Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 23291
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La detenzione per altra causa, sia per espiazione di pena, sia per sottoposizione a custodia cautelare, del condannato che abbia presentato istanza di benefici penitenziari non impedisce, di per sè, la trattazione, nel merito, dell'istanza medesima, dovendosi valutare, nel primo caso, se il beneficio possa essere concesso per le pene definitive in esecuzione, tenuto conto del loro cumulo e, nel secondo caso, se i limiti alla libertà derivanti dalla misura cautelare siano con l'attuazione del beneficio stesso compatibili. Ne consegue che in nessun caso l'istanza per il conseguimento di benefici penitenziari presentata da condannato detenuto per altra causa può essere dichiarata inammissibile. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità emesso "de plano" dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 23291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23291
    Data del deposito : 4 aprile 2001

    Testo completo