CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2026, n. 21095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21095 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale Rovigo avverso l'ordinanza del 19/02/2026 del TRIBUNALE di Rovigo udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2026 il Tribunale di Rovigo ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Magistrato di sorveglianza di Padova in ordine alla decisione dell’istanza con cui EG SU aveva chiesto la liberazione anticipata in relazione alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, disposta dal Tribunale di Rovigo ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. 2. Il Magistrato di sorveglianza, adito dal SU, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Rovigo sul rilievo che la competenza spetta al giudice che ha disposto la sanzione sostitutiva, non condividendo la giurisprudenza della Corte di cassazione che aveva ritenuto funzionalmente competente a decidere sulla concessione del beneficio della liberazione anticipata il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., Al riguardo ha evidenziato che per l’esecuzione delle pene sostitutive la cosiddetta Penale Sent. Sez. 1 Num. 21095 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/05/2026 Riforma Cartabia ha delineato due distinti regimi, uno per le pene di carattere sostitutivo di tipo detentivo (semilibertà e detenzione domiciliare) - per le quali è competente il Magistrato di sorveglianza - ed uno per il lavoro di pubblica utilità - la cui esecuzione è affidata al giudice della cognizione che ha applicato la pena ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981. Le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono, pertanto, riservate al giudice dell’esecuzione con la conseguenza che, stante l’autonoma regolamentazione del lavoro di pubblica utilità, tale misura rimane, per tutta la sua durata, sotto la supervisione del giudice che l’ha applicata Depone per la competenza del giudice della cognizione anche l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 che non opera alcun rinvio diretto all’art. 69 bis Ord. pen., ovvero alla norma che disciplina il procedimento e la competenza in materia di liberazione anticipata. Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio dell’istituto pretendendo solo nella fase finale dell’esecuzione una iniziativa da parte di un organo giudiziario, il magistrato di sorveglianza, che non ha alcuna cognizione della vicenda esecutiva, per di più alternando l’unitarietà del rapporto esecutivo, che non troverebbe più il giudice che detiene ab initio il monitoraggio dell’intera misura e che è investito di qualsivoglia profilo applicativo attinente al lavoro di pubblica utilità. Né su tale conclusione incide la recente previsione di cui all’art. 69 bis, comma 2, Ord. pen., in quanto non riferibile al beneficio della liberazione anticipata rispetto al lavoro di pubblica utilità Da ultimo, il Magistrato di sorveglianza segnala che la Corte costituzionale nella sentenza n. 201 del 2025 ha espressamente considerato l'istituto della liberazione anticipata come “strumento giuridico per una verifica periodica … un riscontro puntuale sull'andamento del percorso trattamentale … valutazione individualizzata … idonea a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre e acconsentire allo stesso condannato - anche grazie ai colloqui con il magistrato di sorveglianza e con l'amministrazione penitenziaria - di superare tali criticità”, ne consegue che il relativo giudizio non può che essere attribuito all'organo giurisdizionale preposto all'esecuzione, che nel caso dei lavori di pubblica utilità è il giudice che ha pronunciato la condanna. 3. Il Tribunale di Rovigo ha sollevato conflitto ai sensi degli artt. 38 e seg. cod. proc. pen. ritenendo condivisibili le conclusioni cui in materia è pervenuta l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sollevato è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale, che può 2 essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova. Sulla questione di competenza oggetto del conflitto e, ancora prima, su quella dell'ammissibilità del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nel caso di pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56 bis legge n. 689 del 1981, non vi è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni di questo Ufficio. Deve essere, quindi, ancora una volta ribadito che «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, [...], Rv. 287687 - 01). In senso conforme si registrano diversi arresti successivi non massimati, quali Sez. 1, n. 38903 del 29/10/2025, [...], n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli;
Sez. 1, n. 22662 del 7/03/2025, [...]; Sez. 1, n. 30637 del 4/06/2025, confl. GIP Cosenza/MdS Cosenza;
