Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
La detenzione per altra causa, sia per espiazione di pena, sia per sottoposizione a custodia cautelare, del condannato che abbia presentato istanza di benefici penitenziari non impedisce, di per sè, la trattazione, nel merito, dell'istanza medesima, dovendosi valutare, nel primo caso, se il beneficio possa essere concesso per le pene definitive in esecuzione, tenuto conto del loro cumulo e, nel secondo caso, se i limiti alla libertà derivanti dalla misura cautelare siano con l'attuazione del beneficio stesso compatibili. Ne consegue che in nessun caso l'istanza per il conseguimento di benefici penitenziari presentata da condannato detenuto per altra causa può essere dichiarata inammissibile. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità emesso "de plano" dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 23291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23291 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 04/04/2001
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. " STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 2562
3. " UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. " EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 39908/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA TO, n. 21.9.1954 a Pescara,
avverso il decreto in data 12.7.2000 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Carmine DI ZENZO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila per l'ulteriore corso
OSSERVA
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà e sospensione dell'esecuzione ex art. 90 D.P.R.
9.10.1990 n. 309 avanzate da CA TO, detenuto in esecuzione della condanna inflittagli con sentenza 15.10.1999 del Tribunale di Pescara, rilevando che "il richiedente è ristretto per altra causa, e pertanto sussiste incompatibilità tra lo stato giuridico di detenuto e la richiesta che presuppone lo stato di libertà".
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge sostanziale e processuale.
Il ricorso è fondato. Invero, lo stato detentivo per altra causa non impedisce affatto, di per sè, la trattazione nel merito delle richieste di benefici alternativi;
quando l'istanza sia proposta con riferimento ad una specifica condanna da soggetto detenuto anche ad altro titolo, occorre semplicemente valutare, tenuto conto del cumulo delle pene definitive in esecuzione, se la misura alternativa possa essere per tutte concessa (l'estensione discende dall'unitarietà del rapporto esecutivo;
cfr., per una espressa applicazione nel caso di beneficio già concesso per una delle condanne, l'art. 51 bis della L. 26.7.1975 n. 354). Quando poi il condannato sia contemporaneamente colpito da misura cautelare, occorre stabilire se in concreto i limiti alla libertà da questa derivanti siano compatibili con l'attuazione del beneficio richiesto. In nessun caso è quindi concepibile una dichiarazione di inammissibilità fondata sul mero rilievo dello stato di detenzione per altro titolo (cfr. Cass., Sez. 1^, 25.11.1999/4.1.2000, Giampietro). Il decreto di inammissibilità va perciò annullato senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza per l'esame del merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila per ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001