrice, doveva considerarsi corresponsabile ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'imputato non merita accoglimento.
Invero, quanto al primo motivo, va rilevato che la Corte di merito ha proceduto alla ricostruzione dell'episodio sulla base di specifici elementi risultanti sia dalle dichiarazioni dei due testi TR, sia dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri a breve distanza di tempo. In tale ricostruzione non è dato cogliere alcuna nota di illogicità, tenuto conto da un lato che la tesi dell'investimento involontario sostenuta dal ricorrente è stata chiaramente smentita dallo stato dei luoghi, che non consentiva alcuna via di fuga con la manovra di retromarcia, dall'altro che il violento schiacciamento della parte offesa contro l'auto "Fiorino" ed il suo trascinamento tra le due autovetture trovano conferma nella entità delle lesioni riportate dalla parte offesa, nei brandelli di carne e nelle macchie di sangue rinvenute nella parte sinistra dell'auto "Fiorino" e nella localizzazione dei danni riportati dalle due autovetture. Nè gli atti indicati e prodotti dal difensore ai sensi della L. n. 46 del 2006, consentono una diversa ricostruzione della dinamica dell'investimento, tenuto conto che le macchie di sangue ed i brandelli di carne rinvenuti nella parte sinistra dell'auto "Fiorino" legittimano il convincimento che la vittima, oltre ad essere stata schiacciata violentemente contro l'auto "Fiorino", fu anche trascinata all'indietro tra le due autovetture.
Ne consegue che le censure dedotte dal ricorrente sul punto devono ritenersi al limite dell'ammissibilità, essendo tutte dirette a prospettare una diversa ricostruzione della dinamica dell'investimento sulla base di circostanze di fatto già valutate in modo diverso nella sentenza impugnata. Infatti, qualora si deduca con il ricorso per Cassazione la mancanza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione, il ricorrente ha l'onere di dimostrare che il testo del provvedimento impugnato è carente di motivazione o manifestamente illogico, non essendo sufficiente contrapporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una propria ricostruzione della vicenda.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo di omicidio, è sufficiente rilevare che la Corte di merito - adeguandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la volontà omicidiaria deve ritenersi sussistente non soltanto quando l'agente abbia agito con l'intenzione di uccidere, ma anche quando egli si sia rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta che ciononostante ha posto in essere (Cass. Sez. Un. del 12/10/1993 n. 26) - ha fondato il proprio convincimento in ordine alla idoneità e alla univocità degli atti su specifici elementi, la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità. In particolare la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso la configurabilità del reato di lesioni volontarie, pervenendo al convincimento che l'imputato agì con l'intenzione di uccidere o, quantomeno, accettò l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta. Il giudizio è stato ancorato ad una serie di considerazioni pienamente logiche, tenuto conto che la Corte di merito ha valorizzato in particolare la circostanza che il ricorrente non si limitò ad investire la vittima, ma continuò nella sua azione, trascinando e schiacciando la vittima contro "una struttura indeformabile al fine di mettere in pericolo il bene vita". Quanto al secondo motivo relativo alla attenuante della provocazione, va rilevato che - pur non essendo richiesta la proporzione tra offesa e reazione - è pur sempre necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa, onde lasciar desumere l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta ed il fatto ingiusto altrui e non di mera occasionalità.
Orbene la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio di diritto, ha giustamente ritenuto che nella fattispecie mancassero gli estremi per la concessione dell'attenuante della provocazione, in quanto ricorreva una macroscopica sproporzione tra la reazione e l'offesa ricevuta, tanto da lasciar desumere l'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta ed il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, ricorrendo, invece, tra i fatti un rapporto di mera occasionalità, tanto più che mancava anche la prova certa in merito alla aggressione subita dal ricorrente. Il giudizio circa la mancanza di adeguatezza della reazione è stato motivato dalla Corte di merito sulla base di logiche considerazioni, che si sottraggono con tutta evidenza al sindacato di legittimità, sicché le censure dirette a contestare tale giudizio devono ritenersi inammissibili, essendo dirette ad ottenere una rivalutazione delle circostanze di fatto già correttamente esaminate dal giudice di merito. Parimenti inammissibile deve ritenersi il motivo relativo alla provvisionale, peraltro dedotto per la prima volta con la memoria difensiva presentata ai sensi della L. n. 46 del 2006. Infatti la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, evidenziando i gravi danni permanenti cagionati alla parte offesa, tali da giustificare ampiamente l'importo liquidato a titolo di provvisionale.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso dell'imputato deve essere rigettato con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso proposto dalla parte civile.
Invero, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Ne consegue che, perché operi la presunzione di responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione, intesa come uso del veicolo come mezzo di locomozione e non come strumento di offesa.
Orbene nel caso di specie appare evidente che l'imputato fece un uso distorto dell'autovettura sicuramente non rientrante nel concetto di circolazione stradale, in quanto adoperò il veicolo non in modo conforme alla sua destinazione naturale, ma come strumento di offesa per schiacciare la vittima contro altra autovettura al fine di ucciderla. Ne consegue che - poiché la condotta dolosa del conducente, per la sua totale imprevedibilità, esclude che l'evento possa ricollegarsi al concetto di circolazione del veicolo, inteso come mezzo di locomozione - il fatto illecito non può essere attribuito a titolo di corresponsabilità al proprietario del veicolo.
Il rigetto del ricorso della parte civile comporta la sua condanna al pagamento delle relative spese processuali.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del Contraffatto, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio alla parte civile, che liquida in Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Rigetta altresì il ricorso proposto dalla parte civile, che condanna al pagamento delle relative spese.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006