Sez. 1, n. 37693 del 7/10/2025, confl. MdS Firenze/GIP Firenze;
Sez. 1, n. 37694 del 7/10/2025, confl. Trib. Busto Arsizio/MdS Milano, oltre a Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, [...], incidentalmente, il medesimo principio. Va assicurata continuità a tale orientamento che si basa sul dato inequivoco delle norme di riferimento. In particolare, va richiamato il contenuto testuale dell'art. 69 bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dall'art. 5, comma 3 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, in base al quale «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale». Il successivo comma 5 stabilisce, inoltre, che «avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio». Pertanto, pur rimanendo ferma la competenza del giudice dell'esecuzione per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e per tutte le questioni relative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale, ai sensi degli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981, come modificati, dall'art. 71, comma 1, lett. m) ed n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per la concessione del beneficio deve ritenersi la competenza del Magistrato di sorveglianza. 3. Le obiezioni avanzate dal Magistrato di sorveglianza di Padova, nel declinare la propria competenza, non appaiono fondate. Non vi è un problema di incompatibilità tra l'art. 76 legge n. 689/1981 e l'art. 69-bis Ord. 3 pen., perché la riserva di compatibilità contenuta nella prima norma non consente di escludere l’applicazione della seconda, se non altro perché tale riserva si riferisce alle norme dell'ordinamento penitenziario specificamente richiamate: l'attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza, pertanto, non crea alcun contrasto normativo, né alcuna violazione di legge. Inoltre, l'attribuzione della competenza, relativamente a questo specifico istituto, al magistrato di sorveglianza anziché al giudice che ha disposto la sanzione e che ne cura l’esecuzione, non produce alcuna incompatibilità sistematica. Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, sia nelle forme stabilite dall'ordinamento penitenziario, sia nelle forme sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 e, oggi, dall'art. 20- bis cod. pen., l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata è una vicenda “eccezionale”, che risponde a criteri soggettivi e temporali autonomi rispetto all'esecuzione stessa, e non vi sono controindicazioni o incompatibilità nel prevedere che di tale istituto si occupi uno specifico giudice: l'ordinamento, attualmente, individua il magistrato di sorveglianza quale giudice naturale di tale istituto, al quale quindi deve logicamente essere attribuita la competenza per decidere su di esso, qualunque sia la forma in cui la pena è stata espiata. Tale attribuzione, pertanto, non solo non produce alcuna incompatibilità nel sistema, ma al contrario appare rispondere appieno al principio stabilito dall'art. 25, comma 1, Cost. Anche l'obiezione circa il mancato possesso, da parte del magistrato di sorveglianza, degli strumenti conoscitivi indispensabili per valutare la concedibilità del beneficio, è infondata. Il magistrato di sorveglianza ha una continua ed abituale interlocuzione con l’U.E.P.E. e con le forze dell’ordine, e può svolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della sanzione, nonché per giudicare la condotta tenuta dal condannato e valutare il suo «concreto recupero sociale» ed il «positivo evolversi della sua personalità», senza che il fatto di non possedere l'intero fascicolo relativo alla concessione della sanzione sostitutiva possa limitare le sue possibilità di indagine e di approfondimento. Tanto meno il magistrato di sorveglianza può essere ritenuto in concreto limitato, nell'acquisire gli elementi necessari per la sua decisione, dal fatto che il rapporto esecutivo sia regolato, sotto ulteriori aspetti, da un diverso giudice, anche perché i rispettivi ambiti di giurisdizione risultano ben distinti e non interferenti. Neanche la sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2025 offre indicazioni suscettibili superare il tenore letterale della disposizione dell’art. 69 bis, comma 4, Ord. pen. «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»”, che non consente letture alternative Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 10302 del 2025 “Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice 4 dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa” 4. Sulla base dei principi sopra ribaditi, il conflitto di competenza deve perciò essere risolto individuando, quale giudice competente, il Magistrato di sorveglianza di Padova, a cui devono pertanto essere trasmessi gli atti.
