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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38619 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/10/2021, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 12/09/2016 del Tribunale di Asti, per quanto qui ancora interessa, confermava la condanna di IE SI per il reato di danneggiamento aggravato (dall'essere stato il fatto commesso su cosa esposta per necessità alla pubblica fede, oltre che dalla recidiva reiterata), per avere danneggiato, rompendola con un pugno, la cassetta della posta di Vincenza ND (capo c dell'imputazione; fatto commesso in Sommariva del Bosco il 19 giugno 2013). Penale Sent. Sez. 2 Num. 38619 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2022 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, IE SI, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «risultante dal verbale di s.i.t. rese dal OT GI il 23.06.2016». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, col ritenere che la persona informata dei fatti GI OT, nelle menzionate sommarie informazioni (che erano state acquisite su accordo delle parti, con contestuale rinuncia alla testimonianza del OT), aveva riferito di «avere ricevuto dal prevenuto una diretta ammissione dei fatti», avrebbe travisato le stesse sommarie informazioni, atteso che, dalla lettura delle stesse, sarebbe risultato che il gesto al quale aveva fatto riferimento il OT e di cui egli aveva affermato di avere ricevuto l'ammissione da parte dell'imputato non sarebbe stato quello del danneggiamento della cassetta della posta della persona offesa, come è stato ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, ma il gesto visto direttamente dal OT, cioè che l'SI aveva urinato dal balcone posto al piano superiore rispetto all'abitazione della persona offesa, e che, comunque, sempre in base al contenuto delle sommarie informazioni del OT, non sarebbe stato possibile ricondurre quanto da lui dichiarato a uno specifico episodio tra quelli di cui ai tre originari capi d'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «per omessa disamina di uno dei motivi di impugnazione»; segnatamente, del motivo di appello con il quale egli aveva denunciato la contraddittorietà delle sommarie informazioni che erano state rese dal OT il 23 giugno 2016, in quanto «o il Signor OT stava dormendo e quindi oltre a non avere sentito nulla non avrebbe potuto vedere nulla (compreso l'SI che avrebbe urinato dal balcone e l'aver sentito il medesimo apostrofare la ND con epiteti ingiuriosi) o non stava dormendo e quindi avrebbe dovuto, oltre che vedere l'SI urinare dal balcone e sentirlo apostrofare la ND con termini ingiuriosi, anche udire le urla, gli schiamazzi, i canti ed i fischi dei due imputati». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «risultante dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla parte offesa». 2 Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino: a) avrebbe contraddittoriamente affermato prima che l'SI si trovava in casa propria e poi che si trovava in casa di AR AP;
b) avrebbe trascurato la contraddizione tra quanto era stato dichiarato dalla persona offesa Vincenza ND nel corso del dibattimento, quando la ND aveva affermato che una persona le aveva riferito che a danneggiare la cassetta della posta era stato l'SI, e quanto era stato affermato dalla stessa ND nella propria denuncia-querela, dove la persona offesa aveva attribuito il danneggiamento della cassetta della posta sia all'SI sia a AR AP, mentre «[c]iò che è certo è che la Signora ND non ha visto chi avrebbe danneggiato la sua buca delle lettere»; c) non avrebbe adeguatamente vagliato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa né avrebbe adeguatamente considerato il motivo del proprio atto di appello con il quale aveva contestato la stessa attendibilità. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla negata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal menzionato art. 131-bis cod. pen. A sostegno della particolare tenuità del fatto a lui attribuito, il ricorrente rappresenta che i propri precedenti penali sarebbero molto lontani nel tempo, risalendo l'ultimo reato da lui commesso al 1981, così che dovrebbe essere esclusa l'abitualità del proprio comportamento, che lo stesso comportamento non poteva essere ritenuto «caratterizzato da una condotta odiosa e riprovevole», che a nulla rileverebbe il fatto che la stessa condotta sarebbe stata posta in essere nel cuore della notte, che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa ammontava, secondo quanto dalla stessa dichiarato, a soli C 11,00, e che la pena che gli era stata irrogata corrispondeva al minimo edittale di sei mesi di reclusione, il che dimostrerebbe «una trascurabile incidenza della condotta criminosa contestata sul bene giuridico leso e una valutazione di una gravità minima della condotta». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'applicata recidiva reiterata, tenuto anche conto della già evidenziata lontananza temporale dei propri precedenti penali. