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Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21137 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Oggi, 09 G I U., 2026 sul ricorso proposto da: ZA RE nato a [...] il [...] IL ELLIERE ESPERTO Doti 1isa1 Arrabito avverso l'ordinanza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere LORE ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 23 giugno 2023, concedeva a AN NZ il beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza di primo grado aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della società "Faleria Veicoli Industriali S.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, occultato e/o distrutto la documentazione e le scritture contabili obbligatorie relative agli anni d'imposta- dal 2010 al 2014, così da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e dei redditi, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso in primo grado, ritenendo provata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 21137 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORE ANTONIO Data Udienza: 20/03/2026 condotta di occultamento, consumata nell 'estate 2013, e giudicando irrilevante, quale "post factum", la successiva, parziale, distruzione della documentazione a causa di un'alluvione nel luglio 2014. Il dolo specifico di evasione è stato desunto dalla circostanza che la società, pur operativa, non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, risultando "evasore totale". Infine, l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari è stata ritenuta sussistente, poiché la Guardia di Finanza aveva dovuto ricorrere a documentazione acquisita presso terzi e alla banca dati denominata "spesometro integrato". 2. A seguito di gravame proposto avverso la suindicata sentenza, con il quale si deduceva l'intervenuta prescrizione del reato, l'inosservanza ed erronea applicazione Mio dell'art. 10 digs.<74 del 2000 nonché, da ultimo, l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 10 d.lgs. cit., con sentenza del 20 novembre 2025, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso. 3. Successivamente, con provvedimento del 4/12/2025, su richiesta dell'Ufficio esecuzione, che aveva chiesto di correggere il dispositivo della sentenza di secondo grado ritenendo che costituisse un errore materiale l'omessa dicitura "conferma nel resto la sentenza impugnata ", la Corte di appello di Ancona disponeva, de plano, la correzione del dispositivo nel senso richiesto. 4. Avverso tale "sentenza", come corretta, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo i motivi di seguito riportati. 4.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione dell 'art. 606, lett, b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 546 e 547 c.p.p., per erronea e falsa applicazione della legge penale. La difesa lamenta un palese travisamento delle risultanze processuali che avrebbe condotto a un mal governo delle norme citate, con conseguente apparenza della motivazione. In particolare, la Corte territoriale avrebbe emendato la precedente pronuncia depositata il 7 luglio 2025 attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, peraltro effettuata de plano, aggiungendo nel dispositivo la locuzione "conferma nel resto la sentenza impugnata". La difesa contesta tale procedura, sostenendo che l' "omessa statuizione in dispositivo 00(.4.434)2.4cL4 a1zze,4,o144.., della pena prevista ex lege" non possa essere suscettibileXli errore materiale, posto che la "rettifica determina una modifica essenziale del dispositivo che non appare consentita". Si sostiene, inoltre, che la mancata "irrogazione della condanna" non rappresenta un errore materiale bensì un errore di diritto, non emendabile con la procedura prevista ex art. 130 c.p.p., la quale non potrebbe comportare una reformatio in peius ove manchi, come nel caso di specie, l'impugnazione della pubblica accusa. 2 La difesa evidenzia come la sentenza sia altresì nulla, ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., poiché il dispositivo è incompleto nei suoi elementi essenziali, la cui lacuna non può essere colmata né attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. né attraverso la motivazione della medesima sentenza. 4.2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., posto che la rettifica non poteva essere effettuata con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., in quanto consistente in una modifica essenziale del dispositivo. Osserva la difesa che, anche se si ritenesse che l'omessa pronuncia nel dispositivo della sentenza in ordine alla conferma della pena costituisca un mero errore materiale e non di diritto, la Corte di appello non avrebbe correttamente applicato le norme processuali relative alla procedura di correzione prevista dagli artt. 127 e 130 c.p.p., avendo provveduto de plano, in assenza di fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti, determinando una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., non avendo consentito alle parti di presentare memorie o di comparire ovvero di essere sentiti nell'udienza camerale fissata. 