Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
In tema di patteggiamento, al giudice compete il controllo sulla correttezza dell'imputazione sicchè può in sentenza dare al fatto una qualificazione diversa rispetto a quella originaria, ma è tenuto a darne congrua motivazione, non potendosi limitare all'affermazione della correttezza della qualificazione recepita nell'accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 46205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46205 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/11/2005
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1645
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 21661/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
2) PAGANO Angelo, n. il 22 agosto 1967,
avverso la sentenza emessa in data 31 marzo 2005, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIANI G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31 marzo 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nola applicava a Pagano Angelo, sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di quattro mesi di reclusione e 400,00 (quattrocento) Euro di multa per il delitto di ricettazione di 14 macchine industriali da cucito, per un valore di 50.000.000 milioni di lire, accertato il 13 luglio 2000. Nella motivazione della sentenza il giudice dava atto che "la qualificazione giuridica era corretta, nella ritenuta ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2, come da accordo tra le parti".
Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione per violazione di legge il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, e l'imputato, rispettivamente deducendo, il primo, il difetto assoluto di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, e, il secondo, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Rileva, in particolare, il ricorrente Procuratore generale che all'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 648 c.p., comma 1, (punito con la reclusione da due a otto anni) e che il giudice per le indagini preliminari, invece, aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2, (come agevolmente era dato desumere dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza), omettendo qualsivoglia motivazione sul mutamento della qualificazione giuridica dei fatti, come ritenuta in sentenza, e facendo propria sul punto, del tutto acriticamente, la richiesta delle parti.
Peraltro, conclude il Procuratore generale, nel caso di specie, il valore dei beni di provenienza illecita, indicato in lire 50.000.000, non poteva certo far ritenere sussistente l'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto.
Rileva, invece, l'imputato che la sospensione condizionale della pena "sebbene non rientrante nell'accordo delle parti, va sempre concessa e, laddove non concedibile, ne va sempre motivata la mancata concessione".
Anche il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitore scritte, chiedeva l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, condividendo le argomentazioni del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'imputato è inammissibile.
È infatti, principio consolidato di questa Corte che il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell'ipotesi di subordinazione della efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, specificamente prevista dall'art. 444 c.p.p., comma 3, può essere concesso dal giudice solo allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti e non, quindi, d'ufficio (cfr. Cass., sezioni unite, 11 maggio 1993, Iovine): pertanto, al di fuori dell'ipotesi in cui la relativa questione sia stata devoluta esplicitamente da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, la mancata devoluzione ha valore escludente nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto e le relative questioni non possono essere affrontate ex officio (v., ex plurimis, Cass., 23 giugno 1998, Foti). Il ricorso del Procuratore generale è, invece, fondato e va accolto. È stato più volte affermato da questa Corte che al giudice, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., compete l'obbligo di verificare non solo l'insussistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p., ma anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché la congruità della pena.
In particolare compete al giudice il controllo sulla correttezza dell'imputazione affinché il patteggiamento sulla pena non diventi accordo sui reati (Cass., 11 dicembre 1992, Greco) e, in questo contesto, il giudice deve preliminarmente verificare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti dando conto, con argomenti privi di vizi logici, del percorso motivazionale seguito: e l'esigenza di una congrua motivazione si rivela con maggior evidenza quando, come nella specie, l'ipotesi di reato contestata all'imputato appare sostanzialmente diversa da quella ritenuta, per i significativi riflessi anche in punto di trattamento sanzionatorio (l'ipotesi ritenuta è punita fino a sei anni, mentre quella originariamente contestata è punita da due a otto anni). Nel caso di specie, il giudice ha omesso qualsiasi motivazione circa la derubricazione operata in sentenza del reato originariamente contestato, limitandosi ad affermare la correttezza della qualificazione giuridica recepita nell'accordo delle parti e senza peraltro riportare in dispositivo - ove si fa genericamente riferimento al "reato ascrittogli" - la diversa qualificazione giuridica.
La mancanza di motivazione sul punto - anche alla luce del rilevante valore dei beni di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione - integra il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e la sentenza impugnata va pertanto annullata.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato;
b) in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005