P.Q.M
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2026 il Tribunale di Rovigo ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Magistrato di sorveglianza di Padova in ordine alla decisione dell’istanza con cui EG SU aveva chiesto la liberazione anticipata in relazione alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, disposta dal Tribunale di Rovigo ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. 2. Il Magistrato di sorveglianza, adito dal SU, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Rovigo sul rilievo che la competenza spetta al giudice che ha disposto la sanzione sostitutiva, non condividendo la giurisprudenza della Corte di cassazione che aveva ritenuto funzionalmente competente a decidere sulla concessione del beneficio della liberazione anticipata il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., Al riguardo ha evidenziato che per l’esecuzione delle pene sostitutive la cosiddetta Penale Sent. Sez. 1 Num. 21095 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/05/2026 Riforma Cartabia ha delineato due distinti regimi, uno per le pene di carattere sostitutivo di tipo detentivo (semilibertà e detenzione domiciliare) - per le quali è competente il Magistrato di sorveglianza - ed uno per il lavoro di pubblica utilità - la cui esecuzione è affidata al giudice della cognizione che ha applicato la pena ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981. Le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono, pertanto, riservate al giudice dell’esecuzione con la conseguenza che, stante l’autonoma regolamentazione del lavoro di pubblica utilità, tale misura rimane, per tutta la sua durata, sotto la supervisione del giudice che l’ha applicata Depone per la competenza del giudice della cognizione anche l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 che non opera alcun rinvio diretto all’art. 69 bis Ord. pen., ovvero alla norma che disciplina il procedimento e la competenza in materia di liberazione anticipata. Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio dell’istituto pretendendo solo nella fase finale dell’esecuzione una iniziativa da parte di un organo giudiziario, il magistrato di sorveglianza, che non ha alcuna cognizione della vicenda esecutiva, per di più alternando l’unitarietà del rapporto esecutivo, che non troverebbe più il giudice che detiene ab initio il monitoraggio dell’intera misura e che è investito di qualsivoglia profilo applicativo attinente al lavoro di pubblica utilità. Né su tale conclusione incide la recente previsione di cui all’art. 69 bis, comma 2, Ord. pen., in quanto non riferibile al beneficio della liberazione anticipata rispetto al lavoro di pubblica utilità Da ultimo, il Magistrato di sorveglianza segnala che la Corte costituzionale nella sentenza n. 201 del 2025 ha espressamente considerato l'istituto della liberazione anticipata come “strumento giuridico per una verifica periodica … un riscontro puntuale sull'andamento del percorso trattamentale … valutazione individualizzata … idonea a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre e acconsentire allo stesso condannato - anche grazie ai colloqui con il magistrato di sorveglianza e con l'amministrazione penitenziaria - di superare tali criticità”, ne consegue che il relativo giudizio non può che essere attribuito all'organo giurisdizionale preposto all'esecuzione, che nel caso dei lavori di pubblica utilità è il giudice che ha pronunciato la condanna. 3. Il Tribunale di Rovigo ha sollevato conflitto ai sensi degli artt. 38 e seg. cod. proc. pen. ritenendo condivisibili le conclusioni cui in materia è pervenuta l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sollevato è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi procedimentale, che può 2 essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova. Sulla questione di competenza oggetto del conflitto e, ancora prima, su quella dell'ammissibilità del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nel caso di pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56 bis legge n. 689 del 1981, non vi è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni di questo Ufficio. Deve essere, quindi, ancora una volta ribadito che «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, [...], Rv. 287687 - 01). In senso conforme si registrano diversi arresti successivi non massimati, quali Sez. 1, n. 38903 del 29/10/2025, [...], n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli;
Sez. 1, n. 22662 del 7/03/2025, [...]; Sez. 1, n. 30637 del 4/06/2025, confl. GIP Cosenza/MdS Cosenza;
Sez. 1, n. 37693 del 7/10/2025, confl. MdS Firenze/GIP Firenze;