5. Con requisitoria depositata in data 28/02/2026, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'integrazione del dispositivo - che non sarebbe stata neppure necessaria - non modifica il contenuto essenziale dell'atto, posto che nel dispositivo stesso era chiaramente indicata la sola parzialità della riforma e in considerazione della complessiva motivazione, che esamina i profili di merito dedotti, ritenendo fondato unicamente quello riferito alla sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo del ricorso, prospettante la nullità del provvedimento di correzione adottato il 4/12/2025, è fondato. Va, in primo luogo, rilevato che l'orientamento favorevole alla ricorribilità per tassazione avverso il provvedimento in tema di correzione di errore materiale, cui il Collegio intende dare continuità, è oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte. Si è, infatti, anche di recente affermato che è ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 46504 del 30/06/2022, Rv. 283838 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione letterale "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.", contenuta nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce non solo alle forme del procedimento camerale, ma anche al regime di impugnabilità del provvedimento finale). E, invero, nel non condividere l'orientamento opposto, che fa in buona sostanza leva sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui al primo comma dell'art. 568 cod. (>2 3 proc. pen. (in tal senso, le risalenti Sez. 5, n. 43989 del 15/10/2009, Rv. 245094 - 01; Sez. 1, n. 23176 del 08/05/2002, Rv. 221655 - 01, che hanno affermato che è inoppugnabile l'ordinanza che decide su istanza di correzione di errore materiale, sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che vanno osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione), il Collegio osserva che, rispetto al provvedimento relativo ad istanza di correzione di errore materiale, sia invece prevista espressamente la possibilità di ricorrere per cassazione. E, invero, l'art. 130 del codice di rito, che disciplina la fattispecie della correzione dell'errore materiale presente nelle sentenze, ordinanze e decreti, espressamente prevede al comma 2, innanzitutto, che il giudice provvede al riguardo in camera di consiglio a norma dell'art. 127 del codice di rito, e secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte la locuzione "a norma" rimanda all'intera disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen., che al comma 7 prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del procedimento camerale disciplinato da tale articolo. La giurisprudenza più recente di questa Corte ha più volte affermato - mutuando anche da Sez. U., n. 17 del 1992, Bernini, Rv. 191786-01 - che è da ritenere rilevante ai fini che occupano il tenore del rinvio all'art. 12 , istinguendo a seconda se la formula adoperata dal legislatore per operare il richiamo sia quella ampia "a norma" o quella circoscritta "nelle forme" o similari, ritenendo che solo l'espressione "a norma", in quanto alludente all'intera norma e non solo alla forma, implichi che il rimando all'art. 127 involga anche la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 127 o comma 7t cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022,[...], Rv. 284139 - 03, che ha affermato che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice, non con l'ampia formula "a norma dell'art. 127", ma con espressioni quali "nelle forme previste dall'art. 127" o equivalenti, non implica la ricezione completa del modello procedimentale descritto in detta norma, ivi compresa la ricorribilità in cassazione prevista dal comma 7, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell'udienza camerale). 2. Versandosi, nel caso di specie, nell'ipotesi della violazione di forma involgente la mancata integrazione del contraddittorio, richiesta dal primo comma dell'art. 127 cod. proc. pen. e prescritta a pena di nullità dal comma 5 del medesimo articolo, conseguenza immediata della conclusione cui si è pervenuti in tema di ricorribilità per cassazione del provvedimento di correzione dell'errore materiale, è l'ammissibilità del ricorso in valutazione. 4 Com'è noto, la correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, il quale - ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. - deve provvedere in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., ossia dandone avviso alle parti e consentendo loro di presentare memorie nonché di comparire e di essere sentiti nell'apposita udienza camerale all'uopo fissata;
e nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è pacifico il principio secondo cui l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Rv. 282933 - 01, che ha affermato che non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti). Conclusivamente, dunque, deve affermarsi che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale o di rigetto della relativa istanza, comporta una nullità di ordine generale in base al combinato disposto di cui agli artt. 178 e 1271. comma 5/ cod. proc. pen., rimediabile col ricorso per cessazione ai sensi del comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen. nel caso in cui il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez. 1., n. 20984 del 23/06/2020, Rv. 279219 - 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Rv. 277247). 3. Va, infine, osservato che il ricorrente ha dedotto un concreto interesse alla partecipazione all'udienza camerale, sostenendo che avrebbe potuto presentare memorie e comparire all' udienza, in modo da far valere gli argomenti che il ricorso espone nel primo motivo, la cui valutazione nel merito è preclusa dalla nullità riscontrata (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Rv. 279219-01). 4. Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso il 20/03/2026
lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 23 giugno 2023, concedeva a AN NZ il beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza di primo grado aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della società "Faleria Veicoli Industriali S.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, occultato e/o distrutto la documentazione e le scritture contabili obbligatorie relative agli anni d'imposta- dal 2010 al 2014, così da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e dei redditi, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso in primo grado, ritenendo provata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 21137 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BUCCA LORE ANTONIO Data Udienza: 20/03/2026 condotta di occultamento, consumata nell 'estate 2013, e giudicando irrilevante, quale "post factum", la successiva, parziale, distruzione della documentazione a causa di un'alluvione nel luglio 2014. Il dolo specifico di evasione è stato desunto dalla circostanza che la società, pur operativa, non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, risultando "evasore totale". Infine, l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari è stata ritenuta sussistente, poiché la Guardia di Finanza aveva dovuto ricorrere a documentazione acquisita presso terzi e alla banca dati denominata "spesometro integrato". 2. A seguito di gravame proposto avverso la suindicata sentenza, con il quale si deduceva l'intervenuta prescrizione del reato, l'inosservanza ed erronea applicazione Mio dell'art. 10 digs.<74 del 2000 nonché, da ultimo, l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 10 d.lgs. cit., con sentenza del 20 novembre 2025, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso. 3. Successivamente, con provvedimento del 4/12/2025, su richiesta dell'Ufficio esecuzione, che aveva chiesto di correggere il dispositivo della sentenza di secondo grado ritenendo che costituisse un errore materiale l'omessa dicitura "conferma nel resto la sentenza impugnata ", la Corte di appello di Ancona disponeva, de plano, la correzione del dispositivo nel senso richiesto. 4. Avverso tale "sentenza", come corretta, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo i motivi di seguito riportati. 4.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione dell 'art. 606, lett, b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 546 e 547 c.p.p., per erronea e falsa applicazione della legge penale. La difesa lamenta un palese travisamento delle risultanze processuali che avrebbe condotto a un mal governo delle norme citate, con conseguente apparenza della motivazione. In particolare, la Corte territoriale avrebbe emendato la precedente pronuncia depositata il 7 luglio 2025 attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, peraltro effettuata de plano, aggiungendo nel dispositivo la locuzione "conferma nel resto la sentenza impugnata". La difesa contesta tale procedura, sostenendo che l' "omessa statuizione in dispositivo 00(.4.434)2.4cL4 a1zze,4,o144.., della pena prevista ex lege" non possa essere suscettibileXli errore materiale, posto che la "rettifica determina una modifica essenziale del dispositivo che non appare consentita". Si sostiene, inoltre, che la mancata "irrogazione della condanna" non rappresenta un errore materiale bensì un errore di diritto, non emendabile con la procedura prevista ex art. 130 c.p.p., la quale non potrebbe comportare una reformatio in peius ove manchi, come nel caso di specie, l'impugnazione della pubblica accusa. 2 La difesa evidenzia come la sentenza sia altresì nulla, ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., poiché il dispositivo è incompleto nei suoi elementi essenziali, la cui lacuna non può essere colmata né attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. né attraverso la motivazione della medesima sentenza. 4.2 Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., posto che la rettifica non poteva essere effettuata con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., in quanto consistente in una modifica essenziale del dispositivo. Osserva la difesa che, anche se si ritenesse che l'omessa pronuncia nel dispositivo della sentenza in ordine alla conferma della pena costituisca un mero errore materiale e non di diritto, la Corte di appello non avrebbe correttamente applicato le norme processuali relative alla procedura di correzione prevista dagli artt. 127 e 130 c.p.p., avendo provveduto de plano, in assenza di fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti, determinando una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., non avendo consentito alle parti di presentare memorie o di comparire ovvero di essere sentiti nell'udienza camerale fissata. 