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi - i quali, concernendo tutti l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di danneggiamento a lui attribuito, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 1.1. Anzitutto, è palesemente insussistente il travisamento delle sommarie informazioni che furono rese dalla persona informata dei fatti GI OT il 23 giugno 2016 denunciato con il primo motivo. Come è testualmente riportato nel ricorso, il OT ebbe a dichiarare: «ADR: per quanto riguarda la buca delle lettere, posso dire solamente che io l'ho vista rotta e non ho visto il momento in cui il gesto è avvenuto. ADR: dopo aver sentito il racconto della ND, ho chiesto ad SI perché avesse fatto tale gesto e lui mi ha risposto che l'aveva fatto perché era arrabbiato». Da tale tenore testuale delle citate sommarie informazioni risulta che la domanda che fu rivolta dal OT all'SI, e alla quale questi rispose ammettendo quanto aveva fatto, si riferiva al «gesto» e, quindi, in tutta evidenza, allo stesso «gesto» che era stato precedentemente indicato come quello della «buca delle lettere», con la conseguenza che del tutto logicamente la Corte d'appello di Torino ha ritenuto che il OT aveva riferito di «avere ricevuto dal prevenuto una diretta ammissione dei fatti». Tale ammissione risulta di per sé logicamente sufficiente a sostenere l'affermazione di responsabilità dell'SI. 1.2. In ogni caso, quanto al secondo e al terzo motivo, si deve rammentare che costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto 4 nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Così come, più in generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01). Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza impugnata sono del tutto assenti illogicità o contraddizioni, atteso la Corte d'appello di Torino ha adeguatamente motivato in ordine: a) sia all'inequivoco significato di quanto era stato dichiarato dal OT, della cui decisività e sufficienza, ai fini della logica attribuzione di responsabilità all'imputato, per avere egli ammesso allo stesso OT di avere commesso il fatto, si è già detto;
b) sia in ordine alla ritenuta attendibilità sia soggettiva sia oggettiva delle dichiarazioni della persona offesa Vincenza ND, avendo la Corte d'appello di Torino sottolineato, quanto al primo profilo, l'assenza di ragioni di astio della stessa ND nei conforti dell'imputato nonché di pregresse vicende eventualmente significative di una sua faziosità e, quando al secondo profilo, come le dichiarazioni della ND avessero anche trovato conferma in quelle del OT. A fronte di ciò le doglianze del ricorrente, oltre ad attenere ad aspetti o non decisivi della vicenda (come quelli evidenziati con il secondo motivo e quelli di cui al punto "a" del terzo motivo) o estranei all'esito dell'istruzione dibattimentale (come quello di cui al punto "h" del terzo motivo), appaiono comunque sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, segnatamente, alle dichiarazioni del OT e della ND, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria delle stesse dichiarazioni, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 5 Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»). Il comportamento abituale è definito dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità, fa riferimento, tra l'altro, alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo). In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347-01). Rammentati tali principi, si deve anzitutto rilevare che, come è stato evidenziato dalla Corte d'appello di Torino, dal certificato del casellario giudiziale dell'SI, risultavano, tra l'altro, una condanna per furto e una condanna per tentata rapina, reati della stessa indole di quello oggetto del presente procedimento, con la conseguenza che si è realizzata la "serialità" ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Stante la ricordata tipizzazione dell'abitualità, nei termini chiariti dalla più volte citata Sez. U, n. 13681 del 2016, nessun rilievo assume, in senso contrario alla realizzazione della predetta "serialità" ostativa, il fatto che i menzionati precedenti penali dell'SI siano risalenti nel tempo, atteso che l'art. 131-bis cod. pen., nel prevedere la suddetta tipizzazione dell'abitualità, non prevede limiti temporali quanto al tempo di commissione dei «più reati della stessa indole». Inoltre, la stessa Corte d'appello di Torino ha operato una valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie concreta ed è pervenuta alla conclusione, che si deve ritenere priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste - e, perciò, non censurabile in questa sede di legittimità - del carattere odioso e riprovevole della stessa fattispecie, in quanto posta in essere in un contesto abitativo e ai danni di una vicina di casa che era stata offesa dal 6 danneggiamento per la sola ragione che si era doluta delle ingiurie e delle volgarità che, in piena notte, aveva dovuto subire da parte dell'imputato, con la conseguente non illogica negazione della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha applicato la recidiva reiterata ritenendo che il reato di danneggiamento - anche in quanto commesso per mera e gratuita ritorsione alle legittime rimostranze della vittima -, posto in relazione con le plurime precedenti condanne riportate dall'SI per rissa, furto, tentata rapina, detenzione illegale di armi e munizioni e minaccia, fosse dimostrativo, ancorché questi ultimi reati fossero risalenti nel tempo, della facile propensione a delinquere dello stesso SI e fosse quindi sintomatico della sua pericolosità. 