Sez. 1, n. 37694 del 7/10/2025, confl. Trib. Busto Arsizio/MdS Milano, oltre a Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, [...], incidentalmente, il medesimo principio. Va assicurata continuità a tale orientamento che si basa sul dato inequivoco delle norme di riferimento. In particolare, va richiamato il contenuto testuale dell'art. 69 bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dall'art. 5, comma 3 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, in base al quale «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale». Il successivo comma 5 stabilisce, inoltre, che «avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio». Pertanto, pur rimanendo ferma la competenza del giudice dell'esecuzione per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e per tutte le questioni relative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale, ai sensi degli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981, come modificati, dall'art. 71, comma 1, lett. m) ed n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per la concessione del beneficio deve ritenersi la competenza del Magistrato di sorveglianza. 3. Le obiezioni avanzate dal Magistrato di sorveglianza di Padova, nel declinare la propria competenza, non appaiono fondate. Non vi è un problema di incompatibilità tra l'art. 76 legge n. 689/1981 e l'art. 69-bis Ord. 3 pen., perché la riserva di compatibilità contenuta nella prima norma non consente di escludere l’applicazione della seconda, se non altro perché tale riserva si riferisce alle norme dell'ordinamento penitenziario specificamente richiamate: l'attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza, pertanto, non crea alcun contrasto normativo, né alcuna violazione di legge. Inoltre, l'attribuzione della competenza, relativamente a questo specifico istituto, al magistrato di sorveglianza anziché al giudice che ha disposto la sanzione e che ne cura l’esecuzione, non produce alcuna incompatibilità sistematica. Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, sia nelle forme stabilite dall'ordinamento penitenziario, sia nelle forme sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 e, oggi, dall'art. 20- bis cod. pen., l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata è una vicenda “eccezionale”, che risponde a criteri soggettivi e temporali autonomi rispetto all'esecuzione stessa, e non vi sono controindicazioni o incompatibilità nel prevedere che di tale istituto si occupi uno specifico giudice: l'ordinamento, attualmente, individua il magistrato di sorveglianza quale giudice naturale di tale istituto, al quale quindi deve logicamente essere attribuita la competenza per decidere su di esso, qualunque sia la forma in cui la pena è stata espiata. Tale attribuzione, pertanto, non solo non produce alcuna incompatibilità nel sistema, ma al contrario appare rispondere appieno al principio stabilito dall'art. 25, comma 1, Cost. Anche l'obiezione circa il mancato possesso, da parte del magistrato di sorveglianza, degli strumenti conoscitivi indispensabili per valutare la concedibilità del beneficio, è infondata. Il magistrato di sorveglianza ha una continua ed abituale interlocuzione con l’U.E.P.E. e con le forze dell’ordine, e può svolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della sanzione, nonché per giudicare la condotta tenuta dal condannato e valutare il suo «concreto recupero sociale» ed il «positivo evolversi della sua personalità», senza che il fatto di non possedere l'intero fascicolo relativo alla concessione della sanzione sostitutiva possa limitare le sue possibilità di indagine e di approfondimento. Tanto meno il magistrato di sorveglianza può essere ritenuto in concreto limitato, nell'acquisire gli elementi necessari per la sua decisione, dal fatto che il rapporto esecutivo sia regolato, sotto ulteriori aspetti, da un diverso giudice, anche perché i rispettivi ambiti di giurisdizione risultano ben distinti e non interferenti. Neanche la sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2025 offre indicazioni suscettibili superare il tenore letterale della disposizione dell’art. 69 bis, comma 4, Ord. pen. «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»”, che non consente letture alternative Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 10302 del 2025 “Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice 4 dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa” 4. Sulla base dei principi sopra ribaditi, il conflitto di competenza deve perciò essere risolto individuando, quale giudice competente, il Magistrato di sorveglianza di Padova, a cui devono pertanto essere trasmessi gli atti.
P.Q.M
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5