5. Con requisitoria depositata in data 28/02/2026, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'integrazione del dispositivo - che non sarebbe stata neppure necessaria - non modifica il contenuto essenziale dell'atto, posto che nel dispositivo stesso era chiaramente indicata la sola parzialità della riforma e in considerazione della complessiva motivazione, che esamina i profili di merito dedotti, ritenendo fondato unicamente quello riferito alla sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo del ricorso, prospettante la nullità del provvedimento di correzione adottato il 4/12/2025, è fondato. Va, in primo luogo, rilevato che l'orientamento favorevole alla ricorribilità per tassazione avverso il provvedimento in tema di correzione di errore materiale, cui il Collegio intende dare continuità, è oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte. Si è, infatti, anche di recente affermato che è ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 46504 del 30/06/2022, Rv. 283838 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione letterale "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.", contenuta nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce non solo alle forme del procedimento camerale, ma anche al regime di impugnabilità del provvedimento finale). E, invero, nel non condividere l'orientamento opposto, che fa in buona sostanza leva sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui al primo comma dell'art. 568 cod. (>2 3 proc. pen. (in tal senso, le risalenti Sez. 5, n. 43989 del 15/10/2009, Rv. 245094 - 01; Sez. 1, n. 23176 del 08/05/2002, Rv. 221655 - 01, che hanno affermato che è inoppugnabile l'ordinanza che decide su istanza di correzione di errore materiale, sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che vanno osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione), il Collegio osserva che, rispetto al provvedimento relativo ad istanza di correzione di errore materiale, sia invece prevista espressamente la possibilità di ricorrere per cassazione. E, invero, l'art. 130 del codice di rito, che disciplina la fattispecie della correzione dell'errore materiale presente nelle sentenze, ordinanze e decreti, espressamente prevede al comma 2, innanzitutto, che il giudice provvede al riguardo in camera di consiglio a norma dell'art. 127 del codice di rito, e secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte la locuzione "a norma" rimanda all'intera disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen., che al comma 7 prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del procedimento camerale disciplinato da tale articolo. La giurisprudenza più recente di questa Corte ha più volte affermato - mutuando anche da Sez. U., n. 17 del 1992, Bernini, Rv. 191786-01 - che è da ritenere rilevante ai fini che occupano il tenore del rinvio all'art. 12 , istinguendo a seconda se la formula adoperata dal legislatore per operare il richiamo sia quella ampia "a norma" o quella circoscritta "nelle forme" o similari, ritenendo che solo l'espressione "a norma", in quanto alludente all'intera norma e non solo alla forma, implichi che il rimando all'art. 127 involga anche la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 127 o comma 7t cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022,[...], Rv. 284139 - 03, che ha affermato che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice, non con l'ampia formula "a norma dell'art. 127", ma con espressioni quali "nelle forme previste dall'art. 127" o equivalenti, non implica la ricezione completa del modello procedimentale descritto in detta norma, ivi compresa la ricorribilità in cassazione prevista dal comma 7, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell'udienza camerale). 2. Versandosi, nel caso di specie, nell'ipotesi della violazione di forma involgente la mancata integrazione del contraddittorio, richiesta dal primo comma dell'art. 127 cod. proc. pen. e prescritta a pena di nullità dal comma 5 del medesimo articolo, conseguenza immediata della conclusione cui si è pervenuti in tema di ricorribilità per cassazione del provvedimento di correzione dell'errore materiale, è l'ammissibilità del ricorso in valutazione. 4 Com'è noto, la correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, il quale - ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. - deve provvedere in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., ossia dandone avviso alle parti e consentendo loro di presentare memorie nonché di comparire e di essere sentiti nell'apposita udienza camerale all'uopo fissata;
e nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è pacifico il principio secondo cui l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Rv. 282933 - 01, che ha affermato che non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti). Conclusivamente, dunque, deve affermarsi che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale o di rigetto della relativa istanza, comporta una nullità di ordine generale in base al combinato disposto di cui agli artt. 178 e 1271. comma 5/ cod. proc. pen., rimediabile col ricorso per cessazione ai sensi del comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen. nel caso in cui il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez. 1., n. 20984 del 23/06/2020, Rv. 279219 - 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Rv. 277247). 3. Va, infine, osservato che il ricorrente ha dedotto un concreto interesse alla partecipazione all'udienza camerale, sostenendo che avrebbe potuto presentare memorie e comparire all' udienza, in modo da far valere gli argomenti che il ricorso espone nel primo motivo, la cui valutazione nel merito è preclusa dalla nullità riscontrata (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Rv. 279219-01). 4. Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso il 20/03/2026