7 Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/10/2021, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 12/09/2016 del Tribunale di Asti, per quanto qui ancora interessa, confermava la condanna di IE SI per il reato di danneggiamento aggravato (dall'essere stato il fatto commesso su cosa esposta per necessità alla pubblica fede, oltre che dalla recidiva reiterata), per avere danneggiato, rompendola con un pugno, la cassetta della posta di Vincenza ND (capo c dell'imputazione; fatto commesso in Sommariva del Bosco il 19 giugno 2013). Penale Sent. Sez. 2 Num. 38619 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2022 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, IE SI, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «risultante dal verbale di s.i.t. rese dal OT GI il 23.06.2016». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, col ritenere che la persona informata dei fatti GI OT, nelle menzionate sommarie informazioni (che erano state acquisite su accordo delle parti, con contestuale rinuncia alla testimonianza del OT), aveva riferito di «avere ricevuto dal prevenuto una diretta ammissione dei fatti», avrebbe travisato le stesse sommarie informazioni, atteso che, dalla lettura delle stesse, sarebbe risultato che il gesto al quale aveva fatto riferimento il OT e di cui egli aveva affermato di avere ricevuto l'ammissione da parte dell'imputato non sarebbe stato quello del danneggiamento della cassetta della posta della persona offesa, come è stato ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, ma il gesto visto direttamente dal OT, cioè che l'SI aveva urinato dal balcone posto al piano superiore rispetto all'abitazione della persona offesa, e che, comunque, sempre in base al contenuto delle sommarie informazioni del OT, non sarebbe stato possibile ricondurre quanto da lui dichiarato a uno specifico episodio tra quelli di cui ai tre originari capi d'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «per omessa disamina di uno dei motivi di impugnazione»; segnatamente, del motivo di appello con il quale egli aveva denunciato la contraddittorietà delle sommarie informazioni che erano state rese dal OT il 23 giugno 2016, in quanto «o il Signor OT stava dormendo e quindi oltre a non avere sentito nulla non avrebbe potuto vedere nulla (compreso l'SI che avrebbe urinato dal balcone e l'aver sentito il medesimo apostrofare la ND con epiteti ingiuriosi) o non stava dormendo e quindi avrebbe dovuto, oltre che vedere l'SI urinare dal balcone e sentirlo apostrofare la ND con termini ingiuriosi, anche udire le urla, gli schiamazzi, i canti ed i fischi dei due imputati». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «risultante dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla parte offesa». 2 Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino: a) avrebbe contraddittoriamente affermato prima che l'SI si trovava in casa propria e poi che si trovava in casa di AR AP;
b) avrebbe trascurato la contraddizione tra quanto era stato dichiarato dalla persona offesa Vincenza ND nel corso del dibattimento, quando la ND aveva affermato che una persona le aveva riferito che a danneggiare la cassetta della posta era stato l'SI, e quanto era stato affermato dalla stessa ND nella propria denuncia-querela, dove la persona offesa aveva attribuito il danneggiamento della cassetta della posta sia all'SI sia a AR AP, mentre «[c]iò che è certo è che la Signora ND non ha visto chi avrebbe danneggiato la sua buca delle lettere»; c) non avrebbe adeguatamente vagliato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa né avrebbe adeguatamente considerato il motivo del proprio atto di appello con il quale aveva contestato la stessa attendibilità. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla negata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal menzionato art. 131-bis cod. pen. A sostegno della particolare tenuità del fatto a lui attribuito, il ricorrente rappresenta che i propri precedenti penali sarebbero molto lontani nel tempo, risalendo l'ultimo reato da lui commesso al 1981, così che dovrebbe essere esclusa l'abitualità del proprio comportamento, che lo stesso comportamento non poteva essere ritenuto «caratterizzato da una condotta odiosa e riprovevole», che a nulla rileverebbe il fatto che la stessa condotta sarebbe stata posta in essere nel cuore della notte, che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa ammontava, secondo quanto dalla stessa dichiarato, a soli C 11,00, e che la pena che gli era stata irrogata corrispondeva al minimo edittale di sei mesi di reclusione, il che dimostrerebbe «una trascurabile incidenza della condotta criminosa contestata sul bene giuridico leso e una valutazione di una gravità minima della condotta». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'applicata recidiva reiterata, tenuto anche conto della già evidenziata lontananza temporale dei propri precedenti penali. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi - i quali, concernendo tutti l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di danneggiamento a lui attribuito, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 1.1. Anzitutto, è palesemente insussistente il travisamento delle sommarie informazioni che furono rese dalla persona informata dei fatti GI OT il 23 giugno 2016 denunciato con il primo motivo. Come è testualmente riportato nel ricorso, il OT ebbe a dichiarare: «ADR: per quanto riguarda la buca delle lettere, posso dire solamente che io l'ho vista rotta e non ho visto il momento in cui il gesto è avvenuto. ADR: dopo aver sentito il racconto della ND, ho chiesto ad SI perché avesse fatto tale gesto e lui mi ha risposto che l'aveva fatto perché era arrabbiato». Da tale tenore testuale delle citate sommarie informazioni risulta che la domanda che fu rivolta dal OT all'SI, e alla quale questi rispose ammettendo quanto aveva fatto, si riferiva al «gesto» e, quindi, in tutta evidenza, allo stesso «gesto» che era stato precedentemente indicato come quello della «buca delle lettere», con la conseguenza che del tutto logicamente la Corte d'appello di Torino ha ritenuto che il OT aveva riferito di «avere ricevuto dal prevenuto una diretta ammissione dei fatti». Tale ammissione risulta di per sé logicamente sufficiente a sostenere l'affermazione di responsabilità dell'SI. 1.2. In ogni caso, quanto al secondo e al terzo motivo, si deve rammentare che costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto 4 nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Così come, più in generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01). Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza impugnata sono del tutto assenti illogicità o contraddizioni, atteso la Corte d'appello di Torino ha adeguatamente motivato in ordine: a) sia all'inequivoco significato di quanto era stato dichiarato dal OT, della cui decisività e sufficienza, ai fini della logica attribuzione di responsabilità all'imputato, per avere egli ammesso allo stesso OT di avere commesso il fatto, si è già detto;
b) sia in ordine alla ritenuta attendibilità sia soggettiva sia oggettiva delle dichiarazioni della persona offesa Vincenza ND, avendo la Corte d'appello di Torino sottolineato, quanto al primo profilo, l'assenza di ragioni di astio della stessa ND nei conforti dell'imputato nonché di pregresse vicende eventualmente significative di una sua faziosità e, quando al secondo profilo, come le dichiarazioni della ND avessero anche trovato conferma in quelle del OT. A fronte di ciò le doglianze del ricorrente, oltre ad attenere ad aspetti o non decisivi della vicenda (come quelli evidenziati con il secondo motivo e quelli di cui al punto "a" del terzo motivo) o estranei all'esito dell'istruzione dibattimentale (come quello di cui al punto "h" del terzo motivo), appaiono comunque sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, segnatamente, alle dichiarazioni del OT e della ND, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria delle stesse dichiarazioni, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 5 Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»). Il comportamento abituale è definito dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità, fa riferimento, tra l'altro, alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo). In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347-01). Rammentati tali principi, si deve anzitutto rilevare che, come è stato evidenziato dalla Corte d'appello di Torino, dal certificato del casellario giudiziale dell'SI, risultavano, tra l'altro, una condanna per furto e una condanna per tentata rapina, reati della stessa indole di quello oggetto del presente procedimento, con la conseguenza che si è realizzata la "serialità" ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Stante la ricordata tipizzazione dell'abitualità, nei termini chiariti dalla più volte citata Sez. U, n. 13681 del 2016, nessun rilievo assume, in senso contrario alla realizzazione della predetta "serialità" ostativa, il fatto che i menzionati precedenti penali dell'SI siano risalenti nel tempo, atteso che l'art. 131-bis cod. pen., nel prevedere la suddetta tipizzazione dell'abitualità, non prevede limiti temporali quanto al tempo di commissione dei «più reati della stessa indole». Inoltre, la stessa Corte d'appello di Torino ha operato una valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie concreta ed è pervenuta alla conclusione, che si deve ritenere priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste - e, perciò, non censurabile in questa sede di legittimità - del carattere odioso e riprovevole della stessa fattispecie, in quanto posta in essere in un contesto abitativo e ai danni di una vicina di casa che era stata offesa dal 6 danneggiamento per la sola ragione che si era doluta delle ingiurie e delle volgarità che, in piena notte, aveva dovuto subire da parte dell'imputato, con la conseguente non illogica negazione della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha applicato la recidiva reiterata ritenendo che il reato di danneggiamento - anche in quanto commesso per mera e gratuita ritorsione alle legittime rimostranze della vittima -, posto in relazione con le plurime precedenti condanne riportate dall'SI per rissa, furto, tentata rapina, detenzione illegale di armi e munizioni e minaccia, fosse dimostrativo, ancorché questi ultimi reati fossero risalenti nel tempo, della facile propensione a delinquere dello stesso SI e fosse quindi sintomatico della sua pericolosità. 7 Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2022.